Corte costituzionale

Sentenza n. 32/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi

settimo e ottavo, e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 1974 dalla Corte d'appello di Roma nel

procedimento civile vertente tra Zucchi Vincenzo e l'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato, iscritta al n. 76 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 del

2 aprile 1975.

Visto l'atto di costituzione di Zucchi Vincenzo;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano;

udito l'avv. Franco Agostini, per Zucchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso da Vincenzo Zucchi,

con citazione 18 novembre 1968, nei confronti dell'Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato, della quale era stato dipendente, al fine

di ottenere il riconoscimento del diritto alla revisione per

aggravamento e, quindi, alla rendita corrispondente alla riduzione del

30% o del 40% delle sue capacità lavorative a seguito dell'infortunio

sul lavoro verificatosi il 3 febbraio 1956 - la Corte di appello di

Roma, con ordinanza 18 dicembre 1974, sollevava, di ufficio, la

questione di legittimità costituzionale degli artt. 83, commi settimo

e ottavo, e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali), in riferimento all'art. 38, commi

primo e secondo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del

2 aprile 1975.

Nel giudizio davanti a questa Corte non è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri e non si è costituita l'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato.

Si è costituito Vincenzo Zucchi, il quale, con atto depositato il

9 aprile 1975 e memoria depositata il 12 novembre 1976, ha affermato

che le norme denunciate sono in evidente contrasto con l'art. 38 della

Costituzione. Considerato in diritto :

1. - La Corte di appello di Roma ha sollevato, d'ufficio, le

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi settimo e

ottavo, e dell'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte

in cui stabiliscono "termini di inammissibilità, di prescrizione e di

improcedibilità per il conseguimento della rendita di inabilità

conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale".

2. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 112

d.P.R. 1124 del 1965 è priva di rilevanza nel giudizio di merito.

Invero, nella causa civile promossa dallo Zucchi contro l'Azienda

autonoma delle ferrovie dello Stato non è stata proposta alcuna

questione concernente il termine di tre anni - prescritto dal suddetto

art. 112 decreto n. 1124 del 1965 per la proposizione dell'azione

giudiziaria - dato che il contrasto tra le parti è sorto solo sulla

decorrenza dei termini stabiliti dall'art. 83, commi settimo e ottavo,

stesso decreto, che concerne esclusivamente il procedimento

amministrativo.

3. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83,

commi settimo e ottavo, d.P.R. n. 1124 del 1965, in riferimento

all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione, non è fondata.

L'ordinanza non solleva la questione di decorrenza del termine di

dieci anni e del suo carattere perentorio o dilatorio, ma ritiene che

la norma di cui ai commi settimo e ottavo dell'art. 83 stabilisca un

termine e, pertanto, contrasti con l'art. 38, commi primo e secondo,

della Costituzione, il quale, "garantendo il diritto di ciascun

cittadino, inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per

vivere, al mantenimento e alla assistenza sociale e quindi a che siano

provveduti ed assicurati mezzi adeguati alla loro esigenza di vita in

caso di infortunio, non consente l'esistenza di termine di

prescrizione" per il conseguimento della rendita di inabilità

conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Le norme denunciate non negano in modo assoluto il diritto alla

rendita, ma stabiliscono, ai fini della proponibilità dell'istanza,

che le condizioni richieste si verifichino in un dato periodo di tempo.

E ciò rientra nell'ambito di apprezzamento riservato al legislatore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza

18 dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo,

della Costituzione;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 83, commi settimo e ottavo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, sollevata dalla Corte di appello di Roma, con ordinanza 18

dicembre 1974, in riferimento all'art. 38, commi primo e secondo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:32 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari