Codice civile

Art. 2571 c.c. — Preuso

Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facolta' di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne e' valso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2571 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 280/2025

    7 gennaio 2025

    In tema di marchi di impresa, la registrazione del marchio successivo presuppone che non vi sia rischio di confusione con un marchio anteriore ed il giudizio di novità va compiuto in astratto, raffrontando i segni come registrati, a prescindere dal loro uso e dall'intensità ed estensione della loro conoscenza presso i consumatori, salvo il limite della decadenza per non uso, a differenza della valutazione da compiersi nel giudizio di contraffazione, in cui tale accertamento è influenzato dalle modalità con cui il marchio anteriore è utilizzato e percepito dal pubblico di riferimento.

    Art. 2571 c.c. · Art. 12 c.p.i. · Art. 20 c.p.i. · Art. 2569 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina legislativa del marchio è materia ancora fluida. Il R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, che dava anche del marchio, come dei brevetti, dei disegni e dei modelli, una complessa disciplina, proprio per la parte relativa al marchio non ha potuto trovare attuazione. In attesa della riforma della legislazione speciale sul marchio, parve però opportuno fissare in questa sede le linee fondamentali dell'istituto, quali risultano da una elaborazione parallela della dottrina e della giurisprudenza, l'attività delle quali è stata in questo campo particolarmente feconda. Si è fissato così il carattere esclusivo del diritto al contrassegno da parte di chi ne abbia effettuata la regolare registrazione (art. 2569), sancendosi però legislativamente il principio, di creazione giurisprudenziale, del diritto personale alla continuazione dell'uso del contrassegno non registrato, nei limiti del suo uso effettivo, da parte di chi abbia usato di fatto un contrassegno successivamente registrato da altri (art. 2571). Si è dato espresso riconoscimento alla possibilità di marchi collettivi, la cui funzione ed utilità non può essere disconosciuta sopratutto in certi rami della produzione nei quali costituisce anche ottima garanzia del consumatore (art. 2570). Si è ripetuto il principio, già tradizionale del nostro ordinamento, dell'insopprimibilità del marchio di fabbrica da parte dei successivi rivenditori del prodotto (art. 2572). Anche per il marchio, come per la ditta, viene fissato il principio, dogmaticamente corretto e praticamente opportuno, della sua trasferibilità esclusivamente in connessione con l'azienda o con un ramo particolare di questa. Si pone però la presunzione che, quando il marchio non riproduca puramente e semplicemente il nome del titolare dell'azienda - sia esso costituito da segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata - esso si intende trasferito insieme con l'azienda, ogni qualvolta questa formi oggetto di trasferimento (art. 2573). Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1042

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2571 · fonte del testo

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