[1]Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno ((umano)) di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ((, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore)).

[2]Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.

Testo vigente dal 10 ottobre 2025

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12257/2026

    1 maggio 2026

    La tutela giuridica del personaggio cinematografico in quanto tale può andare distinta da quella relativa all'opera in cui compare, tuttavia, il suo plagio non sussiste allorquando ricorra una insufficiente caratterizzazione del personaggio rispetto a modelli di genere e quando lo stesso sia interpretato da un unico attore, cosicché il reale oggetto dell'attività di sfruttamento denunciata riguardi proprio l'artista, anche in ragione dei rinvii della pellicola in contestazione ad elementi caratterizzanti la figura di quell'interprete, piuttosto a quelli dell'opera di fantasia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il plagio di un personaggio cinematografico denominato "The Man with No Name", sul presupposto che nell'opera cinematografica contestata erano state riprodotte le caratteristiche somatiche e di abbigliamento del celebre attore statunitense Clint Eastwood, piuttosto che quelle riconducibili al personaggio cinematografico da egli interpretato, identificabile come una mera rielaborazione adattata al mondo del west di stilemi e prototipi noti alla narrazione letteraria e cinematografica).

    Art. 1 · Art. 70 Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 ottobre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 16 giugno 1999 al 10 ottobre 2025. 18 parole aggiunte.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno aggiunto: umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressioneaggiunto: , anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art1 · fonte del testo

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