Art. 20 c.p.i. — Diritti conferiti dalla registrazione

I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facolta' di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attivita' economica:

  • a)un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso e' stato registrato;
  • b)un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identita' o somiglianza fra i segni e dell'identita' o affinita' fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che puo' consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
  • c)un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segno ((, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi,)) senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio puo' in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni ((o sugli imballaggi)); di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita' ((; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio puo' essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attivita' costituenti violazione del diritto del titolare.)). (( Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale. )) Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non puo' sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci. (( Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinche' la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato. ))

Testo vigente dal 23 marzo 2019

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 20 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12772/2026

    5 maggio 2026

    In tema di marchi d'impresa, la pacifica convivenza pluriennale tra segni distintivi può rivelarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela, dovendosi altresì ritenere che l'accertamento di fatto relativo a detta pacifica convivenza sfugga al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi che - in riforma rispetto alla decisione negativa dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - aveva accolto la domanda di registrazione di un marchio, facendo riferimento all'insussistente rischio di confusione derivante dalla protratta coesistenza del medesimo "cuore distintivo" fra diverse famiglie di marchi).

    Art. 20 c.p.i. · Art. 12 c.p.i. · Art. 2569 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 27 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14095/2025

    27 maggio 2025

    In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).

    Art. 20 c.p.i. · Art. 12 c.p.i. · Art. 2569 c.c. · Art. 2598 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 82 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11031/2025

    27 aprile 2025

    Marchi UE - Valore ornamentale - Limiti. In tema di segni distintivi, la percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non rappresenta un ostacolo alla protezione conferita dagli artt. 20, lett. b), c.p.i. e 9, par. 2, del Regolamento Marchi UE, allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenti una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.

    Art. 20 c.p.i. · Art. 2598 c.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 45 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 630/2025

    10 gennaio 2025

    In tema di marchi di impresa, l'inclusione di due prodotti nella stessa classe merceologica non è idonea a provarne l'affinità, essendo necessario che gli stessi siano strutturalmente diretti a soddisfare una specifica domanda di mercato, tanto da risultare sostituibili tra loro, essendo prodotti affini, ai sensi degli artt. 12 e 20 del d.lgs. n. 30 del 2005, quelli che, per natura e destinazione, risultano fungibili tra loro in maniera tale che la mancanza di precisa distinzione tra i segni identificativi ne comporta il rischio di confusione. (Principio applicato a caffè e surrogato di caffè, ritenuti prodotti affini e, quindi, in concorrenza, in quanto sostituibili tra loro con effetti e risultati analoghi).

    Art. 20 c.p.i. · Art. 12 c.p.i. · Art. 25 c.p.i.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 21 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 23 marzo 2019. 1 parola tolta, 297 parole aggiunte.

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l'uso del segnoaggiunto: , anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla … particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni aggiunto: o sugli imballaggi; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali … contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicita'tolto: . Ilaggiunto: ; di apporre il segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio puo' essere apposto ovvero di offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio, quando vi sia il rischio che gli stessi possano essere usati in attivita' costituenti violazione del diritto del titolare.. Il titolare del marchio puo' inoltre vietare ai terzi di introdurre in Italia, in ambito commerciale, prodotti che non siano stati immessi in libera pratica, quando detti prodotti oppure il relativo imballaggio provengono da Paesi terzi rispetto all'Unione europea e recano senza autorizzazione un segno identico al marchio o che non puo' essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, qualora i prodotti in questione rientrino nell'ambito di protezione del marchio, a meno che durante il procedimento per determinare l'eventuale violazione del marchio, instaurato conformemente al regolamento (UE) 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, il dichiarante o il detentore dei prodotti fornisca la prova del fatto che il titolare del marchio non ha il diritto di vietare l'immissione in commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale. Il commerciante puo' apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma … del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merciaggiunto: . Se la riproduzione di un marchio in un dizionario, in un'enciclopedia o in un'analoga opera di consultazione in formato cartaceo o elettronico da' l'impressione che esso costituisca il nome generico dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio e' registrato, su richiesta del titolare del marchio d'impresa l'editore dell'opera provvede affinche' la riproduzione del marchio sia, tempestivamente e al piu' tardi nell'edizione successiva in caso di opere in formato cartaceo, corredata dell'indicazione che si tratta di un marchio registrato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari