Codice di procedura penale

Art. 381 c.p.p. — Arresto facoltativo in flagranza

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

  • a)peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;
  • b)corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319 comma 4 e 321 del codice penale;
  • c)violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 comma 2 del codice penale;
  • d)commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
  • e)corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
  • f)lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
  • f-bis)violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale;
  • g)furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
  • h)danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635 comma 2 del codice penale;
  • i)truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
  • l)appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
  • l-bis)offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-ter, quarto comma, e 600-quater del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice;
  • m)alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975 n. 110;
  • m-bis)LETTERA ABROGATA DAL D.L. 18 FEBBRAIO 2015, N. 7, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 2015, N. 43;
  • m-ter)falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;
  • m-quater)fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale;
  • m-quinquies)delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale; Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo, ferma restando la necessita' di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-bis. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto. Non e' consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle.

Testo vigente dal 15 novembre 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 188/1996

    Questione infondata
    7 giugno 1996

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 381, comma 1, cod. proc. pen., sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui escluderebbe l'arresto facoltativo in flagranza per i reati puniti con la reclusione militare per una durata uguale a quella prevista dallo stesso comma in relazione ai reati puniti con la reclusione comune, trattandosi di una questione basata su un presupposto interpretativo errato, poiché, essendo la reclusione comune e la reclusione militare due 'species' dell'unico 'genus' reclusione, ossia due pene autonome quanto a modalità di esecuzione, ma identiche per natura ed intercambiabili a parità di durata, l'unica ragionevole lettura del sistema normativo impone di applicare le norme del codice di procedura penale che fanno riferimento a determinati limiti di pena edittale per identificare i reati per i quali può farsi ricorso all'arresto in flagranza o al fermo di indiziati di reato, anche nei casi in cui i reati per i quali si procede sono reati militari puniti con la reclusione militare. - V. S. nn. 503/1989 sull'arresto in flagranza nel caso di reati militari e 74/1985 sull'arresto fuori dei casi di flagranza. red.: F. Mangano

    Art. 280 c.p.p. · Art. 287 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 112 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 24/1979

    Questione infondata
    25 maggio 1979

    dichiara non fondate: a) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 576, comma terzo, 205 e 381, comma secondo, cod. proc. pen., proposta dal giudice istruttore del tribunale di Cassino, con ordinanza 27 ottobre 1976, in riferimento all'art. 3 della Costituzione; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 576, comma terzo, cod. proc. pen. proposta dal giu…

    Art. 3 cost. · Art. 381 c.p.p. · Art. 205 c.p.p. · Art. 576 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (12)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1988

1988oggi
  1. 15 novembre 2023 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 25 ottobre 2023 — 15 novembre 2023per 21 giorni
  3. 16 giugno 2023 — 25 ottobre 2023per 4 mesi
  4. 25 marzo 2016 — 16 giugno 2023per 7 anni
  5. 21 aprile 2015 — 25 marzo 2016per 11 mesi
  6. 8 agosto 2009 — 21 aprile 2015per 6 anni
  7. 26 luglio 2008 — 8 agosto 2009per un anno
  8. 2 marzo 2006 — 26 luglio 2008per 2 anni
  9. 28 luglio 2005 — 2 marzo 2006per 7 mesi
  10. 23 agosto 1995 — 28 luglio 2005per 10 anni
  11. 15 febbraio 1991 — 23 agosto 1995per 5 anni
  12. 24 ottobre 1988 — 15 febbraio 1991testo originarioper 2 anni

Che cosa è cambiato dal 15 novembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 2023 al 15 novembre 2023. .

m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali o nautiche gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penaletolto: .aggiunto: ; Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art381 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari