Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1974

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/02/1974 · relatore Paolo Rossi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 67r.d. 1765/1935
  • art. 16r.d. 1765/1935
  • art. 112legge 15/1963

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67, primo

comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, dell'art. 16, primo comma,

della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e dell'art. 112, primo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recanti disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, promosso con ordinanza emessa il 22 dicembre

1970 dal tribunale di Caltanissetta nel procedimento civile vertente

tra Nicastro Giovanni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 440 del registro ordinanze

1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16 del

19 gennaio 1972.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice

relatore Paolo Rossi;

uditi gli avvocati Valerio Flamini e Vincenzo Cataldi, per l'INAIL,

ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di una controversia promossa da Giovanni Nicastro contro

l'INAIL, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita

vitalizia conseguente a malattia professionale, eccependosi, da parte

convenuta, l'inammissibilità della domanda per avvenuta prescrizione

triennale ex art. 67, primo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, il

tribunale di Caltanissetta ha sollevato questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 67, primo comma, del citato

r.d. n. 1765 del 1935, 16, primo comma, della legge 19 gennaio 1963, n.

15, e 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in

riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che le norme impugnate, nella parte in cui

sanciscono la prescrizione triennale dell'azione per conseguire la

rendita per inabilità permanente, contrastano con l'art. 38, secondo

comma, della Costituzione, secondo cui i lavoratori hanno diritto a che

siano loro assicurati adeguati mezzi di vita in caso di infortunio e

malattia, giacché il diritto così garantito dovrebbe essere

annoverato tra quelli della personalità, di per sé imprescrittibili.

L'ordinanza di rimessione prosegue rilevando che seppure le singole

pretese patrimoniali possono essere prescrittibili, non sarebbe

legittima la prescrittibilità del diritto al riconoscimento della

rendita.

È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

con atto del 26 luglio 1971, chiedendo dichiararsi l'infondatezza della

questione sollevata.

Premette la difesa dello Stato che la Corte costituzionale, con la

sentenza n. 116 del 1969, illustrate le finalità proprie della

prescrizione in esame, ha espressamente riconosciuto che la norma

impugnata assicura pienamente "il diritto dei lavoratori acché siano

garantiti mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di

malattia" (art. 38, secondo comma, della Costituzione), con la sola

eccezione di quella parte della norma che "dispone che l'azione per

conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente si prescrive

con il decorso del termine ivi previsto anche nel caso in cui entro lo

stesso termine tale inabilità non abbia ridotto l'attitudine al lavoro

in misura superiore al minimo indennizzabile", disposizione, questa,

dichiarata conseguentemente illegittima.

Prosegue quindi l'Avvocatura generale rilevando che l'articolo 38,

secondo comma, della Costituzione nulla dispone circa l'assoggettamento

a prescrizione del diritto da esso garantito, mentre la stessa Corte

costituzionale ha già precisato, con la sentenza n. 63 del 1966 "che

la garanzia costituzionale di un diritto non vieta, di per sé, che

esso si estingua per il decorso del tempo... poiché se alla base della

prescrizione sta un'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, questa

tocca di regola qualunque diritto, compresi quelli costituzionalmente

garantiti". Né la Costituzione inibisce al legislatore ordinario di

stabilire termini prescrizionali diversi, come risulta dalla sentenza

n. 57 del 1962, mentre nessun argomento potrebbe trarsi dal principio

secondo cui sono imprescrittibili i diritti indisponibili, essendo esso

desunto dall'art. 2934 del codice civile, che è norma ordinaria.

Si è costituito innanzi a questa Corte l'INAIL, in persona del suo

Presidente, rappresentato e difeso dagli avvocati Valerio Flamini e

Vincenzo Cataldi, con atto del 22 gennaio 1972, chiedendo dichiararsi

l'infondatezza della questione sollevata.

La difesa dell'INAIL, ricordate le precedenti decisioni della Corte

costituzionale nella materia in esame, osserva che le norme impugnate

si inquadrano pienamente nell'ambito della tutela assicurata dall'art.

