Corte costituzionale

Sentenza n. 71/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/02/1993 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 9 giugno 1992 dal Tribunale di Avellino nel procedimento

civile vertente tra Del Priore Concetta ed altro e l'I.N.A.I.L.,

iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi l'avv. Adriana Pignataro per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso nei confronti dell'INAIL per conseguire

le prestazioni dovute in forza dell'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro da Priore Concetta e Santoli Carmine,

rispettivamente coniuge e figlio di Santoli Nicola, deceduto il 14

agosto 1984 a seguito di infortunio sul lavoro subito il 9 agosto

dello stesso anno (infortunio per il quale il legale rappresentante

della società datrice di lavoro era stato riconosciuto colpevole dei

reati previsti dagli artt. 589 c.p. e 14 d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164

con sentenza divenuta irrevocabile il 16 aprile 1990), il Tribunale

di Avellino, in sede di appello avverso la sentenza di primo grado

che aveva respinto la domanda ritenendo essere decorso il termine

prescrizionale triennale previsto dall'art. 112 del d.P.R. n. 1124

del 1965 per essere stato il ricorso depositato il 29 gennaio 1990

(ossia oltre cinque anni dopo l'infortunio, ancorché pochi mesi

prima del passaggio in giudicato della sentenza penale suddetta), ha

sollevato (con ordinanza del 9 giugno 1992) questione incidentale di

legittimità costituzionale (in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, Cost.) del citato art. 112 nella parte in cui non

prevede che il suddetto termine di prescrizione triennale decorra

(anziché dal giorno dell'infortunio) dalla data in cui è divenuta

irrevocabile la sentenza che concluda il procedimento penale a carico

del datore di lavoro (o di persona del cui operato debba rispondere

civilmente) per l'infortunio subito dal lavoratore, così come in

generale prescrive il terzo comma dell'art. 2947 cod. civ. per

l'azione di risarcimento del danno.

Il Tribunale rimettente - partendo dal presupposto della ritenuta

inapplicabilità alle pretese dell'assicurato nei confronti

dell'INAIL del disposto previsto dal terzo comma dell'art. 2947 cod.

civ. che fa decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del

danno dal passaggio in giudicato della sentenza penale avente ad

oggetto la condotta causativa del danno - lamenta che tale

differenziata disciplina non può trovare giustificazione nella

diversa natura dell'azione risarcitoria rispetto a quella diretta al

conseguimento delle prestazioni assicurative per essere quest'ultima

svincolata dall'eventuale pendenza di un procedimento penale; non è

infatti possibile una netta scissione tra diritto al risarcimento del

danno e diritto alle prestazioni assicurative, se si tien conto

dell'art. 10 d.P.R. n. 1124/65 citato, che pone a carico del datore

di lavoro, ove venga ritenuto (in sede penale) responsabile

dell'infortunio, l'obbligo dell'integrale risarcimento del danno in

favore del lavoratore infortunatosi per colpa del primo, sicché le

prestazioni assicurative dell'INAIL assumono nella sostanza carattere

di anticipazione rispetto a tale obbligo risarcitorio. È pertanto

irragionevole ed ingiustificato il differente trattamento riservato

al lavoratore che abbia subito un infortunio di cui sia stato

riconosciuto penalmente responsabile il datore di lavoro rispetto ad

altri soggetti danneggiati da fatto illecito costituente reato sotto

il profilo che solo per questi ultimi (e non anche per il primo) il

termine di prescrizione decorre dalla data in cui la sentenza penale

sia divenuta irrevocabile.

Il Tribunale rimettente - nel prospettare anche la violazione

dell'art. 38, secondo comma, Cost. - rileva poi che la funzione del

termine prescrizionale triennale consiste nell'esigenza che il

diritto al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro sia

accertato nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso

danneggiato e per obiettive ragioni concernenti la raccolta delle

prove. Ma la tempestiva instaurazione del procedimento penale

soddisfa tale esigenza, consentendo di acquisire la prova

dell'infortunio, sicché la decorrenza della prescrizione dal giorno

dell'infortunio anche quando sia pendente procedimento penale

rappresenta una norma eccessivamente rigorosa, tenuto conto che,

anche se l'inerzia del lavoratore a far valere i suoi diritti sia

dovuta a sua negligenza, il privarlo per ciò solo di ogni indennizzo

rappresenterebbe pur sempre violazione del canone costituzionale di

cui all'art. 38 citato.

