[1]Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data ((dall'anno scolastico 2023/ 2024)) e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualita' di docente non di ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo. ((89)) Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, e' riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualita' di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonche' nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. Al personale docente delle scuole elementari e' riconosciuto, agli stessi fini di cui al comma 1, il servizio prestato in qualita' di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonche' i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi fini precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle universita'. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purche' prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo. Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva e' valido a tutti gli effetti.

[2]--------------- Aggiornamento (89) Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023/2024".

Testo vigente dal 11 agosto 2023

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 485, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 4033/2026

    23 febbraio 2026

    Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti della scuola statale non è riconoscibile, ex art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994, il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale di queste ultime rispetto a quello della scuola statale e degli istituti pareggiati, posto che la l. n. 62 del 2000, nel superare il previgente regime - fondato sulla distinzione fra scuola statale, scuola pareggiata e scuola legalmente riconosciuta - non ha determinato l'estensione alla scuola paritaria di tutti i requisiti in precedenza richiesti quale condizione per il pareggiamento, né ciò si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla CGUE con sentenza del 4 settembre 2025, in causa C-543/23.

    Art. 485

    Rassegna di febbraio 2026, p. 104 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 180/2021

    Questione infondata
    30 luglio 2021

    Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi ad adiuvandum spiegati da N. L. F. e da M. T. P. e altri nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994. Gli intervenienti non sono titolari di un interesse direttamente riconducibile all'oggetto del giudizio principale, bensì di un interesse riflesso all'accoglimento della questione, in quanto assoggettato alla disposizione censurata. L'art. 4, comma 7, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale recepisce la costante giurisprudenza secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo , oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. Pertanto, l'incidenza sulla posizione soggettiva dell'interveniente deve derivare dall'immediato effetto che la pronuncia della Corte costituzionale produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo . ( Precedenti citati: sentenze n. 46 del 2021, n. 98 del 2019 e n. 237 del 2013; ordinanze allegate alle sentenze n. 206 del 2019, n. 158 del 2018, n. 16 del 2017, n. 82 del 2013, n. 272 del 2012, n. 349 del 2007, n. 279 del 2006, n. 345 del 2005 e n. 291 del 2001 ).

    Art. 485 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 89/2001

    Questione infondata
    30 marzo 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del d.l. 19 giugno 1970, n. 370 (convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 576), quali riprodotti nell'art. 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in quanto non risulta manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna, alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato.

    Art. 485 Testo unico vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 2 parole tolte, 48 parole aggiunte in 2 capoversi.

Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, immesso in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023tolto: -aggiunto: / 2024 e confermato in ruolo, il servizio prestato presso le predette scuole statali … ruolo, e' riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero.tolto: ... I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte … scuole materne statali o comunali. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69tolto: .aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103. Al personale docente contemplato nel presente articolo e' riconosciuto, agli stessi finitolto: ... precedentemente indicati, il servizio prestato in qualita' di docente incaricato o di assistente …

--------------- Aggiornamento (89) Il D.L. 13 giugno 2023, n. 69aggiunto: , convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, si applica l'articolo 485, comma 1, del aggiunto: testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del presente decreto, ad eccezione tolto: delle parole: « aggiunto: della previsione della decorrenza dell'immissione in ruolo a far data dall'anno scolastico 2023tolto: -aggiunto: /2024".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art485 · fonte del testo

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