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L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.3 L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento. Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 10 e 11. La prescrizione dell'azione di cui al primo comma e' interrotta quando gli aventi diritto all'indennita', ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformita' delle relative norme. Il giudizio civile di cui all'art. 11 non puo' istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale e' divenuta irrevocabile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza del 30 giugno - 8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1ª s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765) nonche' dell'art. 112, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)".

Testo in vigore dal 17 luglio 1969 al 1 marzo 1980

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 544/1990

    Ha colpito questo articolo
    19 dicembre 1990

    È lesiva del principio di eguaglianza, che vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obbiettivamente differenziate, la norma che prevede la decorrenza della prescrizione dell'azione giudiziale, diretta al conseguimento della rendita da malattia professionale, dal momento dell'effettivo raggiungimento del grado di indennizzabilità sia per l'ipotesi di assoluta inaccertabilità ante mortem (cioè prima dei risultati dell'esame autoptico) che per quello di accertabilità ante mortem, anche se difficile o disagevole. La prescrizione, infatti, non può ragionevolmente farsi decorrere che dal giorno della morte, quando nessun mezzo diagnostico è utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e pertanto nessuna manifestazione della malattia ante mortem può dirsi univoca, mentre sarebbe, viceversa, irragionevole farla decorrere da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione dell'azione, che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per un dato tempo, a carico del detto titolare per non aver esso proposto un'azione giudiziaria votata a sicuro insuccesso. Pertanto, l'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame autoptico.

    Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 129/1986

    Ha colpito questo articolo
    23 maggio 1986

    Poiché a seguito della decisione della Corte costituzionale, resa nella contigua materia delle malattie professionali, si è venuto consolidando l'orientamento esegetico per il quale, il termine di prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative in caso di infortunio sul lavoro - previsto dall'art. 112, comma primo, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - prende a decorrere dalla data della manifestazione del danno provocato dall'infortunio, non è più invocabile l'interpretazione basata sul presupposto che detto termine decorre invece dal giorno dell'infortunio, anche nell'ipotesi in cui il danno si manifesti in tempo successivo a quello dell'infortunio stesso. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost. - della questione di legittimità costituzionale della norma succitata, sollevata in base all'assunto che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si prescriva nel termine di tre anni decorrente, in ogni caso, dal giorno dell'infortunio e non da quello in cui si sia manifestato il danno conseguenziale). - S. n. 116/1969, in tema di decorrenza del termine prescrizionale dell'azione per conseguire le prestazioni assicurative in caso di malattia professionale.

    Art. 38 cost. · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2943 c.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 116/1969

    Ha colpito questo articolo
    8 luglio 1969

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma primo del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali) nella parte in cui dispone che l'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si prescrive col decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro in misura superiore al minimo indennizzabile. In applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è illegittimo l'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al R.D. 17 agosto 1935, n. 1765) e l'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

    Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 16 Modifiche e integrazione al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765: "Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali", e successive modificazioni ed integrazioni · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 luglio 1969

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 17 luglio 1969.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 30 giugno - 8 luglio 1969 n. 116 (in G.U. 1ª s.s. 16/07/1969, n. 179) ha dichiarato ", in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 16, comma primo, della legge 19 gennaio 1963, n. 15 (modifiche e integrazioni al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765) nonche' dell'art. 112, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali)".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art112 · fonte del testo

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