Corte costituzionale

Sentenza n. 80/1971

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/04/1971 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi

sesto e settimo, e 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con

ordinanza emessa il 21 maggio 1969 dal tribunale di Pistoia nel

procedimento civile vertente tra Chiti Luigi e l'INAIL, iscritta al n.

347 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

udito l'avv. Valerio Flamini, per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con citazione dell'11 gennaio 1968 Luigi Chiti, quale tutore

del proprio fratello David dichiarato interdetto per infermità di

mente, conveniva in giudizio, davanti al tribunale di Pistoia, l'INAIL.

Premesso che David Chiti in data 31 gennaio 1946 aveva subito un

infortunio sul lavoro; che a causa dei postumi residuati gli era stata

concessa dall'INAIL la rendita d'invalidità permanente del 35 per

cento; che dal 1 aprile 1949, in seguito a revisione, la rendita gli

era stata aumentata al 44 per cento; che nel gennaio 1965 aveva avuto

un ictus cerebrale con emiparesi; e che a seguito di tale fatto

determinato dall'originario infortunio, la sua inabilità era divenuta

totale; chiedeva la revisione della rendita nella misura del 100 per

cento.

L'INAIL si opponeva alla richiesta dell'attore, esponendo in punto

di fatto, tra l'altro, che nel marzo 1954 vi era stata una revisione

d'ufficio senza esito, ed eccepiva l'inammissibilità della domanda

perché la richiesta di revisione non era stata inoltrata in via

amministrativa entro il termine di dieci anni dalla data

dell'infortunio, e comunque l'intervenuta prescrizione dell'azione, non

avendo il Chiti adito le vie giudiziali entro i tre anni dal marzo

1954.

Nel corso del giudizio l'attore prospettava il contrasto delle

norme invocate dall'Istituto (artt. 83 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124) con l'art. 38 della Costituzione.

Il tribunale, con ordinanza del 21 maggio 1969, riteneva rilevante

e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 38, comma

secondo, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 83, commi sesto e settimo, e 112, comma

primo, del detto decreto presidenziale n. 1124 del 1965.

L'osservanza del precetto costituzionale non sarebbe realizzata

perché i detti termini (d'inammissibilità e di prescrizione) vengono

fatti decorrere dalla data dell'infortunio o della costituzione della

rendita anziché in caso di uno o più successivi aggravamenti della

malattia, dalla data degli aggravamenti stessi e perché con ciò,

viene impedito al lavoratore l'esercizio del diritto garantito dalla

Costituzione "nel momento stesso in cui questo nasce (per imprevedibili

aggravamenti) oltre i termini di cui ai più volte citati artt. 83 e

112".

2. - Davanti a questa Corte si è costituito solo l'INAIL, che, con

le deduzioni depositate il 10 novembre 1969 e con la successiva

memoria, ha chiesto che fosse dichiarata l'infondatezza della sollevata

questione.

Secondo l'INAIL, il tribunale sarebbe incorso in un equivoco quando

ha creduto di individuare nell'art. 83, commi sesto e settimo,

un'ipotesi di decadenza. La norma "non stabilisce alcuna decadenza, ma

vuole solo regolare e disciplinare l'istituto della revisione con

termini dilatori". E "neppure il termine finale decennale (4+3+3) per

l'esperimento della revisione può essere considerato un termine di

decadenza in senso tecnico". "Invero l'art. 83 ha semplicemente

fissato, in base a criteri tecnici, un momento al di là del quale le

eventuali modificazioni delle condizioni dell'assicurato non sono più

ritenute connesse con il danno provocato dall'infortunio". "Più

precisamente, la legge ritiene, con presunzione di diritto, che le

variazioni nello stato di inabilità permanente verificatesi dopo la

scadenza del decennio" "non possono essere più riferibili, con

certezza all'infortunio'". "Il punto limite è costituito, quindi,

dall'aggravamento nel decennio".

