Art. 6 l. 241/1990 — Compiti del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento:

  • a)valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita' i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
  • b)accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
  • c)propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
  • d)cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
  • e)adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. ((L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale)).

Testo vigente dal 8 marzo 2005

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6 l. 241/1990, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 6232/2026

    17 marzo 2026

    In tema di formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 della l. n. 241 del 1990 non è invocabile per sanare l'omessa indicazione nei termini di legge, imputabile esclusivamente all'interessato, dei titoli posseduti ma non dichiarati, deponendo in tal senso, nell'ottica del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., l'esigenza di assicurare la speditezza della procedura informatizzata, la tutela della par condicio e il principio di autoresponsabilità del dichiarante.

    Art. 6 l. 241/1990 · Art. 97 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 299 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 marzo 2005

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1990 al 8 marzo 2005. 32 parole aggiunte.

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. aggiunto: L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241~art6 · fonte del testo

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