Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

Testo vigente dal 9 aprile 2006

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 144, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 15441/2026

    20 maggio 2026

    In tema di diritto d'autore, ai fini dell'applicazione del diritto di seguito di cui all'art. 144 della l. n. 633 del 1941, il requisito del prezzo minimo di vendita stabilito dagli artt. 150, comma 1, e 151 della medesima legge va determinato al netto dell'imposta (non costituente una componente del prezzo di vendita) assolta dalla casa d'aste - che operi quale mero intermediario tra venditore e acquirente - sulle commissioni dovute dalle parti, in quanto il pagamento del compenso all'autore grava esclusivamente sul venditore.

    Art. 144 · Art. 150 Diritto d’autore · Art. 151 Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2006

Confronto con la versione in vigore dal 31 gennaio 1979 al 9 aprile 2006. 95 parole tolte, 124 parole aggiunte in 2 capoversi.

Gli autori delle opere tolto: delle arti figurative, realizzate a mezzo della pittura, della scultura, del disegno e della stampa, e gli autori dei manoscritti originali, aggiunto: d'arte e di manoscritti hanno diritto ad tolto: una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall'esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione.

tolto: L'organizzatore della vendita, il venditore e l'acquirente sono, tuttavia, ammessi a provare che tale vendita pubblica non fu preceduta da alcun altro atto di alienazione a titolo oneroso, ovvero che il prezzo originario di alienazione non fu inferiore a quello conseguito nella vendita pubblica aggiunto: un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. Ai fini del primo comma si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento, in qualita' di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte. Il diritto di cui al comma 1 non si applica alle vendite quando il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tali vendite e il prezzo di vendita non sia superiore a 10.000,00 euro. La vendita si presume effettuata oltre i tre anni dall'acquisto salva prova contraria fornita dal venditore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art144 · fonte del testo

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