Il produttore di fonogrammi, nonche' gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. ((Il compenso e' riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta a ciascuna delle imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato)). La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento. ((2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non e' da essi rinunciabile ne' puo' in alcun modo formare oggetto di cessione)) Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.

Testo vigente dal 29 agosto 2017

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 73, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5385/2026

    10 marzo 2026

    In tema di diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, la nozione di comunicazione al pubblico dei fonogrammi, idonea a far sorgere l'obbligazione di pagamento dell'equo compenso, consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione dell'opera, che può realizzarsi mediante trasmissione al pubblico dell'opera protetta o del segnale che la veicola, ovvero mediante messa a disposizione del pubblico, e la comunicazione dell'opera a un pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integrato il requisito della comunicazione al pubblico dei fonogrammi realizzata con la trasmissione di un segnale televisivo mediante ricevitori installati nelle camere di un agriturismo).

    Art. 73 · Art. 73-bis Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 agosto 2017

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 29 agosto 2017. 9 parole tolte, 105 parole aggiunte.

… nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. aggiunto: Il compenso e' riconosciuto, per ciascun fonogramma utilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi ed agli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale diritto spetta tolto: al produttore, il quale ripartisce il compenso con aggiunto: a ciascuna delle imprese che svolgono attivita' di intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali il produttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutori tolto: interessati aggiunto: hanno conferito per iscritto il rispettivo mandato. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonche' le relative modalita', sono determinate secondo le norme del regolamento. aggiunto: 2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutori ai sensi dei commi 1 e 2 non e' da essi rinunciabile ne' puo' in alcun modo formare oggetto di cessione Nessun compenso e' dovuto per l'utilizzazione ai fini dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta dall'Amministrazione dello Stato o da enti a cio' autorizzati dallo Stato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art73 · fonte del testo

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