Corte costituzionale

Sentenza n. 297/1999

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/07/1999 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa il 16 luglio 1997 dal Tribunale di Firenze sul ricorso

proposto da Perini Giovanni contro INAIL, iscritta al n. 732 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di Perini Giovanni e dell'INAIL

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore

Fernando Santosuosso;

Uditi gli avvocati Gabriella Del Rosso per Perini Giovanni, Rita

Raspanti per l'INAIL e l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il

Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso della controversia in materia previdenziale promossa

da Perini Giovanni nei confronti dell'Istituto Nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro il Tribunale di

Firenze, decidendo sull'appello proposto avverso la sentenza del

pretore di quella città, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma,

della Costituzione.

Premette il giudice a quo che la domanda di rendita avanzata nei

confronti dell'INAIL dal ricorrente, affetto da ipoacusia

professionale, era stata respinta in primo grado dal pretore in

accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'ente

convenuto. Il Perini, infatti, aveva proposto domanda amministrativa

in data 27 maggio 1991; a seguito di consulenza tecnica d'ufficio

disposta in primo grado (e confermata anche in sede di appello) era

emerso che l'ipoacusia aveva raggiunto la soglia indennizzabile già

prima della menzionata denunzia amministrativa, con la conseguenza

che il ricorso giudiziario, depositato in data 26 ottobre 1994,

doveva considerarsi inoltrato dopo lo spirare del termine di

prescrizione, fissato in tre anni e centocinquanta giorni dagli artt.

111 e 112 del citato testo unico.

Tanto premesso in punto di fatto e come motivazione sulla

rilevanza, il giudice a quo osserva che la norma impugnata, nel

sottoporre a prescrizione l'intero diritto alla rendita e non quello

ai singoli ratei, si palesa in contrasto con gli indicati parametri

costituzionali. Il Tribunale rimettente dà conto del fatto che la

prescrizione del diritto alla rendita è stata già sottoposta allo

scrutinio di questa Corte, che ha dichiarato la questione non fondata

con sentenza n. 33 del 1974; tuttavia tale pronuncia appare al

giudice a quo non più condivisibile, perché emessa quando il

sistema delle malattie professionali era ancorato al meccanismo

"tabellare", venuto meno a seguito della sentenza n. 179 del 1988 di

questa Corte. Parimenti non si adatta al caso di specie la sentenza

costituzionale n. 312 del 1993, poiché presentemente non vi è

alcuna incertezza in ordine all'effettivo decorso del termine di

prescrizione di cui al citato art. 112, primo comma.

Sulla base di tale ragionamento il Tribunale di Firenze rileva che

il diritto alla rendita conseguente a malattia professionale è di

pari dignità e tutela rispetto agli altri diritti previdenziali,

quale, ad esempio, il diritto a pensione. Ed allora, così come la

costante giurisprudenza di legittimità, con l'avallo anche della

sentenza n. 246 del 1992 di questa Corte, riconosce

l'imprescrittibilità del diritto a pensione, ad analogo risultato

deve pervenirsi per il diritto alla rendita in oggetto, la cui

prescrittibilità (non limitata a quella dei singoli ratei) viola,

appunto, gli invocati articoli della Costituzione. In tali limiti il

giudice a quo chiede emettersi una sentenza di illegittimità

costituzionale della norma impugnata.

2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Perini

Giovanni, chiedendo l'accoglimento della prospettata questione.

Osserva la parte privata che l'impossibilità di interrompere il

decorso della prescrizione con atti diversi dal deposito del ricorso

giudiziale finisce col risolversi in un ingiustificato rigore in tema

di prestazioni INAIL rispetto a quelle erogate dall'INPS, il che

avvalora ancora di più la tesi fatta propria dal Tribunale

rimettente.

3. - Nel giudizio si è costituito anche l'INAIL, chiedendo che la

questione venga dichiarata inammissibile ovvero non fondata.

L'ente previdenziale osserva innanzitutto che il Tribunale di

Firenze, sollevando la presente questione, tende a riproporre quesiti

già disattesi dalla giurisprudenza costituzionale con le sentenze n.

116 del 1969, n. 544 del 1990, n. 31 del 1991 e n. 312 del 1993; e

poiché anche la Corte di cassazione ha sostanzialmente escluso

(allineandosi alle citate sentenze) che possa sussistere in materia

un qualche sospetto di incostituzionalità, la questione dovrebbe

essere dichiarata preliminarmente inammissibile.

