Art. 14 — Esecuzione dell'espulsione (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)

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Quando non e' possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perche' occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identita' o nazionalita', ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilita' di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la solidarieta' sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Lo straniero e' trattenuto nel centro con modalita' tali da assicurare la necessaria assistenza e il pieno rispetto della sua dignita'. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, e' assicurata in ogni caso la liberta' di corrispondenza anche telefonica con l'esterno. Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. ((Il tribunale in composizione monocratica)), ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 e al presente articolo, convalida il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto ore successive. Entro tale termine, la convalida puo' essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. ((5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, puo' prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice)) (( Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo)) Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 e' proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinche' lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura nel caso questa venga violata. Ai fini dell'accompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali che svolgono attivita' di assistenza per stranieri. Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni, nonche' per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilita' sono adottate di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di competenza di altri Ministri.

Testo in vigore dal 10 settembre 2002 al 22 luglio 2004

Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 14, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16576/2026

    27 maggio 2026

    Le regole sull'esecuzione dell'espulsione amministrativa dello straniero non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione, atteso che eventuali vizi concernenti l'esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell'accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non ai fini della verifica della legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente dall'art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.

    Art. 14 · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di maggio 2026, p. 60 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 6374/2026

    18 marzo 2026

    In tema di misure alternative al trattenimento ex art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di espulsione, che ne costituisce il presupposto, impone la revoca delle misure adottate, senza alcuna valutazione sulla sussistenza di esigenze pubblicistiche contrarie, perché tali misure presuppongono la validità e l'efficacia del provvedimento espulsivo.

    Art. 14

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 56 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1668/2026

    25 gennaio 2026

    Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri non è assoggettato alla sospensione feriale dei termini processuale di cui alla l. n. 742 del 1969, atteso che il trattenimento configura una misura coercitiva della libertà personale, riconducibile all'art. 13 della Costituzione, con conseguente necessità di definizione del procedimenti in tempi brevi, non compatibili con la predetta sospensione.

    Art. 14 · Art. 13 cost. · Art. 325 c.p.c. · Art. 327 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 38 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32129/2025

    10 dicembre 2025

    In sede di convalida del trattenimento del richiedente la protezione internazionale, le condizioni di salute dello straniero possono essere tali da ritenere manifestamente illegittimo il provvedimento di espulsione, posto a base della misura restrittiva, all'esito di un accertamento che deve essere effettuato anche d'ufficio, non potendosi il giudice esimersi dal valutare - qualora ne sia stato richiesto, in virtù di specifiche e comprovate deduzioni - i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto a lui non inviati e che, invece, in conformità alle disposizioni impartite dalla cd. "direttiva ministeriale Lamorgese", avrebbero dovuto essere inseriti nel fascicolo da sottoporre all'autorità giudiziaria.

    Art. 14 · Art. 10 cost. · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di dicembre 2025, p. 24 ↗

