Art. 69 — Norme transitorie (Art. 25, comma 4 del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 50, comma 14 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 17 del d.lgs. n. 470 del 1993 e poi dall'art. 2 del d.lgs. n. 396 del 1997; art. 72, commi 1 e 4 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituiti dall'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 73, comma 2 del d.lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1993; art. 28, comma 2 del d.lgs. n. 80 del 1998; art. 45, commi 5, 9, 17 e 25 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificati dall'art. 22, comma 6 del d.lgs. n. 387 del 1998; art. 24, comma 3 del d.lgs. n. 387 del 1998)

Salvo che per le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli accordi sindacali recepiti in decreti deI Presidente della Repubblica in base alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e le norme generali e speciali del pubblico impiego, vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate, costituiscono, limitatamente agli istituti del rapporto di lavoro, la disciplina di cui all'articolo 2, comma 2. Tali disposizioni sono inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, in relazione ai soggetti e alle materie dagli stessi contemplati. Tali disposizioni cessano in ogni caso di produrre effetti dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, dei contratti collettivi del quadriennio 1998-2001. In attesa di una nuova regolamentazione contrattuale della materia, resta ferma per i dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, la disciplina vigente in materia di trattamento di fine rapporto. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972. n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, i cui ruoli sono contestualmente soppressi dalla data del 21 febbraio 1993, conserva le qualifiche ad personam. A tale personale sono attribuite funzioni vicarie del dirigente e funzioni di direzione di uffici di particolare rilevanza non riservati al dirigente, nonche' compiti di studio, ricerca, ispezione e vigilanza ad esse delegati dal dirigente. Il trattamento economico e' definito tramite il relativo contratto collettivo. 3 La disposizione di cui all'articolo 56, comma 1, si applica, per ciascun ambito di riferimento, a far data dalla entrata in vigore dei contratti collettivi del quadriennio contrattuale 1998-2001. Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 3, del presente decreto, non si applica l'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui all'articolo 484 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297. Per i primi due bandi successivi alla data del 22 novembre 1998, relativi alla copertura di posti riservati ai concorsi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b, del presente decreto, con il regolamento governativo di cui al comma 3, del medesimo articolo e' determinata la quota di posti per i quali sono ammessi soggetti anche se non in possesso del previsto titolo di specializzazione. Sino all'applicazione dell'articolo 46, comma 12. l'ARAN utilizza personale in posizione di comando e fuori ruolo nei limiti massimi delle tabelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994. n. 144, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. In attesa di una organica normativa nella materia, restano ferme le norme che disciplinano, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, l'esercizio delle professioni per le quali sono richieste l'abilitazione o l'iscrizione ad ordini o albi professionali. Il personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, puo' iscriversi, se in possesso dei prescritti requisiti, al relativo ordine professionale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 luglio 2002, n. 145

3

La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale."

Testo vigente dal 8 agosto 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 69, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 3102/2026

    12 febbraio 2026

    L'art. 13 della l. n. 70 del 1975, di riordino degli enti pubblici del c.d. parastato e del rapporto di lavoro del relativo personale, detta una disciplina della base di calcolo dell'indennità di anzianità, facente riferimento allo stipendio complessivo annuo - rimasta in vigore, pur dopo la contrattualizzazione dei rapporti di pubblico impiego, per i dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2120 c.c. - non derogabile, neanche in senso più favorevole ai dipendenti, dai regolamenti interni degli enti e dall'autonomia individuale o collettiva, e non modificata da leggi successive, con la conseguenza che, in detto stipendio complessivo, non sono computabili voci retributive diverse dallo stipendio tabellare o da componenti retributive similari, dovendosi perciò escludere le quote per onorari e compensi professionali spettanti ai funzionari del ruolo professionale-ramo legale, trattandosi di attribuzioni aventi carattere non fisso ma accessorio e variabile, in conformità a Corte cost. n. 73 del 2024, con cui si è affermata la legittimità costituzionale dell'art. 13.

    Art. 69 · Art. 2120 c.c. · Art. 13 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente · Art. 26 Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente

    Rassegna di febbraio 2026, p. 97 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 6/2018

    Questione infondata
    18 gennaio 2018

    È dichiarata inammissibile - per tardività - la costituzione delle parti private M.C. P. e G. R., nel giudizio incidentale avente ad oggetto l'art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. La costituzione è intervenuta oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ossia venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta, nel caso di specie, il 1° giugno 2016. ( Precedenti citati: sentenza n. 102 del 2016, n. 220 del 2014 e n. 128 del 2014; ordinanza allegata alla sentenza n. 173 del 2016) .

    Art. 117 cost. · Art. 69 TU pubblico impiego

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 197/2006

    Questione infondata
    11 maggio 2006

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione (con esclusione dei rapporti non "privatizzati"), se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data de 30 giugno 1998. L'ordinanza di remissione, infatti, in relazione ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost. non espone argomentazioni diverse da quelle già esaminate dalla Corte con le ordinanze nn. 382 e 213 del 2005; mentre, in riferimento all'art. 36 Cost. , la censura, fondata su tale parametro, non presenta una propria autonomia rispetto a quella dedotta in base all'art. 24 Cost. > >- Precedenti specifici, ordinanze citate nn. 382 e 213/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost. · Art. 69 TU pubblico impiego

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 382/2005

    Questione infondata
    7 ottobre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 76, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, purché relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data del 30 giugno 1998. Tale termine, infatti, secondo la formulazione della norma e l’interpretazione datane dalla giurisprudenza deve ritenersi di decadenza per l’esercizio del diritto di azione e la previsione di tale termine di decadenza è, nel giudizio 'a quò, irrilevante, poiché la controversia è stata introdotta con ricorso notificato anteriormente a detto termine, pur se depositato in data ad esso successiva, assumendo il deposito rilevanza esclusivamente al fine della procedibilità del ricorso stesso. - V. precedenti spec. sentenze citate nn. 213/2005 e 214/2004.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 8 agosto 2002

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2001 al 8 agosto 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 luglio 2002, n. 145

    La L. 15 luglio 2002, n. 145 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che " Nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia dei ruoli di ciascuna amministrazione, il personale di cui all'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' inquadrato, previo superamento di concorso riservato per titoli di servizio e professionali, da espletarsi entro centottanta giorni dalla medesima data, nella seconda fascia dirigenziale."

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art69 · fonte del testo

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