Codice della proprietà industriale

Art. 13 c.p.i. — Capacità distintiva

(( Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

  • a)quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
  • b)quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualita', la quantita', la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. )) In deroga al comma 1 ((...)) possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo. Il marchio non puo' essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullita', il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne e' stato fatto, ha acquistato carattere distintivo. Il marchio decade se, per il fatto dell'attivita' o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o ((servizio o abbia comunque)) perduto la sua capacita' distintiva.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 13 c.p.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14023/2025

    26 maggio 2025

    In tema di tutela del marchio, la prescrizione dell'art. 21, comma 1, lett. b) CPI, secondo cui il titolare di un marchio registrato non può impedire a terzi l'uso di un marchio contenente indicazioni relative alla provenienza geografica, presuppone che lo stesso sia conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o ai servizi da esso contraddistinti e che la notorietà sia diffusa in una parte sostanziale del territorio di uno Stato membro, tenuto conto, in particolare, della quota di mercato coperta dal marchio, dell'intensità, dell'ambito geografico e della durata del suo uso, nonché dell'entità degli investimenti realizzati per promuoverlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisone della Commissione dei ricorsi, la quale aveva accolto l'opposizione alla registrazione di un marchio la cui parte denominativa, peraltro espressa in lingua friulana, era sconosciuta al pubblico dei consumatori, in quanto attinente alla frazione di un comune friulano nota solo localmente).

    Art. 13 c.p.i. · Art. 21 c.p.i.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 9 parole tolte, 23 parole aggiunte in 3 capoversi.

Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare tolto: quelliaggiunto: :

aggiunto: a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

aggiunto: b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive … del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio. In deroga al comma 1 tolto: e all'articolo 12, comma 1, lettera a),aggiunto: ... possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della … o dell'inattivita' del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o tolto: comunque servizio o abbia aggiunto: comunque perduto la sua capacita' distintiva.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art13 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari