Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 e' effettuata a scopo non di lucro. Salvo diverso accordo tra le parti, tale compenso e' determinato, riscosso e ripartito secondo le norme del regolamento.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 73-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5385/2026

    10 marzo 2026

    In tema di diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore, la nozione di comunicazione al pubblico dei fonogrammi, idonea a far sorgere l'obbligazione di pagamento dell'equo compenso, consta di due elementi cumulativi: un atto di comunicazione dell'opera, che può realizzarsi mediante trasmissione al pubblico dell'opera protetta o del segnale che la veicola, ovvero mediante messa a disposizione del pubblico, e la comunicazione dell'opera a un pubblico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata nella parte in cui aveva ritenuto integrato il requisito della comunicazione al pubblico dei fonogrammi realizzata con la trasmissione di un segnale televisivo mediante ricevitori installati nelle camere di un agriturismo).

    Art. 73-bis · Art. 73 Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art73bis · fonte del testo

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