Art. 74 — Istituzione del patrocinio

E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria. E', altresi', assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate. 79

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".

Testo vigente dal 27 gennaio 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 74, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26807/2025

    6 ottobre 2025

    In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti dalla l.n. 184 del 1983, al difensore d'ufficio del genitore insolvente spettano anticipazione e liquidazione a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, alla luce della sentenza n. 58 del 2025 della Corte costituzionale, senza necessità di presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La difesa d'ufficio, infatti, è ontologicamente diversa dal patrocinio a spese dello Stato essendo volta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l'indefettibilità di una difesa tecnica mentre il patrocinio a spese dello Stato ha la funzione di garantire l'accesso alla giustizia dei non abbienti.

    Art. 74 · Art. 143 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di ottobre 2025, p. 50 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 10/2022

    Ha colpito questo articolo
    20 gennaio 2022

    L'art. 24, terzo comma, Cost. mira a garantire a coloro che non sono in grado di sopportare il costo di un processo l'effettività del diritto ad agire e a difendersi in giudizio, che il secondo comma del medesimo art. 24 Cost. espressamente qualifica come diritto inviolabile. Tali diritti, che rientrano tra i diritti civili, inviolabili e caratterizzanti lo Stato di diritto, richiamano il compito assegnato alla Repubblica dall'art. 3, secondo comma, Cost. affinché siano predisposti i mezzi necessari per garantire ai non abbienti le giuste chances di successo nelle liti, rimediando a un problema di asimmetrie - derivante dagli ostacoli di ordine economico che impediscono di fatto di compensare il difensore - che non può trovare soluzione nell'ambito dell'eguaglianza solo formale. ( Precedenti. S. 157/2021 - mass. 44113; S. 178/2017 - mass. 39967; S. 101/2012, S. 139/2010 - mass. 34603 ). In tema di patrocinio a spese dello Stato si pone la questione dell'individuazione di un punto di equilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia. ( Precedenti: Precedenti. S. 157/2021 - mass. 44113; S. 47/2020 - mass. 42301; S. 16/2018 ). Quando una determinata scelta legislativa giunga a impedire a chi versa in una condizione di non abbienza l'effettività dell'accesso alla giustizia, con conseguente sacrificio del nucleo intangibile del diritto alla tutela giurisdizionale, è naturalmente ridotto il margine di discrezionalità del legislatore - particolarmente ampio nella conformazione degli istituti processuali -, poiché si tratta comunque di spese costituzionalmente necessarie, anch'esse inerenti, in senso lato, all'erogazione di prestazioni sociali incomprimibili. In siffatte ipotesi l'argomento dell'equilibrio di bilancio recede, essendo la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. ( Precedenti: S. 157/2021 - mass. 44113; S. 102/2021 - mass. 43884; S. 152/2020 - mass. 42565; S. 80/2020 - mass. 42556; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 169/2017; S. 275 del 2016 - mass. 39357 ). (Nel caso di specie, sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 24, terzo comma, Cost., gli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, t.u. spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione obbligatoria, quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché l'art. 83, comma 2, del medesimo t.u., nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia. È evidente il radicale vulnus arrecato al diritto di difendersi dei non abbienti: il nesso di strumentalità necessaria con il processo e la riconducibilità della mediazione alle forme di giurisdizione condizionata aventi finalità deflattive rendono distonica e priva di ragionevole giustificazione la detta esclusione. Rimane ferma la facoltà del legislatore di valutare, nella sua discrezionalità, l'opportunità di introdurre, nel rispetto dei suddetti principi costituzionali, una più compiuta e specifica disciplina della fattispecie).

    Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 5 mediazione · Art. 83 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 206/2022

    Questione inammissibile
    4 ottobre 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Pordenone e di Milano, in riferimento, nel complesso, agli artt. 2, 3, 24 e 36 Cost. - degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato in favore dei non abbienti sia assicurato anche in relazione all'attività difensiva svolta nel corso del procedimento di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1- bis , del d.lgs. n. 28 del 2010, quando il successivo giudizio non è stato instaurato per l'intervenuta conciliazione delle parti. La sentenza n. 10 del 2022, sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, ha già dichiarato, in senso conforme ai petita dei rimettenti, l'illegittimità costituzionale in parte qua delle disposizioni censurate. ( Precedenti: O. 204/2022 - mass.45076; O. 172/2022 - mass. 45006; O. 116/2022 - mass. 44763; O. 192/2021 - mass. 44208; O. 184/2021 - mass. 44051; O. 225/2020 - mass. 42653; O. 220/2019 - mass. 40894 ).

    Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 3/2020

    Questione infondata
    17 gennaio 2020

    Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per la mancata indicazione di un tertium comparationis , giacché essa muove da un assunto errato. Il vulnus lamentato all'art. 3 Cost., infatti, secondo il rimettente sarebbe apprezzabile esclusivamente sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca e non sotto quello della disparità, per cui non è necessaria l'indicazione di un tertium comparationis .

    Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 335 c.p.p. · Art. 410 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 27 gennaio 2022

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 2002 al 27 gennaio 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 25 novembre 2021-20 gennaio 2022, n. 10 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attivita' difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi e' stato raggiunto un accordo, nonche' dell'art. 83, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorita' giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art74 · fonte del testo

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