Tutte le 173 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 39/2025

    Ha colpito questo articolo
    10 aprile 2025

    È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., richiamato dall’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, come introdotto dall’art. 18, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 145 del 2024, come conv., nella parte in cui, al terzo periodo, rinvia all’art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge n. 69 del 2005, anziché ai commi 3 e 4 di quest’ultimo articolo. Se la scelta legislativa di rimodulare forme e tempi del giudizio di legittimità sul trattenimento dello straniero risponde ad opzioni assiologiche di significativa complessità, la normativa censurata dalla Cassazione, sez. prima penale, che disciplina la convalida o proroga, da parte dell’autorità giurisdizionale, del trattenimento disposto dal questore dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri (CPR), sconfina nella manifesta irragionevolezza, in quanto introduce un modello processuale strutturalmente inidoneo ad assicurare il confronto dialettico tra le parti. Alla stregua della disciplina censurata, infatti, la Cassazione decide esclusivamente sulla base del ricorso e delle conclusioni del procuratore generale, senza che all’instaurazione del processo segua un momento di confronto, scritto o orale, tra le parti. Infatti, per un verso, è espressamente esclusa la partecipazione all’udienza camerale del difensore e del pubblico ministero, che non possono chiedere di essere sentiti; per altro verso, non è contemplato il deposito di memorie, né è riconosciuto al presidente di sezione il potere di assegnare, all’atto della fissazione dell’udienza camerale, un termine per il deposito di deduzioni scritte. L’inidoneità del modello processuale in scrutinio ad assicurare alle parti un nucleo minimo di contraddittorio e di difesa trova fondamento nella eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra il giudizio in materia di mandato d’arresto europeo (MAE) consensuale, per il quale la procedura è stata concepita, e il giudizio concernente la convalida del trattenimento dello straniero, al quale la stessa procedura è stata estesa. La particolare concentrazione del rito in materia di MAE nell’ipotesi speciale in cui risulti il consenso della persona richiesta in consegna, si giustifica non solo in ragione della garanzia dell’habeas corpus, ma anche per la limitatezza del thema decidendum. Per converso, non solo al giudizio di legittimità sulla convalida del trattenimento è connaturale la contestazione del potere amministrativo che ne forma oggetto e, quindi, la contrapposizione tra le parti – oltre che il coinvolgimento di diritti inviolabili di rango costituzionale –, ma il sindacato della Corte di cassazione può estendersi alla verifica di profili che eccedono la regolarità della adozione della misura restrittiva in sé considerata. Accertato il contrasto delle previsioni censurate con i parametri indicati, occorre individuare il paradigma normativo idoneo ad operare la reductio ad legitimitatem. Nel caso di specie, tra le discipline già esistenti che possono consentire di porre rimedio alle violazioni riscontrate, quella del giudizio di legittimità in materia di MAE ordinario costituisce la soluzione normativa più vicina alla logica perseguita dal legislatore nella fattispecie in scrutinio. Detto procedimento, infatti, condivide con quello consensuale, assunto a paradigma dalla disposizione censurata, la funzione e l’oggetto, pur distinguendosene per la maggiore ampiezza della cognizione riconosciuta al giudice di legittimità, oltre che per un più articolato iter includente l’udienza camerale. Inoltre, l’affinità strutturale con il procedimento ex art. 22, comma 5-bis, della legge n. 69 del 2005 emerge dal raffronto delle modalità di introduzione dei giudizi. Ancora, analogamente a quanto previsto per la procedura consensuale, nel giudizio in materia di MAE ordinario il ricorso per cassazione va presentato entro un termine molto breve: cinque giorni decorrenti dalla conoscenza legale della sentenza. Inoltre, un profilo di analogia tra gli schemi processuali a raffronto si coglie anche nella brevità del termine di definizione del giudizio che, nel procedimento relativo al MAE ordinario, è di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Da ultimo, il MAE consensuale costituisce un’ipotesi speciale rispetto a quella ordinaria. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa. Trattandosi di un giudizio di legittimità, dette garanzie potrebbero trovare attuazione anche optando per una variante cartolare del rito. Una revisione delle scansioni temporali del processo in esame potrebbe, peraltro, divenire ineludibile nel caso in cui un significativo incremento dei ricorsi – evenienza non inverosimile, considerata l’espansione del perimetro applicativo del trattenimento operata dalle recenti riforme – dovesse rendere non più conciliabile l’estrema concentrazione del rito con la stessa effettività del diritto al processo in cassazione. È, dunque, auspicabile che il legislatore verifichi la perdurante compatibilità dello speciale schema procedurale di cui all’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, come rimodulato dalla presente pronuncia, con le dimensioni che il contenzioso assumerà nel volgere del tempo. (Precedenti: S. 341/2006 - mass. 30715; S. 105/2001 - mass. 26150).

    Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 359/2010

    Ha colpito questo articolo
    17 dicembre 2010

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 della Carta (con assorbimento delle ulteriori censure di illegittimità costituzionale proposte dal giudice rimettente), l'art. 14, comma 5- quater , del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non esclude, quando ricorra un «giustificato motivo», la punibilità dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5- ter e 5- bis , continui a permanere nel territorio dello Stato. La comparazione tra la norma censurata e quella contenuta nel comma 5- ter del medesimo art. 14, che sanziona l'ipotesi di inosservanza del primo ordine di allontanamento, evidenzia che, a fronte di una sostanziale identità della condotta incriminata (consistente, allo stesso modo, nella permanenza nel territorio dello Stato da parte dello straniero al quale sia stato impartito dal questore l'ordine di allontanarsi), la norma censurata presenta, quale duplice elemento di differenziazione, per un verso, l'aumento della pena nel suo valore massimo (cinque anni di reclusione, in confronto ai quattro previsti dal comma precedente), e, per altro verso, soprattutto la mancata riproduzione dell'espressione «senza giustificato motivo», presente invece nella norma incriminatrice contenuta nello stesso comma 5-ter e che, nella ricorrenza di diverse eventualità di fatto (estrema indigenza, indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, difficoltà nell'ottenimento dei titoli di viaggio, etc.), esclude la configurabilità del reato. Il fatto che l'omissione cui si riferisce la norma censurata faccia seguito ad altra omissione dello stesso genere non incide sul nucleo essenziale della descrizione legislativa della condotta illecita, che resta uguale nella prima e nella seconda ipotesi ed, al contempo, le ragioni, di natura sociale e umanitaria, che sostengono la scelta del legislatore di prevedere la clausola di salvezza «del giustificato motivo», si attagliano al caso in cui lo straniero continui a permanere nel territorio nazionale, dopo un ulteriore ordine di allontanamento. Pertanto, stante l'omogeneità tra la norma considerata quale tertium comparationis rispetto alla norma oggetto del dubbio di legittimità costituzionale, è manifestamente irragionevole, perché vìola il principio di eguaglianza, che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell'omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo, senza responsabilità del soggetto destinatario dell'ordine di allontanamento, o che il verificarsi di una nuova situazione ostativa, in sé e per sé idonea ad integrare l'ipotesi di un «giustificato motivo», sol perché intervenuta in un secondo momento, non abbia rilevanza ai fini del suo riconoscimento come elemento negativo del fatto di reato.

    Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 223/2004

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2004

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 13 della Costituzione, l’art. 14, comma 5-'quinquies', del decreto legislativo n. 286 del 1998, inserito dal comma 1 dell’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-'ter' del medesimo art. 14 è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto. Infatti, la misura ‘precautelarè dell'arresto dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all’art. 14, comma 5-'ter', del decreto legislativo n. 286 del 1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni, non essendo da un lato finalizzata all’adozione di alcun provvedimento coercitivo – né potendo esserlo data la natura contravvenzionale del reato per la quale essa è prevista –, né costituendo, dall'altro lato, un presupposto del procedimento amministrativo di espulsione – atteso che l’accompagnamento alla frontiera e il trattenimento in un centro di permanenza temporanea sono autonomamente previsti nei commi 5-'ter' e 5-'quinquies' dell’art. 14 a prescindere dal previo arresto dello straniero – si risolve in una limitazione ‘provvisorià della libertà personale priva di qualsiasi funzione processuale ed è quindi, sotto questo aspetto, manifestamente irragionevole. Restano pertanto assorbite le censure sollevate in riferimento ad altri parametri costituzionali. – Sull’autonomia tra il giudizio di convalida, volto a verificare 'ex post' la legittimità dell’operato dell’autorità di polizia, e la protrazione dello stato di privazione della libertà personale, per la quale è richiesto un ulteriore e autonomo provvedimento, v. la citata ordinanza n. 297/2001. – Sul rapporto di necessaria strumentalità tra il provvedimento provvisorio di privazione della libertà personale e il procedimento penale avente ad oggetto il reato per cui è stato disposto l’arresto obbligatorio in flagranza, v. le richiamate sentenze n. 173/1971 e n. 305/1996.

    Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 13 Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo · Art. 558 c.p.p. · Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (26)

Se ne mostrano 18 su 26, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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  4. 17 aprile 2025 — 25 febbraio 2026per 10 mesi
  5. 12 aprile 2025 — 17 aprile 2025per 5 giorni
  6. 29 marzo 2025 — 12 aprile 2025per 14 giorni
  7. 11 dicembre 2024 — 29 marzo 2025per 4 mesi
  8. 11 ottobre 2024 — 11 dicembre 2024per 2 mesi
  9. 6 ottobre 2023 — 11 ottobre 2024per un anno
  10. 20 settembre 2023 — 6 ottobre 2023per 16 giorni
  11. 6 maggio 2023 — 20 settembre 2023per 5 mesi
  12. 20 dicembre 2020 — 6 maggio 2023per 2 anni
  13. 22 ottobre 2020 — 20 dicembre 2020per un mese
  14. 4 dicembre 2018 — 22 ottobre 2020per un anno
  15. 19 aprile 2017 — 4 dicembre 2018per un anno
  16. 25 novembre 2014 — 19 aprile 2017per 2 anni
  17. 6 ottobre 2011 — 25 novembre 2014per 3 anni
  18. 6 agosto 2011 — 6 ottobre 2011per 2 mesi
  19. 23 dicembre 2010 — 6 agosto 2011per 8 mesi
  20. 8 agosto 2009 — 23 dicembre 2010per un anno
  21. 14 novembre 2004 — 8 agosto 2009per 5 anni
  22. 22 luglio 2004 — 14 novembre 2004per 4 mesi
  23. 10 settembre 2002 — 22 luglio 2004per un anno
  24. 18 agosto 1998 — 10 settembre 2002testo originarioper 4 anni

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 18 agosto 1998 al 10 settembre 2002. 28 parole tolte, 220 parole aggiunte.

… al pretore, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento. Il tolto: pretore aggiunto: tribunale in composizione monocratica, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'articolo 13 e al presente articolo, … essere disposta anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. aggiunto: 5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tolto: venti giorni. Su aggiunto: trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identita' e della nazionalita', ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su richiesta del questore, tolto: il pretore puo' prorogare il termine tolto: sino a un massimo di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento all'espulsione o al respingimento aggiunto: di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento tolto: non appena e' possibile, dandone comunicazione senza ritardo al tolto: pretore. aggiunto: giudice Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di permanenza senza aver eseguito l'espulsione o il respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L'ordine e' dato con provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della sua trasgressione. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. In tale caso si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. Lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. 5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto e si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore puo' disporre i provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286~art14 · fonte del testo

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