2. - Si è costituito l'INAIL chiedendo che la questione di

costituzionalità sia dichiarata inammissibile od infondata. Rileva

la difesa dell'Istituto che sono nettamente diverse le posizioni

dell'infortunato, titolare delle prestazioni assicurative, e quella

di chi abbia subito un danno economico a seguito del comportamento

illecito del datore di lavoro, ma che non sia titolare di prestazioni

assicurative. Tale diversità di situazioni giustifica

l'applicabilità dell'art. 2947, terzo comma, cod. civ. nel secondo

caso e non anche nel primo (al quale viceversa trova applicazione la

norma speciale dettata dall'art. 112 d.P.R. n. 1124/65).

Inoltre non è ravvisabile alcuna violazione dell'art. 38, secondo

comma, Cost. atteso che il suddetto termine prescrizionale è

giustificato dalla necessità di indennizzare al più presto

l'infortunato; mentre dilazionare il termine iniziale di decorrenza

significherebbe alterare l'intero sistema previdenziale e

comporterebbe un danno agli stessi lavoratori infortunati, che invece

hanno un immediato diritto all'indennizzo non appena rimangono

infortunati.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato chiedendo

che la questione sollevata sia dichiarata non fondata perché le

situazioni poste a confronto non sono comparabili (atteso che l'art.

2947, terzo comma, cod. civ. riguarda il diritto al risarcimento del

danno conseguente ad un fatto reato, mentre l'art. 112 censurato

attiene al diritto al conseguimento delle prestazioni da parte

dell'INAIL che prescinde dall'eventuale reato ascrivibile al datore

di lavoro e trae origine dal rapporto assicurativo) e perché la

durata del termine triennale prescrizionale non esclude, né rende

eccessivamente incomodo, l'esercizio del diritto. Considerato in diritto

1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

Cost. - dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella

parte in cui non prevede che il termine di prescrizione triennale per

conseguire le prestazioni dovute dall'INAIL in ragione

dell'infortunio subito dal lavoratore assicurato decorra (anziché

dal giorno dell'infortunio) dalla data in cui è divenuta

irrevocabile la sentenza che concluda il procedimento penale a carico

del datore di lavoro, o di persona del cui operato egli debba

rispondere civilmente, per l'infortunio stesso. Il giudice rimettente

sospetta la violazione del principio di eguaglianza, atteso che il

regime più favorevole, per il danneggiato, del differimento del

termine prescrizionale è in generale previsto dal terzo comma

dell'art. 2947 cod. civ. per l'azione di risarcimento del danno

conseguente ad un fatto-reato; prospetta poi la lesione del diritto

del lavoratore, che abbia subito un infortunio sul lavoro, a mezzi

adeguati alle sue esigenze di vita, atteso che la decorrenza del

suddetto termine prescrizionale dalla data dell'infortunio, anche nel

caso di procedimento penale conclusosi con sentenza irrevocabile, si

appalesa eccessivamente rigorosa e di fatto può privare il

lavoratore del diritto all'indennizzo.

2. - La questione non è fondata in relazione ad alcuno dei due

parametri invocati.

Sotto il profilo dell'art. 3 Cost. deve rilevarsi la diversità

delle situazioni tra le quali il giudice rimettente ha operato la

comparazione. Da una parte c'è una prestazione assicurativa, quale

oggetto di un'obbligazione contrattuale scaturente dal rapporto di

assicurazione obbligatoria che coinvolge il lavoratore (beneficiario

della prestazione), l'INAIL (obbligato ad erogare la prestazione) ed

il datore di lavoro (obbligato al pagamento del premio assicurativo).

Ben diversa è la prestazione risarcitoria, che costituisce oggetto

di un'obbligazione extracontrattuale scaturente da un atto illecito,

quale violazione del generale obbligo del neminem laedere. Tale

diversità strutturale dei rapporti dedotti in comparazione trova poi

coerente e conseguenziale riscontro nella non omogeneità dei

presupposti e dei criteri di quantificazione dell'obbligazione

gravante rispettivamente sull'INAIL (in favore del lavoratore

assicurato) e sull'autore dell'atto illecito (in favore del

danneggiato). Nel primo caso è sufficiente, perché sorga l'obbligo

dell'INAIL di indennizzare il danno subito dal lavoratore, che

l'evento lesivo sia qualificabile come "infortunio sul lavoro", senza

quindi necessità di indagine in ordine alla responsabilità del

fatto (né a titolo di colpa, né - a maggior ragione - a titolo di

dolo); di conseguenza - può subito rimarcarsi - nessun interesse ha

il lavoratore infortunato a procrastinare all'esito del giudizio

penale di accertamento di tale responsabilità per l'infortunio

l'esercizio delle sue pretese indennitarie nei confronti dell'INAIL.

