Corte costituzionale

Sentenza n. 75/1970

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1970 · relatore Vincenzo Trimarchi

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1751,

primo comma, del codice civile, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 3 luglio 1968 dalla Corte di cassazione nel

procedimento civile vertente tra Banchi Roberto ed il "Calzaturificio

Francesco Barbagli e figli", iscritta al n. 173 del registro ordinanze

1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 248 del

28 settembre 1968;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1968 dalla Corte di cassazione

nel procedimento civile vertente tra la società "Ares Pubblicità" e

Sorge Carmelo, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 26 marzo

1969;

3) ordinanza emessa il 7 febbraio 1969 dalla Corte d'appello di

Milano nel procedimento civile vertente tra Grigò Sirio ed il

"Laboratorio bioterapico milanese V. Selvi e C.", iscritta al n. 125

del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 105 del 23 apri le 1969;

4) ordinanza emessa l'11 aprile 1969 dal tribunale di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Saletti Danilo e Busmanti Alberto,

iscritta al n. 257 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 186 del 23 luglio 1969;

5) ordinanza emessa il 9 aprile 1969 dal tribunale di Bologna nel

procedimento civile vertente tra la società "Organizzazione Pilota" e

Grossi Pietro, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1969 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 179 del 16

luglio 1969;

6) ordinanza emessa il 24 giugno 1969 dal tribunale di Padova nel

procedimento civile vertente tra Quaglia Emidio e la società "Ordil",

iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5 novembre 1969.

Visti gli atti di costituzione di Banchi Roberto e del

calzaturificio Barbagli;

udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi l'avv. Marcello Morabito, per il Banchi, e gli avvocati

Rutilio Sermonti e Carlo Fornario, per il calzaturificio Barbagli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento civile vertente tra Roberto Banchi e la ditta

"Calzaturificio Francesco Barbagli e figli", e in ordine alla tesi

prospettata dal ricorrente che "quando l'agente si avvalga del diritto

di recesso dal contratto, quali che siano i motivi del recesso,

dall'esercizio di tale diritto non può derivare la perdita

dell'indennità prevista dall'art. 1751" del codice civile, la Corte di

cassazione, dopo aver dato atto che questa norma è generalmente

interpretata nel senso che la detta indennità non sia dovuta in caso

di recesso ad nutum dell'agente dal contratto di agenzia a tempo

indeterminato (e quindi nelle ipotesi in cui lo scioglimento del

contratto derivi da esclusiva volontà dell'agente ovvero questi adduca

una "giusta causa" che risulti inesistente), con ordinanza del 3 luglio

1968 e d'ufficio, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata,

in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale del citato art. 1751, comma primo,

limitatamente alla parte in cui dispone che la anzidetta indennità è

dovuta solo se il contratto si sciolga per fatto non imputabile

all'agente. Ha reputato al riguardo valide le considerazioni poste da

questa Corte, con sentenza n. 75 del 1968, a base della dichiarazione

di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 2120, comma primo,

del codice civile, e cioè che l'indennità riveste carattere

retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per il lavoro

prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della

cessazione del rapporto allo scopo di agevolare il lavoratore nel

superamento delle difficoltà economiche possibili ad insorgere per il

venir meno del salario, e che conseguentemente quell'indennità sia

dovuta in ogni caso di cessazione del rapporto ed anche nelle ipotesi

di colpa del lavoratore o di sue dimissioni volontarie. E

specificamente ha ritenuto che si dovesse riconoscere all'indennità de

qua "carattere retributivo, a corresponsione differita in vista delle

medesime finalità", tanto più che col vigente codice civile si

sarebbe inteso estendere al contratto di agenzia per quanto concerne

l'estinzione del rapporto, i principi relativi al rapporto di lavoro

subordinato. L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

2. - Davanti a questa Corte si sono costituiti il Banchi a mezzo

degli avvocati Aldo Nonvel, Mario Morabito e Vittorio Amici, con

deduzioni depositate il 17 ottobre 1968 e la ditta "Calzaturificio

Francesco Barbagli e figli" a mezzo degli avvocati prof. Alfonso

Sermonti e Carlo Fornario con deduzioni depositate sotto la stessa

data.

Il Banchi, richiamata la già citata sentenza n. 75 del 1968 di

questa Corte, ha sostenuto che allo stesso trattamento usato per il

lavoratore subordinato, debba essere sottoposto l'agente o

rappresentante per ragioni di carattere etico giuridico (in quanto non

sarebbe concepibile nel vigente ordinamento sociale che un lavoratore

di qualsiasi specie, il quale voglia recedere dal rapporto a tempo

indeterminato, non lo possa fare senza perdere il diritto alle

indennità per lo scioglimento del rapporto stesso) e per ragioni di

mero diritto (in quanto del tutto simili, per quel che concerne

l'indennità de qua, sarebbero le figure del lavoratore subordinato e

dell'agente o rappresentante). A quest'ultimo riguardo si è richiamato

all'orientamento secondo cui col vigente codice civile si è inteso

estendere al contratto di agenzia, per quanto concerne l'estinzione del

rapporto, i principi che disciplinano il lavoro subordinato, ricordando

che detto orientamento risulterebbe dalla relazione ministeriale per

l'approvazione del codice stesso (n. 723) e che sarebbe stato seguito

dalla Corte di cassazione (con due pronunce del 1953 e 1954) la quale

avrebbe affermato l'analogia esistente tra il trattamento dell'agente e

quello del lavoratore subordinato ed il carattere retributivo e

previdenziale dell'indennità ex art. 1751. Ed ha pure osservato che

la perdita dell'indennità per lo scioglimento del rapporto sarebbe

molto più onerosa per l'agente che non per il lavoratore subordinato.

Posto, quindi, che l'agente per quanto concerne la ripetuta

indennità deve considerarsi alla stregua di un lavoratore subordinato

e che detta indennità è "un supplemento di retribuzione di natura

previdenziale con pagamento differito", il Banchi ha concluso per la

fondatezza della questione.

Il calzaturificio Barbagli con le deduzioni e con memoria

illustrativa depositata l'11 marzo 1970 ha, per converso, chiesto che

la Corte volesse pronunciarsi per la non fondatezza. A sostegno della

richiesta ha osservato che la Cassazione ha sollevato la questione

unicamente perché ha ritenuto valide in ordine ad essa le

argomentazioni adottate da questa Corte con la citata sentenza n. 75

del 1968 a proposito dell'art. 2120 del codice civile; che di esse,

però, il giudice a quo avrebbe richiamato solo la più generica

(quella relativa al carattere retributivo dell'indennità di

anzianità) e non le altre (di rilievo specifico, sia in relazione

all'art. 3 che all'art. 36 della Costituzione); e che se si fossero

tenute presenti anche le ultime argomentazioni si sarebbe dovuto

ritenere manifestamente infondata la questione.

Ed infatti non rileverebbe il carattere retributivo delle due

indennità bensì l'applicabilità (che per quella ex art. 1751

sarebbe da escludersi) dell'art. 36 della Costituzione; e si dovrebbe

tenere presente che, giusta anche la recente sentenza n. 1452 del 1969

della Cassazione, l'agente è sempre un imprenditore o quanto meno un

lavoratore autonomo, e non è legato al committente da un rapporto di

subordinazione gerarchica. E a tali peculiari caratteri

corrisponderebbero i differenti criteri seguiti nella disciplina della

indennità.

Del resto - secondo la difesa del calzaturificio Barbagli - la

stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 57 del 1968 avrebbe

fissato gli essenziali criteri giuridici discriminatori del rapporto di

agenzia da quello di lavoro subordinato, per cui ogni estensione (oltre

quella ipotizzabile per l'indennità de qua) al contratto di agenzia

della disciplina del lavoro subordinato dovrebbe essere riservata al

legislatore.

Da ciò ne conseguirebbe che la questione di cui si tratta è a sé

stante e la risoluzione di essa non può direttamente derivare da

quella adottata per la questione a suo tempo sollevata per l'art. 2120

del codice civile: l'indennità ex art. 1751 (a differenza di quella

di anzianità) infatti "entra, fin dall'inizio del rapporto, nel

patrimonio e così nella proprietà dell'agente"; in caso di morte

dell'agente, spetta iure hereditario agli eredi; è computata in base

alle provvigioni liquidate nel corso dell'intero contratto, ed è

infine improntata al concetto che l'agente, con la sua impresa, opera a

proprio rischio.

D'altra parte non sarebbero invocabili le disposizioni della

Costituzione a riferimento: non l'art. 36, perché questo non si

riferisce all'agente, in quanto occorrerebbe dimostrare che dall'omessa

corresponsione dell'indennità risulti in concreto una violazione dei

principi del salario costituzionale e perché l'eventuale perdita

dell'indennità non costituirebbe un'ingiusta mortificazione della

persona dell'agente; e neppure l'art. 3, perché radicali diversità

intercorrono tra il contratto di agenzia e quello di lavoro

subordinato.

3. - La stessa questione di legittimità costituzionale ed in

riferimento ai medesimi articoli della Costituzione (3 e 36) è stata

sollevata dalla Corte di cassazione con altra ordinanza (del 19

novembre 1968 nel procedimento civile vertente tra la società "Ares

Pubblicità" e Carmelo Sorge) e dalla Corte di appello di Milano con

ordinanza del 7 febbraio 1969 (nel procedimento civile vertente tra

Sirio Grigò ed il "Laboratorio bioterapico milanese V. Selvi e C.").

In particolare la Corte di appello di Milano ha sollevato la

questione, precisando che nella specie si era in presenza di successivi

contratti di agenzia a tempo determinato ma che l'art. 1751 sarebbe

applicabile a norma dell'art. 3 dell'Accordo economico collettivo del

20 giugno 1956.

4. - Con altra ordinanza del tribunale di Bologna, dell'11 aprile

1969, emessa nel procedimento civile vertente tra Danilo Saletti e

Alberto Busmanti, la detta questione è stata sollevata con riferimento

non solo agli artt. 3 e 36, ma anche all'art. 4 della Costituzione. La

norma sarebbe in contrasto con l'art. 36 perché l'agente verrebbe

privato del frutto del suo lavoro, con gli artt. 3 e 4 perché sarebbe

limitata di fatto la sua libertà nella scelta di un lavoro diverso e

ancora con l'art. 3 perché dopo la sentenza di questa Corte

concernente la parziale illegittimità dell'art. 2120, si creerebbe una

disparità di trattamento tra lavoratori che si trovano in situazioni

identiche.

5. - La ripetuta questione è stata infine sollevata, in

riferimento al solo art. 36 della Costituzione, con altre due

ordinanze, una dello stesso tribunale di Bologna emessa il 9 aprile

1969 nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. "Organizzazione

Pilota" e Pietro Grossi è l'altra datata 24 giugno 1969, emessa dal

tribunale di Padova, nel procedimento civile vertente tra Emilio

Quaglia e la S.p.a. "Ordil" di Padova. In particolare il tribunale di

Bologna ha ricordato l'origine storica dell'analogia esistente tra il

trattamento riservato all'agente e quello disposto in favore del

lavoratore subordinato e ne ha visto dei segni anche nell'art. 1743 del

codice civile, e nella disciplina collettiva, nonché il riconoscimento

in varie pronunce giurisprudenziali. E, rilevata la sostanziale

identità delle due ipotesi, di fatto imputabile all'agente e di colpa

del lavoratore subordinato, ha concluso per l'illegittimità

costituzionale dell'art. 1751, in quanto la indennità ivi prevista ha

natura di retribuzione differita ed ha conseguentemente la funzione di

controprestazione della attività di collaborazione svolta

nell'interesse del preponente.

Il tribunale di Padova, da parte sua, premesso che la questione era

nella specie rilevante, nonostante che fosse stata eccepita la carenza

di legittimazione passiva del preponente, dovendosi riconoscere

all'agente il diritto ad un'azione di accertamento dell'obbligo del

preponente di regolarizzare la corrispondente posizione assicurativa,

ha sollevato la ripetuta questione sul presupposto che l'indennità de

qua avesse l'uguale funzione retributiva e previdenziale di quella

spettante al lavoratore subordinato.

Le cinque ordinanze sopra richiamate sono state tutte regolarmente

notificate, comunicate e pubblicate. Nei relativi giudizi davanti a

questa Corte nessuna delle parti si è costituita.

6. - In nessuno dei giudizi di cui sopra ha spiegato intervento il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

All'udienza del 24 marzo 1970 l'avv. Marcello Morabito (per delega

dell'avv. Mario Morabito) per il Banchi, e gli avvocati Rutilio

Sermonti (per delega dell'avv. prof. Alfonso Sermonti) e Carlo

Fornario, per il calzaturificio Barbagli, hanno svolto le ragioni a

sostegno delle rispettive tesi è richieste. Considerato in diritto :

1. - Le sei ordinanze che hanno dato vita ai giudizi di cui in

narrativa, sottopongono all'esame della Corte la questione di

legittimità costituzionale dell 'art. 1751, comma primo, del codice

civile nella parte in cui dispone che l'indennità per lo scioglimento

del contratto di agenzia a tempo indeterminato è dovuta solo se il

contratto si sciolga per fatto non imputabile all'agente, in

riferimento agli artt. 3, 4 e 36 della Costituzione.

È per ciò disposta la riunione dei relativi procedimenti, e le

cause vanno decise con unica sentenza.

2. - I giudici a quo premettono che "la disposizione del citato

articolo 1751 viene generalmente intesa nel senso che la detta

indennità non sia dovuta in caso di recesso ad nutum dell'agente dal

contratto di agenzia a tempo indeterminato, in quanto la

"imputabilità" di cui si parla nell'art. 1751 va intesa nel senso di

"attribuibilità" e quindi comprende anche l'ipotesi in cui lo

scioglimento del contratto derivi da esclusiva volontà dell'agente" e

che "a tale ipotesi si dovrebbe, poi, equiparare quella in cui l'agente

adduca una "giusta causa" che risulti inesistente" (ord. n. 173 del

1968); dato ciò, assumono che la questione sarebbe non manifestamente

infondata perché l'indennità de qua avrebbe identità di natura

giuridica, di modalità di determinazione e corresponsione di finalità

pratiche, o evidente analogia (ord. n. 269 del 1969) con quella di

anzianità prevista dall'art. 2120, comma primo, del codice civile e

perché quindi per essa dovrebbero valere le considerazioni in forza

delle quali questa Corte ha, con la sentenza n. 75 del 1968, risolto la

questione relativa alla norma da ultimo citata, dichiarandone la

parziale illegittimità costituzionale.

Assumono altresì che "l'agente di commercio, pur nella autonomia

della sua posizione, svolge delle prestazioni assimilabili sotto alcuni

punti di vista a quelle di lavoro, sia per la natura intrinseca delle

sue attività, sia per i suoi obblighi verso il preponente (artt. 1746

e 1747 cod. civ.)" (ord. n. 125 del 1969); ed infine, per quanto

riguarda la estinzione del rapporto di agenzia, che col vigente codice

civile (come avverte la relazione ministeriale per l'approvazione del

testo definitivo, n. 723) sarebbero stati applicati "i principi

relativi al rapporto di lavoro subordinato" (ord. n. 173 del 1968), ed

infine, a proposito dell'indennità per lo scioglimento del contratto

di agenzia, che "l'estensione all'agente di una tutela identica a

quella accordata al lavoratore" sarebbe stata giustificata "per la

stabile collaborazione che l'agente presta alla impresa del preponente,

di cui costituisce un vero e proprio ausiliario" (ord. n. 257 del 1969,

che si richiama alla relazione ministeriale per l'approvazione del

libro "Delle obbligazioni" per altro identica a quella definitiva).

3. - La Corte ritiene che non sia fondata la denuncia in

riferimento all'art. 36 e, correlativamente, all'art. 3 della

Costituzione.

Il rapporto di agenzia è diverso da quello di lavoro subordinato.

Infatti l'agente, anche se ha la posizione di favore d'essere solo ad

operare per conto del preponente in una zona determinata, ha diritto,

non ad un salario o ad uno stipendio e cioè ad una retribuzione

sicura, ma alla provvigione per gli affari che hanno avuto regolare

esecuzione, con la conseguenza, data questa natura del rapporto, che

non può essergli garantito un minimo vitale e non gli spetta alcun

compenso per l'attività non concretantesi in affari conclusi ed

eseguiti. La diversità è tra i due rapporti tale che non si può

argomentare dall'uno all'altro: del resto l'agente, piuttosto che

lavoratore subordinato, in dottrina è ritenuto egli stesso un

imprenditore.

Né deriva che l'indennità per lo scioglimento del contratto

d'agenzia non costituisce, come invece l'indennità di anzianità

spettante al lavoratore subordinato, una retribuzione ritardata. Essa

è piuttosto il corrispettivo, a fine rapporto, dell'utilità che

l'agente ha apportato all'azienda del preponente e che non può dirsi

compensata dalle provvigioni: di una utilità consistente soprattutto

nel procacciamento e nella conservazione della clientela, e destinata a

durare nel tempo.

Ma lo scioglimento del contratto a tempo indeterminato causato da

fatto imputabile all'agente è suscettibile di procurare al preponente

un danno sia per sé che rispetto alla clientela. Di modo che non può

dirsi irragionevole la norma secondo cui, operandosi una compensazione

tra questo danno e quell'utilità, cada il presupposto per la

corresponsione dell'indennità.

Non è perciò configurabile una violazione dell'art. 36. Il quale

d'altra parte vuole assicurare la tutela della persona del lavoratore e

la soddisfazione dei bisogni fondamentali suoi e della sua famiglia; e

pertanto non sarebbe invocabile con riferimento a un singolo rapporto

d'agenzia, la cui importanza può in concreto essere per l'agente del

tutto insignificante e costituire solo una delle fonti del suo reddito.

4. - Nemmeno l'art. 3 della Costituzione risulta offeso dalla norma

impugnata. Dato che le posizioni dell'agente e del lavoratore

subordinato non sono identiche e non sono state assimilate nella

disciplina legislativa, cadono anche le argomentazioni secondo cui il

differente trattamento assurgerebbe a violazione del principio di

eguaglianza.

La circostanza che l'indennità vada corrisposta all'atto in cui il

rapporto di agenzia o di lavoro venga sciolto unilateralmente rivela

tutt'al più, tra i due rapporti, un'analogia puramente esteriore di

fronte ai profili ed elementi di differenza.

Né si può ravvisare una violazione dell'art. 3 della Costituzione

sulla base del citato art. 2120, comma primo, del codice civile, quale

risulta a seguito dell'anzidetta pronuncia di questa Corte (n. 75 del

1968) e cioè considerando che l'indennità di anzianità è dovuta in

ogni caso di estinzione del rapporto di lavoro: e ciò per la ricordata

singolarità della posizione dell'agente.

Del resto l'accostamento della posizione dell'agente a quella del

lavoratore in ordine al regime dell'indennità, anche se fondato, non

escluderebbe la adeguatezza e razionalità del diverso trattamento

atteso che, tra l'altro, il "fatto imputabile" all'agente, che funziona

da discriminante, ha, come si è detto, una sua portata particolare,

logico riflesso della struttura e funzione del rapporto di agenzia.

5. - Non è, infine, fondata la questione nei termini in cui e

prospettata dal tribunale di Bologna, con l'ordinanza n. 257 del 1969,

in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione e sostanzialmente al

secondo di essi in relazione al primo: infatti la norma denunciata non

pone limiti alla libertà di lavoro e tanto meno la rinnega.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1751, comma primo, del codice civile, sollevata con le

ordinanze indicate in epigrafe in riferimento agli artt. 3, 4 e 36

della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:75 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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