Nel merito l'INAIL rileva che il paragone instaurato dal Tribunale

di Firenze tra rendita per malattia professionale e pensione INPS è

del tutto inconferente, così com'è improprio il richiamo all'art.

38 della Costituzione che, secondo la giurisprudenza costituzionale,

attiene all'adeguamento dei mezzi previdenziali idonei ad assicurare

al cittadino inabile il necessario per vivere, ma non riguarda le

concrete modalità per il raggiungimento dell'obiettivo. Nel caso

specifico le sentenze di questa Corte sopra richiamate hanno chiarito

che la sussistenza di un termine prescrizionale risponde all'esigenza

di mettere l'Istituto in condizione di accertare l'indennizzabilità

della malattia poco dopo che questa si sia manifestata, nel contempo

garantendo all'assicurato la pronta erogazione della rendita. La

natura sostanzialmente risarcitoria delle prestazioni erogate

dall'INAIL differenzia le stesse da quelle erogate dall'INPS, dando

piena ragione della prescrittibilità dell'unico diritto alla

rendita, in sé considerato.

D'altronde il sistema assicurativo gestito dall'INAIL presenta

evidenti peculiarità che lo connotano in termini di rapporto tra il

premio (pagato soltanto dal datore di lavoro) ed il risarcimento

erogato al lavoratore; tale sistema non ha carattere di assoluta

indisponibilità, tanto più che il diritto alla rendita non rientra

tra quelli inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione.

4. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione.

Osserva la difesa erariale che il termine di prescrizione

triennale, secondo quanto ribadito dalla sentenza n. 71 del 1993 di

questa Corte, ha una sua intrinseca logica, poiché risponde a due

finalità: quella dell'assicurato di vedersi prontamente liquidata la

rendita e quella dell'ente previdenziale di procedere ad un

tempestivo accertamento dei fatti, atteso il collegamento tra

malattia e svolgimento dell'attività professionale. Del tutto

infondato è, poi, il confronto tra rendita INAIL e pensione

ordinaria, potendosi semmai istituire un paragone con la pensione

privilegiata, la cui richiesta è assoggettata al termine fissato

dall'art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze dubita che l'art. 112, primo comma,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nel prevedere che sia assoggettato a

prescrizione triennale il diritto alla rendita conseguente a malattia

professionale e non soltanto quello ai singoli ratei, sia in

contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione,

per la diversità di trattamento così introdotta tra il diritto alla

rendita ed altri diritti previdenziali considerati imprescrittibili,

quale il diritto a pensione.

2. - L'ordinanza di rimessione muove dal presupposto secondo cui il

diritto alla rendita INAIL, da ricondursi al concetto di previdenza

contenuto nell'art. 38 Cost., è sostanzialmente assimilabile al

diritto alla pensione erogata dall'INPS, il quale, per costante

giurisprudenza di legittimità e di merito, avallata anche dalla

citata sentenza n. 246 del 1992 di questa Corte, è ritenuto

imprescrittibile, ferma restando la prescrittibilità dei singoli

ratei. In tal senso una questione identica a quella odierna, d'altra

parte, è stata sollevata dal medesimo Tribunale rimettente e

dichiarata inammissibile da questa Corte, con la sentenza n. 312 del

1993, per difetto di rilevanza conseguente ad un erroneo conteggio

della decorrenza dei termini di prescrizione.

3. - La questione non è fondata.

La norma impugnata prevede che l'azione per conseguire la rendita

in questione "si prescrive nel termine di tre anni dal giorno

dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia

professionale". Essa va letta unitamente al precedente art. 111,

secondo cui il procedimento contenzioso non può essere istituito se

non dopo l'esaurimento delle pratiche amministrative, le quali devono

peraltro concludersi nel termine di centocinquanta giorni (art. 111,

terzo comma), decorsi i quali senza l'espletamento della procedura di

liquidazione, l'interessato può adire l'autorità giudiziaria.

L'art. 112, primo comma, è stato altre volte e sotto diversi profili

scrutinato da questa Corte, la quale ha ribadito che l'esistenza di

un termine di prescrizione del diritto alla rendita risponde a due

innegabili esigenze: l'una, pubblicistica, di pronto accertamento dei

fatti (in considerazione anche della necessaria indagine sul nesso

eziologico), e l'altra, privatistica, di rapido conseguimento della

prestazione da parte dell'avente diritto (sentenza n. 33 del 1974).

