L'Istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresi', versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39. 37 78 La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'Istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.37 Nella liquidazione dell'importo dovuto ai sensi dei commi precedenti, il giudice puo' procedere alla riduzione della somma tenendo conto della condotta precedente e successiva al verificarsi dell'evento lesivo e dell'adozione di efficaci misure per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Le modalita' di esecuzione dell'obbligazione possono essere definite tenendo conto del rapporto tra la somma dovuta e le risorse economiche del responsabile. L'Istituto puo', altresi', esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo accertato con sentenza penale. Quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il dolo deve essere accertato nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 27 dicembre 1991 n. 485 (in G.U. 1a s.s. 04.01.1992 n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 11, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1964, n. 1124, nella parte in cui consente all'I.N.A.I.L. di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le persone civilmente responsabili, anche delle somme dovute al lavoratore infortunato a titolo di risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o riduzione della capacita' lavorativa generica."

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

78

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, nel modificare l'art. 1, comma 1126, lettere d) ed e) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018".

Testo vigente dal 30 giugno 2019

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 102/1981

    Ha colpito questo articolo
    19 giugno 1981

    La Corte ha in precedenza affermato che il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile (di condanna o di assoluzione) ha autorita` di cosa giudicata nel giudizio civile o amministrativo, nel quale si controverta di un diritto il cui riconoscimento dipenda dai fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, contrasta con il diritto di difesa allorche` rende vincolante l'accertamento dei fatti emessi in sede penale anche nei confronti dei terzi che si siano trovati nella impossibilita` giuridica o di fatto di partecipare al giudizio penale svoltosi nei confronti di altri soggetti. Invero, considerato il diritto di difesa nel suo nucleo "sostanziale e irriducibile", nel suo contenuto "pieno ed effettivo", nella sua qualita` "Inviolabile", la subordinazione, anche per i terzi rimasti estranei, dell'esercizio di diritti civilistici all'accertamento che ne sia risultato in sede penale, viene a violare non soltanto il diritto di difesa ma anche il diritto di azione, inibendo la possibilita` di dare prova dei fatti posti a fondamento del proprio diritto. Appare pertanto evidente che la normativa impugnata - determinando una situazione del tutto analoga a quella ora descritta - contrasti con gli invocati parametri costituzionali. Di conseguenza deve essere dichiarata l'illegittimita` costituzionale del combinato disposto degli artt. 10 e 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale promosso contro di lui o di un suo dipendente per il fatto dal quale l'infortunio e` derivato si sia concluso con sentenza di assoluzione, malgrado che l'Istituto non sia stato posto in grado di partecipare al detto procedimento penale. - cfr. SS. nn. 55/1971, 99/1973

    Art. 10 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 11 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 405/1999

    Questione infondata
    29 ottobre 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui consentono all'INAIL l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro in caso di infortunio conseguente a responsabilità penale dello stesso, in deroga alla regola generale che prevede invece l'esonero. Infatti - premesso che l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, fondata sul rapporto trilaterale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, realizza un contemperamento dei reciproci diritti ed interessi; che, nell'ambito di un rapporto siffatto, ispirato <<piuttosto ad una logica di tipo assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico>>, si inserisce in maniera coerente la regola per cui il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile soltanto se il suo comportamento non è penalmente sanzionabile; ed altresì che, in caso di responsabilità penale, l'intervento dell'INAIL non ha altra finalità che quella di favorire il lavoratore, secondo lo spirito dell'art. 38 Cost.>>, anticipando le somme che poi dovranno essere restituite dall'effettivo responsabile, non essendo, in tale ipotesi, il rischio coperto dai contributi versati - non può essere allora condivisa l'osservazione del giudice rimettente, secondo cui a carico del datore di lavoro verrebbe posto un doppio onere, ossia quello del pagamento dei contributi e quello del rimborso all'INAIL delle somme da questo versate al lavoratore infortunato. E neppure il richiamo fatto dal predetto giudice alle sentenze costituzionali che hanno stabilito la piena risarcibilità, a titolo di danno differenziale, del danno biologico e di quello morale ha influenza ai fini della presente questione, in quanto la riduzione operata, in concreto, da parte di dette pronunce, dell'ambito di operatività della regola dell'esonero discende in realtà dalla circostanza che la rendita corrisposta dall'INAIL al lavoratore infortunato costituisce risarcimento del solo danno derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa, sicché l'esonero non avrebbe alcun fondamento giuridico in presenza di altre voci di danno. - Cfr. S. nn. 350/1997, 74/1981, 134/1971. - V., poi, tra le molte, S. nn. 499/1995, 118/1986, 102/1981 e 22/1967, le quali, pur avendo <<inciso sulla cosiddetta pregiudiziale penale, non hanno eliminato il principio di fondo che ispira il sistema, limitandosi ad ampliare i margini di cognizione del reato, 'incidenter tantum', da parte del giudice civile, la' dove l'art. 10 in esame ancorava in origine il risorgere della responsabilità civile del datore al caso di sentenza penale di condanna per il fatto dal quale l'infortunio è derivato>>.

    Art. 10 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 11 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 37/1994

    Questione infondata
    17 febbraio 1994

    Vanno respinte le censure di illogicità (questa peraltro formulata senza un esplicito riferimento all'art. 3 Cost.) e di violazione degli artt. 32, nonché 2 e 38 Cost., avanzate nei confronti degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 in base all'assunto che tali articoli limiterebbero, da un lato, il diritto del lavoratore infortunato (o dei suoi aventi causa) al risarcimento del danno morale, da parte delle persone civilmente responsabili per il reato da cui sia derivato l'infortunio sul lavoro, solo al caso ed alla misura in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL e, dall'altro lato, consentirebbero all'Istituto di avvalersi, nell'esercizio del diritto di regresso contro le suddette persone, anche delle somme da queste dovute a titolo di risarcimento del danno morale. Infatti, a parte che l'art. 32 Cost. non è in nessun modo riferibile al risarcimento del danno morale, e che il richiamo agli artt. 2 e 38 Cost. non è sostenuto da alcuna motivazione, la interpretazione data alle norme impugnate dal giudice rimettente, benché conforme ai precedenti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione, è ormai resistita dal diritto vivente che, dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 356 e n. 485 del 1991, risulta orientato nel senso di riconoscere che il diritto di regresso dell'Istituto assicuratore, al pari di quello di surroga, non può essere esteso al danno non coperto da garanzia assicurativa, come quello morale ex art. 2059 cod. civ., con la conseguenza che l'esercizio del diritto stesso non impinge in alcun modo sulla possibilità del lavoratore di conseguire il pieno ristoro del pregiudizio subito, ivi compreso il detto danno morale. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32, 2 e 38 Cost., degli artt. 10, sesto e settimo comma, e 11, primo e secondo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124). - Riguardo all'art. 32, Cost., in relazione al risarcimento del danno morale, v. massima precedente. V. altresì le S. nn. 356/1991 e 485/1991 già citate nel testo. red.: S.E. rev.: S.P.

    Art. 10 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 11 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2019. 21 parole tolte.

L'Istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme tolto: a qualsiasi titolo pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie tolto: nei limiti del complessivo danno risarcibile contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve, altresi', versare all'istituto assicuratore una somma corrispondente al valore capitale dell'ulteriore rendita tolto: a qualsiasi titolo dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 tolto: nonche' ad ogni altra indennita' erogata a qualsiasi titolo. La sentenza, che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58

    Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, nel modificare l'art. 1, comma 1126, lettere d) ed e) della L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3-sexies, comma 1) che "All'articolo 1, comma 1126, della citata legge n. 145 del 2018, le lettere a), b), c), d), e) e f) sono abrogate; le disposizioni ivi indicate riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 145 del 2018".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art11 · fonte del testo

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