Invece l'insorgenza dell'obbligo risarcitorio da fatto illecito ex

art. 2043 cod. civ. presuppone, di norma, che il fatto stesso sia

addebitabile al suo autore a titolo di dolo o di colpa, sicché il

danneggiato potrebbe cautelativamente attendere l'esito del giudizio

penale prima di far valere la sua pretesa risarcitoria nei confronti

dell'autore del fatto.

Inoltre, mentre la prestazione assicurativa dell'INAIL è

commisurata alla perdita o riduzione della capacità lavorativa, il

danno risarcibile è liquidato sulla base del danno emergente e del

lucro cessante ( ex art. 2056 cod. civ., che richiama gli artt. 1223

e 1226 cod. civ.). Tale differenziazione è stata già evidenziata da

questa Corte (sent. n. 356 del 1991) che ha precisato che la

copertura assicurativa non ha per oggetto esclusivamente il danno

patrimoniale in senso stretto talché l'INAIL è tenuto ad erogare le

sue prestazioni "a prescindere dalla sussistenza o meno di

un'effettiva perdita o riduzione dei guadagni dell'assicurato".

Sicché - tra l'altro - il danno biologico non è indennizzato

dall'INAIL, ma grava sul responsabile del fatto; e proprio sul

ritenuto presupposto della non computabilità del danno biologico per

la quantificazione della prestazione a carico dell'INAIL, questa

Corte, con sentenza n. 485 del 1991, ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale dell'art. 10, 6° e 7° comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 nella parte in cui prevede che il lavoratore infortunato o i

suoi aventi causa hanno diritto, nei confronti delle persone

civilmente responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato,

al risarcimento del danno biologico non collegato alla perdita o alla

riduzione della capacità lavorativa generica solo se e nella misura

in cui il danno risarcibile, complessivamente considerato, superi

l'ammontare delle indennità corrisposte dall'INAIL.

3. - Né può obiettarsi che la prestazione assicurativa dovuta

dall'INAIL si atteggia, sotto un aspetto sostanziale, ad

anticipazione della prestazione risarcitoria dovuta dal datore di

lavoro (in tal senso v. sent. n. 134 del 1971). Infatti - non senza

considerare che la mera ricognizione descrittiva del fenomeno non

consente di obliterare la diversità ontologica dei rapporti

giuridici dedotti in comparazione - mette conto rilevare che la

responsabilità civile da illecito extracontrattuale è una

fattispecie autonoma, conclusa in sé. Invece, sia la prestazione

previdenziale, che la responsabilità civile del datore di lavoro

(che può atteggiarsi - in sé considerata - in senso sia

contrattuale che extracontrattuale anche se la disciplina positiva,

in materia di prescrizione, ne prescinde e tratta unitariamente ed

autonomamente la fattispecie) non sono apprezzabili ciascuna ex se,

come fattispecie ognuna conclusa ed autonoma, ma concorrono a

costituire (con altri elementi quali la disciplina delle pretese

creditorie dell'INAIL verso il datore di lavoro e - eccezionalmente,

in caso di dolo - verso il lavoratore assicurato) una fattispecie

normativa complessa. Da questo articolato sistema non può essere

estrapolata una componente (ossia la disciplina posta dall'art. 112

citato) per compararla autonomamente con quella di cui all'art. 2947

cod. civ. perché la regolamentazione del termine prescrizionale ex

112, comma primo, citato - pur vista la prestazione previdenziale

come "anticipazione" del risarcimento dovuto dal datore di lavoro

civilmente responsabile - non sta a sé, ma fa parte di un più

complesso sistema predicato da connotati di specialità (cfr. sent.

n. 22 del 1967 e n. 74 del 1981).

4. - Non è infine priva di rilevanza la circostanza che, in

ipotesi di pronuncia additiva di questa Corte quale auspicata dal

giudice rimettente, il dies a quo del termine di prescrizione

dell'azione diretta a conseguire le prestazioni previdenziali si

sposterebbe al momento della definizione del giudizio penale come

già è previsto per l'azione di regresso dell'INAIL ( ex art. 112,

ultimo comma, seconda parte), con la conseguenza - data la identità

di durata del termine triennale - che quando l'assicurato proponesse

la domanda contro l'INAIL alla scadenza del relativo termine

diverrebbe impossibile per l'Istituto l'esercizio tempestivo

dell'azione di regresso contro il datore di lavoro, rimanendo così

frustrata quella esigenza di coordinamento riconosciuta dalla

giurisprudenza di questa Corte (sent. n. 78 del 1972).