Queste finalità sono da richiamare nel presente giudizio, in quanto

mantengono la loro sicura valenza anche nell'ambito del sistema misto

che si è venuto a creare a seguito della sentenza n. 179 del 1988 di

questa Corte (che ha riconosciuto la indennizzabilità anche per le

malattie non previste nelle apposite tabelle), perché la necessità

di accertare rapidamente l'esistenza dei presupposti per l'erogazione

della rendita sussiste anche nel caso in cui l'onere della prova

circa la natura di malattia professionale sia a carico del lavoratore

(v. sentenze n. 207 del 1997 e n. 71 del 1993).

4. - Non hanno pregio neppure le ulteriori motivazioni con le quali

il giudice a quo sorregge i propri dubbi di legittimità

costituzionale in relazione all'art. 3 della Carta fondamentale. Far

derivare la necessità di un'imprescrittibilità del diritto alla

rendita INAIL dalla presunta equiparazione con la pensione INPS (che

viene assunta come tertium comparationis) costituisce, infatti, un

evidente errore di prospettiva.

Anche volendo prescindere dal rilievo, già compiuto da questa

Corte, per cui non è possibile istituire confronti (ai sensi

dell'art. 3 Cost.) tra sistemi previdenziali che sono naturalmente

diversi (sentenze n. 166 del 1996 e n. 31 del 1977), va sottolineato

in modo specifico che il regime assicurativo gestito dall'INAIL

risponde a precise finalità, conformi alla ratio dell'art. 38 Cost.,

che hanno come obiettivo principale quello della rapida liberazione

del lavoratore dal bisogno che potrebbe determinarsi a seguito

dell'infortunio sul lavoro o della malattia professionale (sentenza

n. 350 del 1997). Siffatta sua caratteristica, peraltro, non vale a

far venire meno del tutto il connotato risarcitorio che disciplina la

materia, la quale è ispirata piuttosto ad una logica di tipo

assicurativo che non ad una di tipo pienamente solidaristico, come

avviene per l'assicurazione generale gestita dall'INPS (v. sentenze

n. 17 del 1995 e n. 310 del 1994). Del resto, sia le pensioni

privilegiate (art. 169 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092) che

l'equo indennizzo per invalidità di servizio (v. art. 68 del d.P.R.

10 gennaio 1957, n. 3 ed art. 3 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349)

non sfuggono a termini di decadenza e di prescrizione. Ne consegue,

pertanto, che l'assoggettamento a prescrizione del diritto alla

rendita (nella sua globalità) per infortunio su lavoro o malattia

professionale non può dirsi in contrasto neppure col principio di

eguaglianza, stante la diversità intrinseca tra i due sistemi

previdenziali.

5. - Ulteriori riflessioni si impongono per la più completa

valutazione della questione ed al fine di smentire il rilievo,

contenuto nell'ordinanza di rimessione, secondo cui il sistema

attuale sarebbe eccessivamente penalizzante per il lavoratore. Questa

Corte ha deciso in diverse pronunce che il decorso della prescrizione

(che la norma impugnata fa partire dal giorno dell'infortunio o da

quello della manifestazione della malattia professionale) debba

essere spostato ad un tempo successivo quando non vi sia coincidenza

temporale tra la manifestazione della malattia professionale ed il

raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità (v. le sentenze

n. 116 del 1969, n. 129 del 1986, n. 544 del 1990 e n. 31 del 1991).

La Corte di Cassazione, d'altra parte, ha stabilito (sentenza n.

11809 del 1998) che tale termine cominci a decorrere solo dal momento

della piena conoscenza da parte del lavoratore, non solo

dell'esistenza dello stato morboso, ma anche della sua eziologia e

del raggiungimento della soglia indennizzabile.

Circa le cause di interruzione della prescrizione, inoltre, mentre

un remoto orientamento (sentenza n. 4857 del 1985) della Cassazione

riteneva che la prescrizione potesse essere interrotta soltanto con

la proposizione della domanda giudiziale, alcune recenti sentenze

della Sezione lavoro (sentenze nn. 9177 del 1997, 2463 e 516 del

1998) hanno stabilito, invece, che il termine triennale fissato dalla

norma impugnata non si sottrae alle ulteriori cause interruttive

stabilite nel codice civile.

Neppure è ipotizzabile, infine, che il decorso della prescrizione

si compia in conseguenza dell'inerzia dell'ente previdenziale nel

decidere sulla domanda del lavoratore, poiché quest'ultimo ha sempre

la possibilità (art. 111, terzo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965) di

adire l'autorità giudiziaria, dopo il decorso del termine legalmente

previsto per la procedura amministrativa, anche in assenza della

decisione dell'INAIL.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Firenze con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 14 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:297 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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