Codice civile

Art. 2569 c.c. — Diritto di esclusività

[1]((Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchio idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato)).

[2]In mancanza di registrazione il marchio e' tutelato a norma dell'art. 2571.

Testo vigente dal 31 dicembre 1992

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 2569 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12772/2026

    5 maggio 2026

    In tema di marchi d'impresa, la pacifica convivenza pluriennale tra segni distintivi può rivelarsi idonea a radicare la diffusa consapevolezza, presso il pubblico dei consumatori o degli utenti, della differente provenienza dei prodotti o dei servizi commercializzati, escludendo, con ciò, il rischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela, dovendosi altresì ritenere che l'accertamento di fatto relativo a detta pacifica convivenza sfugga al sindacato di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Commissione dei ricorsi che - in riforma rispetto alla decisione negativa dell'Ufficio italiano brevetti e marchi - aveva accolto la domanda di registrazione di un marchio, facendo riferimento all'insussistente rischio di confusione derivante dalla protratta coesistenza del medesimo "cuore distintivo" fra diverse famiglie di marchi).

    Art. 2569 c.c. · Art. 12 c.p.i. · Art. 20 c.p.i.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14095/2025

    27 maggio 2025

    In presenza di un marchio complesso, benché la valutazione della somiglianza tra i segni non possa limitarsi a prendere in considerazione solo una componente e a paragonarla con quella dell'altro, occorrendo procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme, ciò non esclude che l'impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue componenti e in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumano un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza possa essere affidata al solo esame di tali componenti. (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, giudicando della contraffazione di un marchio complesso contenente una parte denominativa ed una figurativa, aveva ricondotto la capacità distintiva del marchio all'elemento figurativo rappresentato da un cane bassotto, desumendone la sussistenza del rischio di confusione tra i segni in conflitto).

    Art. 2569 c.c. · Art. 12 c.p.i. · Art. 2598 c.c. · Art. 20 c.p.i.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 280/2025

    7 gennaio 2025

    In tema di marchi di impresa, la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.

    Art. 2569 c.c. · Art. 12 c.p.i. · Art. 20 c.p.i. · Art. 2571 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina legislativa del marchio è materia ancora fluida. Il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che dava anche del marchio, come dei brevetti, dei disegni e dei modelli, una complessa disciplina, proprio per la parte relativa al marchio non ha potuto trovare attuazione. In attesa della riforma della legislazione speciale sul marchio, parve però opportuno fissare in questa sede le linee fondamentali dell'istituto, quali risultano da una elaborazione parallela della dottrina e della giurisprudenza, l'attività delle quali è stata in questo campo particolarmente feconda. Si è fissato così il carattere esclusivo del diritto al contrassegno da parte di chi ne abbia effettuata la regolare registrazione (art. 2569), sancendosi però legislativamente il principio, di creazione giurisprudenziale, del diritto personale alla continuazione dell'uso del contrassegno non registrato, nei limiti del suo uso effettivo, da parte di chi abbia usato di fatto un contrassegno successivamente registrato da altri (art. 2571). Si è dato espresso riconoscimento alla possibilità di marchi collettivi, la cui funzione ed utilità non può essere disconosciuta sopratutto in certi rami della produzione nei quali costituisce anche ottima garanzia del consumatore (art. 2570). Si è ripetuto il principio, già tradizionale del nostro ordinamento, dell'insopprimibilità del marchio di fabbrica da parte dei successivi rivenditori del prodotto (art. 2572). Anche per il marchio, come per la ditta, viene fissato il principio, dogmaticamente corretto e praticamente opportuno, della sua trasferibilità esclusivamente in connessione con l'azienda o con un ramo particolare di questa. Si pone però la presunzione che, quando il marchio non riproduca puramente e semplicemente il nome del titolare dell'azienda - sia esso costituito da segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata - esso si intende trasferito insieme con l'azienda, ogni qualvolta questa formi oggetto di trasferimento (art. 2573). Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1042

Che cosa è cambiato dal 31 dicembre 1992

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 31 dicembre 1992. 23 parole tolte, 12 parole aggiunte.

Chi ha registrato nelle forme stabilite dalla legge un nuovo marchiotolto: , costituito da un emblema o da una denominazione e destinato a distinguere merci od altri prodotti della propria impresa, aggiunto: idoneo a distinguere prodotti o servizi ha diritto di valersene in modo esclusivo per tolto: le cose per le aggiunto: i prodotti o servizi per i quali e' stato registrato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2569 · fonte del testo

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