Codice civile

Art. 1746 c.c. — Obblighi dell'agente

[1]Nell'esecuzione dell'incarico l'agente deve tutelare gli interessi del preponente e agire con lealta' e buona fede. In particolare, deve adempiere l'incarico affidatogli in conformita' delle istruzioni ricevute e fornire al preponente le informazioni riguardanti le condizioni del mercato nella zona assegnatagli, e ogni altra informazione utile per valutare la convenienza dei singoli affari. E' nullo ogni patto contrario.

[2]Egli deve altresi' osservare gli obblighi che incombono al commissionario ((ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736)), in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenzia.

[3]((E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo)).

Testo vigente dal 2 febbraio 2000

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1746 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 1226/2026

    20 gennaio 2026

    Nel contratto di agenzia, il patto con il quale si trasferisce, in modo generalizzato, sull'agente il rischio dell'inadempimento del cliente è nullo per frode alla legge, anche quando sia stipulato sotto forma di acquisto e successiva rivendita della merce e con la previsione di un maggiore corrispettivo, perché, mirando ad aggirare il divieto dello "star del credere", conduce ad uno snaturamento del contratto di agenzia

    Art. 1746 c.c. · Art. 1344 c.c. · Art. 1749 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1999 al 2 febbraio 2000. 91 parole aggiunte in 2 capoversi.

Egli deve altresi' osservare gli obblighi che incombono al commissionario aggiunto: ad eccezione di quelli di cui all'articolo 1736, in quanto non siano esclusi dalla natura del contratto di agenziaaggiunto: .

aggiunto: E' vietato il patto che ponga a carico dell'agente una responsabilita', anche solo parziale, per l'inadempimento del terzo. E' pero' consentito eccezionalmente alle parti di concordare di volta in volta la concessione di una apposita garanzia da parte dell'agente, purche' cio' avvenga con riferimento a singoli affari, di particolare natura ed importo, individualmente determinati; l'obbligo di garanzia assunto dall'agente non sia di ammontare piu' elevato della provvigione che per quell'affare l'agente medesimo avrebbe diritto a percepire; sia previsto per l'agente un apposito corrispettivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1746 · fonte del testo

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