D'altra parte la conclusione alla quale si perviene (di ritenuta

non vulnerazione del principio di eguaglianza) trova poi riscontro

nella precedente giurisprudenza di questa Corte (ord. n. 458 del

1987) che ha ritenuto che la durata del termine prescrizionale può

essere diversamente disciplinata, senza violazione dell'art. 3 Cost.,

in caso rispettivamente di diritti derivanti da contratto di

assicurazione contro gli infortuni e di pretese risarcitorie da fatto

illecito.

5. - Né può, in questo giudizio, tenersi conto delle possibili

implicazioni che, sulla differente regolamentazione del dies a quo

del termine prescrizionale oggetto delle censure esaminate, può

avere la disciplina degli atti interruttivi stragiudiziali.

Indubbiamente l'orientamento giurisprudenziale - secondo cui il

decorso del termine di cui all'art. 112 citato non può, dal

lavoratore infortunato, essere interrotto con atto stragiudiziale,

mentre tale atto è in generale idoneo a questo fine ove posto in

essere da un soggetto danneggiato che vanti una pretesa risarcitoria

ex art. 2043 cod. civ. - accentua (ove lo si condivida) la

divaricazione delle due discipline (quella settoriale in materia di

prestazioni a carico dell'INAIL e quella generale in materia di

risarcimento del danno da fatto illecito). Ma si tratta di un (più

limitato) profilo non dedotto dal giudice rimettente (né rilevante

nel giudizio a quo), profilo che - attenendo alla legittimità dello

stesso art. 112 interpretato nel senso, appunto, che il termine ivi

previsto non sia suscettibile di interruzione con atto stragiudiziale

- non viene in questa sede all'esame della Corte.

6. - Quanto poi al secondo parametro invocato (art. 38 Cost.) deve

richiamarsi la precedente giurisprudenza di questa Corte (sentt. n.

33 del 1977, n. 31 del 1977, n. 33 del 1974, n. 116 del 1969) secondo

la quale la funzione del termine triennale risponde sia alle esigenze

dell'INAIL (in ragione della tempestività dell'accertamento dei

fatti), sia dell'assicurato (in ragione del conseguimento con

immediatezza della prestazione); il termine suddetto mira poi ad

assicurare la pronta ricerca dei fatti (sentt. n. 129 del 1986 e n.

31 del 1977). Né d'altra parte il rilievo del giudice rimettente,

secondo il quale nel caso in cui sia iniziato (e pendente) il

giudizio penale la (tempestiva) raccolta delle prove è assicurata e

quindi la decorrenza della prescrizione dell'infortunio "appare

eccessivamente rigorosa", è sufficiente a giustificare un mutamento

di orientamento. Può infatti osservarsi in senso contrario che il

processo penale può non essere promosso tempestivamente e che

l'INAIL può comunque rimanerne fuori e quindi trovarsi nella

situazione di non partecipare direttamente alle tempestive indagini

post factum (pur tenendo conto della non opponibilità all'INAIL, in

tale situazione, dell'eventuale giudicato favorevole al datore di

lavoro: v. sent. n. 102 del 1981). Del resto permane comunque la

concorrente ragione della tutela - reputata meritevole di

considerazione dal legislatore con valutazione oggettiva -

dell'interesse a che il lavoratore assicurato consegua una sollecita

definizione della sua posizione assicurativa.

D'altra parte è consolidato orientamento della giurisprudenza di

questa Corte che l'art. 38 Cost. attiene all'adeguamento dei mezzi

previdenziali per assicurare al cittadino inabile quanto necessario

per vivere piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a

meno che queste non siano tali da comprometterne il conseguimento

(sentenze n. 33 del 1977; n. 33 del 1974; n. 10 del 1970).

In ogni caso l'intervenuta prescrizione delle prestazioni dovute

dall'INAIL non esclude che il lavoratore infortunato possa domandare

il risarcimento del danno sofferto alle persone civilmente

responsabili per il reato da cui l'infortunio è derivato atteso che

a tale pretesa risarcitoria - che non subisce la decurtazione di cui

all'art. 10, 6° comma, d.P.R. n. 1124 citato in mancanza della

liquidazione da parte dell'INAIL di alcuna indennità - si applica,

secondo la disciplina comune, il differimento del termine

prescrizionale di cui all'art. 2947, 3° comma, cod. civ. (per il

diritto all'integrale risarcimento del danno al di là delle somme

già erogate dall'INAIL v. sent. n. 74 del 1981).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 112, primo comma, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Avellino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:71 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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