38, secondo comma, della Costituzione, mentre l'imposizione di un

termine entro cui far valere il diritto al riconoscimento

dell'indennizzabilità dell'evento lesivo, trova giustificazione nella

necessità che gli accertamenti obiettivi per stabilire l'esistenza e

la gravità del danno non siano esperiti a troppa distanza di tempo

dall'evento produttivo del danno. La determinazione triennale del

termine di prescrizione appare congrua sia per assicurare l'effettivo

esercizio del diritto del lavoratore, sia per garantire la speditezza

del procedimento di erogazione delle prestazioni.

Alla pubblica udienza le parti hanno insistito nelle conclusioni

prese. Considerato in diritto :

La Corte costituzionale è chiamata a decidere se gli artt. 67,

primo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765, 16, primo comma, della

legge 19 gennaio 1963, n. 15, e 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124, nella parte in cui dispongono che l'azione per

conseguire dall'INAIL la rendita per l'inabilità permanente si

prescrive nel termine triennale, contrastino o meno con il diritto dei

lavoratori ad ottenere adeguati mezzi di vita in caso di infortunio o

malattia, di cui all'art. 38, secondo comma, della Costituzione,

assumendosi che il diritto alla rendita dovrebbe essere

imprescrittibile.

La questione non è fondata.

Questa Corte, in numerose decisioni, ha già affermato che l'art.

38, secondo comma, della Costituzione "attiene all'adeguamento dei

mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita

dell'infortunato, piuttosto che alle modalità necessarie a

conseguirli, a meno che esse siano tali da comprometterne il

conseguimento". Ha pure ritenuto pienamente legittime le regole con

cui, nel rispetto degli altri precetti costituzionali, "viene

condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato

l'esercizio" (sentenze n. 10 del 1970 e n. 80 del 1971). Da tali

principi consegue facilmente la soluzione del caso in esame. La norma

impugnata, invero, nel sancire il termine triennale di prescrizione

decorrente, di regola, dalla manifestazione della malattia

professionale, assolve, nel contempo, a due esigenze facenti capo

all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere l'istituto in condizioni

di dar corso alla procedura di accertamento dell'indennizzabilità

della malattia professionale, poco tempo dopo che questa si sia in

fatto manifestata, e quell'altra, propria dell'assicurato, di

conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la rendita per

inabilità permanente.

Non sussiste quindi l'illegittimità prospettata, posto che questa

Corte, esaminando altra volta con la sentenza n. 116 del 1969 le

disposizioni oggi nuovamente impugnate, ha già dichiarato

l'incostituzionalità di quella parte della norma che consentiva il

decorrere dei termini di prescrizione anche nei casi in cui la malattia

professionale non si fosse immediatamente manifestata in tutta la sua

gravità. È stato così eliminato il rischio di una vanificazione dei

diritti dell'assicurato che sono concretamente esercitabili nel termine

triennale. D'altronde non può ignorarsi il principio generale, pure

espressamente affermato da questa Corte, secondo cui, essendo la

prescrizione un modo generale d'estinzione dei diritti, ed attesa

l'esigenza di certezza che è alla base della prescrizione e che tocca

qualunque diritto, essa opera anche nei confronti di quelli

costituzionalmente garantiti (sentenza n. 63 del 1966).

Neppure può farsi riferimento ai diritti inviolabili dell'uomo,

come è adombrato nell'ordinanza di remissione pur senza esplicito

richiamo all'art. 2 della Carta. L'art. 2 proclama l'inderogabile

valore di quei sommi beni che formano il patrimonio irretrattabile

della persona umana, rimettendone la tutela specifica ad altre norme

costituzionali o a leggi ordinarie: nella specie all'art. 38 della

Costituzione che non risulta affatto violato dalle norme impugnate.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 67, primo comma, del r.d. 17 agosto 1935, n. 1765,16, primo

comma, della legge 19 gennaio 1963, n. 15, e 112, primo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recanti disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, sollevata, in riferimento all'art 38, secondo

comma, della Costituzione, con l'ordinanza del tribunale di

Caltanissetta in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1974:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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