Corte costituzionale

Sentenza n. 544/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma

primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 23 maggio 1990 dal Tribunale di Siena nel procedimento

civile vertente tra INAIL e Simonetti Giuseppe, iscritta al n. 451

del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 29, prima serie speciale dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e di Simonetti Giuseppe,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Giuseppe De Ferrà per l'INAIL e l'Avvocato dello

Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione vertente tra

Simonetti Giuseppe, erede del lavoratore Simonetti Michele, deceduto

il 12 marzo 1982 per insufficienza cardiorespiratoria cagionata da

silicosi polmonare, e l'INAIL, e concernente il diritto

all'attribuzione della rendita in relazione alla predetta malattia

professionale, invano reclamato in vita dal lavoratore, a decorrere

dal suo insorgere fino alla data della morte - diritto del quale

l'INAIL aveva eccepito la prescrizione ex art. 112, primo comma, del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie

professionali) -, il Tribunale di Siena, con ordinanza emessa il 23

maggio 1990, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,

in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della suindicata

disposizione.

Osserva il giudice a quo che solo l'accertamento autoptico

effettuato il 14 maggio 1982 aveva consentito di diagnosticare una

forma silicotica non evidenziabile radiologicamente, presente sin dal

1976 in forma progressivamente ingravescente, e valutabile, al

momento della morte, nella misura del 50%. E poiché, in applicazione

dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, come

interpretato dalla Cassazione nel formulare il princi'pio di diritto,

la prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita

decorre, nonostante l'erroneità o l'insufficienza delle indagini

mediche eseguite in vita dall'assicurato, dal momento in cui la

malattia professionale abbia raggiunto la soglia indennizzabile, nel

caso in esame, risalendo al 1976 la malattia e risultando proposta la

domanda giudiziale da parte dell'erede il 1° aprile 1983, la

prescrizione sarebbe maturata.

Si evidenzia peraltro, ad avviso del Tribunale, una difformità di

trattamento tra il caso del lavoratore che venga riconosciuto affetto

da malattia professionale durante la sua vita, attraverso le indagini

a tale riconoscimento funzionali, ed il caso del lavoratore la cui

malattia professionale possa essere accertata esclusivamente dopo la

morte, mediante autopsia. Il lavoratore vivente sarà infatti sempre

in grado, con situazione di privilegio, di far valere tempestivamente

il proprio diritto al primo manifestarsi della malattia, laddove gli

eredi del lavoratore deceduto incorreranno nella prescrizione ogni

volta che l'esame autoptico, rivelatosi a posteriori l'unico mezzo di

verifica della malattia nella sua entità indennizzabile, accerti che

la malattia è insorta oltre tre anni prima.

L'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965 sembra

pertanto contrastare, ad avviso del giudice a quo, con l'art. 3 della

Costituzione, nella parte in cui, nel sancire la prescrizione

triennale dell'azione diretta al conseguimento della rendita da

malattia professionale, non ne prevede la decorrenza, per gli eredi

del lavoratore assicurato deceduto, non iure proprio , ma iure

hereditatis, dal momento in cui la malattia professionale di grado

indennizzabile si riveli all'esame autoptico, risultato unico mezzo

possibile di verifica.

2. - Avanti a questa Corte si sono costituiti sia Simonetti

Giuseppe che l'INAIL: il primo per sollecitare l'accoglimento

dell'eccezione, il secondo per contestarne l'ammissibilità e la

rilevanza.

3. - È altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha

contestato la fondatezza della questione. Ciò in base al rilievo che

la prescrizione decorre dalla manifestazione del danno (Corte cost.

n. 129/1986), e cioè da un fatto la cui sussistenza va individuata

in concreto dal giudice della singola controversia, nell'ambito della

formula generale adottata dal legislatore. Considerato in diritto

1. - È sollevata in via incidentale questione di legittimità, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 112, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui,

prevedendo la prescrizione triennale dell'azione giudiziaria diretta

al conseguimento della rendita da malattia professionale, ne

stabilisce la decorrenza, per gli eredi del lavoratore assicurato,

dal momento dell'effettivo raggiungimento del grado di

indennizzabilità della malattia anche quando questo non sia

accertabile, nella sua risalenza, se non mediante, o previo, esame

autoptico.

La norma, così interpretata dalla Corte di cassazione,

implicherebbe infatti - secondo il giudice a quo - una ingiustificata

disparità di trattamento della situazione dell'erede rispetto a

quella del lavoratore vivente.

2. - L'interpretazione cui il giudice a quo si riferisce, enunciata

più volte da quel supremo consesso dopo la sentenza di questa Corte

n. 116 del 1969, e ribadita con la sentenza di rinvio con cui il

giudice a quo era stato investito della causa, è nel senso che la

prescrizione in argomento decorre dalla data dell'effettivo

raggiungimento, quale obbiettivamente accertata - mediante prova a

carico peraltro dell'Istituto assicuratore (INAIL) - del grado di

indennizzabilità della malattia professionale, anche quando, al

momento della manifestazione della malattia, il termine

prescrizionale così decorrente sia già maturato.