Considerato, inoltre, che il legislatore avrebbe potuto prevedere

la corresponsione di una indennità in capitale per il risarcimento di

postumi permanenti derivanti da infortunio o adottare un sistema di

rendita immodificabile e irrivedibile, il fatto che, preferendo il

sistema, più favorevole all'assicurato, del risarcimento in rendita e

prevedendo la normale rivedibilità della rendita, lo stesso

legislatore abbia posto alla revisione il (solo) limite costituito dal

compimento del decennio dalla costituzione della rendita, non può

condurre a far ritenere incostituzionale la norma denunciata.

Tale termine, del resto, è fissato sulla base dell'esperienza

sanitaria secondo cui, in genere, nell'indicato periodo massimo di

tempo i postumi dell'infortunio si assestano in senso immodificabile, e

quindi su esclusive basi di carattere scientifico. E la presunzione di

immodificabilità dei postumi appare collegata ad un periodo di tempo,

la cui ampiezza è tale da far fondatamente ritenere che allo scadere

del termine almeno nella grande maggioranza dei casi, le conseguenze

dell'infortunio si siano definitivamente consolidate, anche per quanto

riguarda la misura dell'inabilità.

D'altra parte, fissare un termine di rivedibilità della rendita è

necessario per dare, ad un dato momento, certezza al rapporto giuridico

previdenziale e per eliminare, tra istituto assicuratore ed assicurato,

motivi di contrasto che col passare del tempo divengono sempre più

difficilmente eliminabili.

Infine va tenuto presente che "agli infortunati sul lavoro le norme

vigenti riservano un trattamento di particolare favore, e che per

l'invalidità non derivante da un fatto lavorativo, o che non può

essere a tale fatto certamente collegata, provvedono altre forme

previdenziali".

Secondo l'INAIL, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 112, comma primo, relativa alla data di inizio della

prescrizione del diritto alla revisione, non ha ragione di essere. "Per

il diritto alla revisione della rendita, che sorge a seguito

dell'aggravamento e solo dalla data di questo, la giurisprudenza ha

stabilito che il dies a quo del termine prescrizionale non possa che

decorrere dalla data dell'aggravamento", facendo riferimento al

principio legislativamente consacrato secondo cui la prescrizione

comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto

valere.

Stante poi l'esistenza dei termini dilatori di cui agli anzidetti

commi sesto e settimo dell'art. 83, la speciale prescrizione - prima

annuale, ora triennale - "comincia a decorrere dal giorno in cui il

diritto alla revisione della rendita può essere fatto valere, e cioè

dal giorno in cui viene meno la causa ostativa costituita dalla

pendenza dei termini dilatori sopraccennati".

3. - All'udienza pubblica del 10 febbraio 1971 l'avvocato Valerio

Flamini per l'INAIL ha insistito nelle precedenti ragioni e richieste. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, del tribunale di

Pistoia, si ritiene che siano in contrasto con l'art. 38, comma

secondo, della Costituzione la norma dell'art. 83, commi sesto e

settimo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), secondo cui il termine di dieci

anni per richiedere la revisione della rendita di inabilità permanente

decorre dalla data della costituzione della rendita, e la norma

dell'art. 112, comma primo, dello stesso d.P.R., secondo cui il termine

di prescrizione di tre anni decorre dalla data dell'infortunio.

2. - A proposito della prima questione, è da rilevare, come lo

stesso INAIL ammette, che il termine di dieci anni dalla data di

costituzione della rendita per inabilità permanente, implicitamente

previsto dall'art. 83, commi sesto e settimo, non risulta posto a pena

di decadenza, né tanto meno comporta, con l'inutile suo decorso,

l'estinzione per prescrizione del diritto alla revisione. Esso ha

portata dilatoria, per ciò che quel diritto, in sede di seconda

revisione, non può essere esercitato se non dopo la sua scadenza. Ma

nel contempo, segna il momento finale del periodo durante il quale

l'aggravamento delle condizioni dell'assicurato fa sorgere il diritto

alla revisione della rendita.

Dovendosi esaminare la questione sotto il profilo da ultimo

indicato, di essa risulta, in modo abbastanza evidente, la non

fondatezza.

L'art. 38, comma secondo, della Costituzione, che è immediatamente

operante nell'ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai

fini del sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie,

attribuendo valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori

a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze

di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,

disoccupazione involontaria", impone che in caso di eventi, i quali

incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano ai lavoratori

assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle loro

esigenze di vita (sent. n. 22 del 1969).

Ma codesta disposizione non va intesa in senso letterale e con

valore assoluto. È il sistema delle assicurazioni nel suo complesso,

infatti, che è chiamato a far fronte e obbedisce alle esigenze

garantite dal precetto costituzionale. Per cui questo non appare

violato se, come nell'ipotesi prevista dalla norma oggetto della

denuncia, in maniera specifica siano poste regole, con cui, nel

rispetto degli altri precetti e principi costituzionali, viene

condizionata l'insorgenza di dati diritti o di questi è disciplinato

l'esercizio.

L'art. 83, commi sesto e settimo, non appare per ciò in contrasto

con l'art. 38, comma secondo, della Costituzione.

Non è negato in modo assoluto o irrazionale il diritto alla

revisione della rendita; né è reso impossibile o difficoltoso

l'esercizio di codesto diritto. C'è solo la previsione, ai fini

dell'acquisto di esso da parte dell'infortunato, che le condizioni

richieste si verifichino in un dato periodo di tempo. E ciò rientra

nei modi legittimi di esercizio della funzione legislativa. La

fissazione di quel tempo in dieci anni dalla costituzione della rendita

e non in un periodo diverso, non costituisce il risultato di una mera

scelta, arbitraria o ingiustificata; oltre che rispondere al bisogno di

certezza dei rapporti giuridici, ha riscontro nel dato di rilievo

sanitario e statistico, secondo cui, nella grande maggioranza dei casi,

entro il decennio dalla costituzione della rendita, le condizioni

dell'infortunato si stabilizzano e la misura dell'inabilità raggiunge

il più alto livello.

3. - Questa Corte, con sentenza n. 116 del 1969, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, comma primo, del d.P.R.

n. 1124 del 1965, solo nella parte in cui stabiliva che l'azione

diretta a conseguire la rendita per inabilità permanente si

prescriveva col decorso del termine di tre anni dalla data della

manifestazione della malattia professionale, anche quando la riduzione

dell'attitudine al lavoro in misura almeno pari al minimo

indennizzabile si fosse prodotta, non entro il termine prescrizionale,

ma dopo.

Con l'ordinanza de qua si prospetta ora l'illegittimità della

norma, deducendosi che, per il diritto alla revisione della rendita per

inabilità permanente, il detto termine prescrizionale decorrerebbe

dalla data dell'infortunio o da quella di costituzione della rendita, e

non invece, come vorrebbe l'art. 38 della Costituzione, dalla data

dell'aggravamento della malattia.

La questione così sollevata, che è per ciò diversa da quella

già esaminata e decisa, non è fondata.

L'art. 112, comma primo, fa decorrere il triennio' " dal giorno

dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia",

riferendosi espressamente all'ipotesi di azione diretta a conseguire le

prestazioni assicurative.

Ma considera pure l'ipotesi in relazione alla quale l'attuale

questione viene prospettata e cioè quella della prescrizione del

diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di

aggravamento della malattia.

Ora, considerato che, secondo un orientamento giurisprudenziale a

cui aderisce anche l'INAIL, e soprattutto dopo la anzidetta

dichiarazione di incostituzionalità parziale, la norma sostanzialmente

dispone che il ripetuto termine comincia a decorrere dalla data in cui

si verifichi il fatto costitutivo del diritto, la Corte è dell'avviso

che, derivando il diritto alla revisione della rendita

dall'aggravamento della malattia, il relativo termine decorre dalla

data in cui (entro dieci anni dalla manifestazione della malattia) si

produce tale aggravamento.

Così la giusta interpretazione della norma conduce allo stesso

risultato al quale si perverrebbe con la dichiarazione di

incostituzionalità richiesta dal tribunale di Pistoia.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

dell'art. 83, commi sesto e settimo, e, nei limiti di cui in

motivazione, dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),

sollevate, con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento

all'art. 38, comma secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1971.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1971:80 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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