Codice della proprietà industriale

Art. 21 c.p.i. — Limitazioni del diritto di marchio

I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica, purche' l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

  • a)del loro nome ((o)) indirizzo ((, qualora si tratti di una persona fisica));
  • b)di ((segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica, l'epoca)) di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
  • c)del marchio d'impresa ((per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio)) e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio. Non e' consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, ne', in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualita' o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprieta' industriale, o altro diritto esclusivo di terzi. E' vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione e' stata dichiarata nulla, quando la causa di nullita' comporta la illiceita' dell'uso del marchio.

Testo vigente dal 23 marzo 2019

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 21 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14023/2025

    26 maggio 2025

    In tema di tutela del marchio, la prescrizione dell'art. 21, comma 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di un marchio registrato non può impedire a terzi l'uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica, presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti e che la notorietà sia diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisone della Commissione dei ricorsi, la quale aveva accolto l'opposizione alla registrazione di un marchio la cui parte denominativa, peraltro espressa in lingua friulana, era sconosciuta al pubblico dei consumatori, in quanto attinente alla frazione di un comune friulano nota solo localmente).

    Art. 21 c.p.i. · Art. 13 c.p.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 23 marzo 2019

Confronto con la versione in vigore dal 2 settembre 2010 al 23 marzo 2019. 18 parole tolte, 51 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) del loro nome tolto: e indirizzo aggiunto: o indirizzo, qualora si tratti di una persona fisica;

b) di tolto: indicazioni relative alla specie, alla qualita', alla quantita', alla destinazione, al valore, alla aggiunto: segni o indicazioni che non sono distintivi o che riguardano la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica, tolto: all'epoca aggiunto: l'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

c) del marchio d'impresa tolto: se esso aggiunto: per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi del titolare di tale marchio, in specie se l'uso del marchio e' necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art21 · fonte del testo

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