((1. I giudizi civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 1 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

1

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 6 ottobre 2011

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 12704/2026

    5 maggio 2026

    In tema di sostegno scolastico a portatore di handicap grave, anche prima dell'approvazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), rientra nella giurisdizione ordinaria, ai sensi del comb. disp. dell'art. 3 della l. n. 67 del 2000 e dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, la controversia volta a denunciare che le determinazioni dell'autorità scolastica in ordine all'assegnazione delle ore di sostegno per lo studente disabile siano idonee a porre in essere in danno di questi una discriminazione indiretta, atteso che, una volta individuato il fabbisogno assistenziale dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO), tali determinazioni limitano il potere discrezionale del dirigente preposto dell'Ufficio scolastico regionale, cui è precluso il potere di ridurre il numero di ore di sostegno attribuito a favore dei singoli diversamente abili.

    Art. 3 · Art. 44 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 2 Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilita' vittime di discriminazioni

    Rassegna di maggio 2026, p. 8 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32431/2025

    12 dicembre 2025

    In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "piano educativo individualizzato", integrando condotta discriminatoria indiretta - la cui repressione spetta al giudice ordinario - solo la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato.

    Art. 3 · Art. 38 cost. · Art. 34 cost. · Art. 32 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 104 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di dicembre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 6 marzo 2006 al 6 ottobre 2011. 192 parole tolte, 46 parole aggiunte.

tolto: La tutela giurisdizionaleaggiunto: 1. I giudizi civili avverso gli atti tolto: ed aggiunto: e i comportamenti di cui all'articolo 2 tolto: della presente legge e' attuata nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6 e 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 aggiunto: sono regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. tolto: 286. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a proprio danno, puo' dedurre in giudizio elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti, che il giudice valuta nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile. Con il provvedimento che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ordina la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, e adotta ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione, compresa l'adozione, entro il termine fissato nel provvedimento stesso, di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3, a spese del convenuto, per una sola volta, su un quotidiano a tiratura nazionale, ovvero su uno dei quotidiani a maggiore diffusione nel territorio interessato aggiunto: 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:2006-03-01;67~art3 · fonte del testo

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