Ora in realtà tale indirizzo non è giustificato dalla sentenza

di questa Corte n. 116 del 1969, la quale si è limitata a dichiarare

l'illegittimità costituzionale dell'art. (67, primo comma, del

regio-decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e, ex art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, dell'art.) 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124

del 1965, ora impugnato, in quanto fa decorrere il termine

prescrizionale dal giorno della manifestazione della malattia

professionale, anche quando quest'ultima - considerata come

situazione patologica ingravescente - abbia raggiunto il grado di

indennizzabilità successivamente alla detta manifestazione. La

pronuncia ha lasciato dunque ferma la decorrenza della prescrizione

dal giorno della manifestazione della malattia per l'ipotesi che il

grado di indennizzabilità sia stato raggiunto anteriormente alla

manifestazione stessa. Ciò nel quadro di una interpretazione

sistematica della normativa secondo un criterio di ragionevole favore

per l'assicurato, senza pregiudizio dell'esigenza di più sollecite,

e quindi di più sicure, indagini da parte dell'Istituto

assicuratore, esigenza che è soddisfatta dal riferimento alla

obbiettiva manifestazione della malattia.

E su tale risultato interpretativo non incide la questione se

debbano ancora ritenersi in vigore le norme di cui ai commi primo e

secondo dell'art. 135 del d.P.R. n. 1124 del 1965, rivolte a far

coincidere la manifestazione in discorso, nel caso di astensione dal

lavoro dovuta alla malattia, dalla data di tale astensione (art. 135,

primo comma), e in tutti gli altri casi (particolarmente in quello di

mancata astensione dal lavoro o di manifestazione successiva alla

cessazione della prestazione d'opera nella lavorazione morbigena)

dalla data della denuncia di malattia. Infatti l'eventuale

conclusione negativa - non traibile affatto dalla sentenza di questa

Corte n. 116 del 1969, e solo per la seconda delle due norme

desumibile dal dispositivo caducatorio della sentenza di questa Corte

n. 206 del 1988 (che, proprio per essere caducatorio, conferma a

contrario la vigenza della prima delle due norme) - non impedisce che

continui ad essere rilevante ai fini della decorrenza della

prescrizione la manifestazione obbiettiva della malattia,

individuabile attraverso valutazioni medico-legali o attraverso

presunzioni juris tantum ricollegate anche a comportamenti

dell'assicurato.

Qui tuttavia non può che muoversi dalla interpretazione cui il

giudice a quo, in sede di rinvio, si è attenuto, e dalla ipotesi,

che egli prospetta, di una assoluta inaccertabilità, allo stato

della scienza diagnostica, ante mortem - vale a dire prima dei

risultati dell'esame autoptico - del grado di indennizzabilità della

malattia professionale.

3. - La questione è fondata.

In realtà le due ipotesi, messe a raffronto dal giudice a quo,

sono la ipotesi di assoluta inaccertabilità ante mortem del

raggiungimento del grado di indennizzabilità della malattia

professionale - vale a dire, ripetesi, prima dei risultati dell'esame

autoptico - e quella di accertabilità ante mortem, anche se per

avventura difficile o disagevole, del detto raggiungimento.

Ora non vi è dubbio che le due ipotesi siano nettamente

differenziate, non ricorrendo nella prima una situazione suscettiva

di esser considerata come la manifestazione univoca di una malattia

già divenuta indennizzabile, situazione che ricorre invece nella

seconda.

Pertanto il prevedere che anche nella prima la prescrizione

decorra da una data anteriore a quella della esperibilità del mezzo

diagnostico che si presuppone esser l'unico idoneo all'accertamento

della malattia e del raggiungimento del suo grado di

indennizzabilità, ancorché tale raggiungimento sia di gran lunga

risalente, implica violazione del princìpio di eguaglianza, che

vieta di sottoporre allo stesso regime situazioni obbiettivamente

differenziate.

D'altra parte, quando, per definizione, nessun mezzo diagnostico

è utilmente esperibile dall'assicurato ante mortem, e pertanto

nessuna manifestazione della malattia ante mortem può dirsi univoca,

la prescrizione non può ragionevolmente farsi decorrere che dal

giorno della morte. Sarebbe viceversa irragionevole farla decorrere

da un momento anteriore, ponendo una causa di estinzione dell'azione,

che si collega per sua natura all'inerzia del titolare protratta per

un dato tempo, a carico del detto titolare per non avere esso

proposto un'azione giudiziaria votata, allo stato della scienza e

quindi con ogni prevedibilità, a un sicuro insuccesso.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui prevede

che la prescrizione dell'azione giudiziaria decorra da un momento

anteriore alla morte dell'assicurato anche quando la malattia

professionale non sia accertabile se non mediante, o previo, esame

autoptico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1990.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 19 dicembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:544 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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