Art. 143 — Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149

Sino a quando non e' emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio, sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:

  • a)gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84;
  • b)le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
  • c)le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
  • d)i diritti e le indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte. 64 97 La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

64

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 31 maggio 2019, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 05/06/2019, n. 23) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".

Corte Costituzionale

97

La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 24 aprile 2025, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 30/04/2025, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".

Testo vigente dal 1 maggio 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 143, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 26807/2025

    6 ottobre 2025

    In tema di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti previsti dalla l.n. 184 del 1983, al difensore d'ufficio del genitore insolvente spettano anticipazione e liquidazione a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, alla luce della sentenza n. 58 del 2025 della Corte costituzionale, senza necessità di presentare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La difesa d'ufficio, infatti, è ontologicamente diversa dal patrocinio a spese dello Stato essendo volta ad assicurare una difesa effettiva ai soggetti coinvolti in uno dei giudizi per i quali il legislatore ha previsto l'indefettibilità di una difesa tecnica mentre il patrocinio a spese dello Stato ha la funzione di garantire l'accesso alla giustizia dei non abbienti.

    Art. 143 · Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 76 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di ottobre 2025, p. 50 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 58/2025

    Ha colpito questo articolo
    24 aprile 2025

    La difesa tecnica di ufficio valorizza la natura “giusta” del processo in cui essa è resa obbligatoria, nella parità delle parti e terzietà del giudice; quella del difensore d’ufficio è, pertanto, una prestazione ex lege, imposta dallo Stato per l’attuazione del diritto di difesa, non rinunciabile in quanto contrassegnata dall’obbligo di prestare il patrocinio. (Precedente: O. 206/2016 - mass. 39045).L’obbligatorietà della difesa d’ufficio, in cui si radica l’irrinunciabilità del relativo incarico, comporta il riconoscimento del diritto del professionista al pagamento ad opera dell’erario, in via di anticipazione e al verificarsi dell’insolvenza dell’assistito, per una necessaria corrispondenza tra la pienezza del diritto di difesa e la remunerazione del professionista per la prestazione resa.(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983, ovvero i processi civili sulla dichiarazione di adottabilità del minore e in materia di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale. La disposizione censurata dalla Corte di cassazione, seconda sez. civ., determina un trattamento deteriore del difensore d’ufficio del genitore insolvente in tali processi sia rispetto a quello del difensore d’ufficio di persona insolvente nel processo penale – trattandosi di interessi egualmente delicati e costituzionalmente rilevanti, che necessitano di adeguata tutela, tant’è che per entrambi vige l’obbligatorietà della difesa d’ufficio – sia rispetto al difensore d’ufficio in caso di irreperibilità dell’assistito nei medesimi processi ai sensi della legge n. 184, oggetto di precedente additiva da parte della Corte costituzionale: in entrambi i casi, infatti, l’avvocato non vede soddisfatto il proprio credito per motivi non dipendenti dalla sua volontà ma dalla condotta dell’assistito). (Precedente: S. 135/2019 - mass. 41365).

    Art. 143 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 135/2019

    Ha colpito questo articolo
    31 maggio 2019

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 143, comma 1, del d.P.R. n 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio di genitore irreperibile nei processi per la dichiarazione di adottabilità di minori in condizioni di abbandono, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983. La norma censurata dal Tribunale per i minorenni di Bari nega irragionevolmente il compenso al difensore d'ufficio di persona irreperibile, a differenza di quanto previsto per il processo penale. Tale disparità di trattamento è resa ancor più priva di giustificazione dall'esistenza di significativi profili di omogeneità tra i due citati processi, in relazione alla natura degli interessi in gioco e al ruolo del difensore chiamato ad apprestarvi tutela, e dal fatto che essa non deriva da una scelta definitiva del legislatore, ma dalla sua inerzia nell'emanare la specifica disciplina in materia, richiesta dalla stessa norma censurata. Per costante giurisprudenza costituzionale, la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate, seppure in un'ottica di tendenziale unificazione dei presupposti e della regolamentazione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato . ( Precedenti citati: sentenza n. 165 del 1993; ordinanze n. 270 del 2012, n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005 ).

    Art. 143 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 6 giugno 2019 al 1 maggio 2025.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 febbraio - 24 aprile 2025, n. 58 (in G.U. 1ª s.s. 30/04/2025, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 143, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall'erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d'ufficio del genitore insolvente nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia)".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art143 · fonte del testo

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