Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1974

dal giudice del lavoro del tribunale di Macerata nel procedimento

civile vertente tra Scaramella Felice Antonio e l'Istituto nazionale

per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 409

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 296 del 13 novembre 1974.

Visti gli atti di costituzione di Scaramella Felice Antonio e

dell'INAIL, nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Pasquale Nappi, per Scaramella, l'avv. Carlo

Graziani, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato generale dello Stato

Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso da Felice Antonio

Scaramella, con citazione 3 maggio 1972, nei confronti dell'INAIL al

fine di ottenere le prestazioni spettanti per l'infortunio sul lavoro

subito il 12 aprile 1967 - il giudice istruttore del tribunale di

Macerata - in funzione di giudice del lavoro unico a norma dell'art.

20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle

controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) -

sollevava, di ufficio, con ordinanza 3 giugno 1974 le questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno

1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali), in relazione all'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153

(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di

sicurezza sociale) ed in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del

13 novembre 1974.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri e si sono costituite le parti, INAIL e

Felice Antonio Scaramella.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 18 ottobre

1974, e l'INAIL, con deduzioni depositate il 3 dicembre 1974 e memoria

depositata il 12 novembre 1976, hanno chiesto che le questioni di

legittimità costituzionale siano dichiarate non fondate.

Felice Antonio Scaramella, con deduzioni depositate il 3 dicembre

1974, ha chiesto che le questioni di legittimità costituzionale siano

dichiarate fondate. Considerato in diritto :

Il giudice del lavoro del tribunale di Macerata ha sollevato due

questioni di legittimità costituzionale degli artt. 111 e 112 d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), con riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione.

Secondo il giudice a quo gli artt. 111 e 112 citati regolerebbero

fattispecie identiche a quella prevista nell'art. 58 legge n. 153 del

1969 in quanto gli artt. 111 e 112 stabiliscono in tre anni e 150

giorni, a decorrere dalla data dell'infortunio, il periodo di

prescrizione del diritto alle prestazioni dovute dall'INAIL, e l'art.

58 stabilisce la prescrizione di dieci anni del diritto alle

prestazioni dovute dall'INPS, a decorrere dalla data della definizione

del procedimento amministrativo. Le fattispecie sarebbero identiche

perché in entrambi i casi concernono il diritto dell'assicurato alle

prestazioni dovute dall'ente assicuratore per le menomazioni fisiche

causate, in un caso, da infortunio sul lavoro e, nell'altro caso, da

malattie comuni.

Sarebbero, quindi, violati, gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Le censure non sono fondate.

La congruità di un termine di prescrizione va valutata non solo in

rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con

riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico

(cfr. sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). E il

termine di prescrizione di tre anni trova giustificazione nell'esigenza

che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato

nel più breve tempo possibile nell'interesse dello stesso danneggiato

e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che

l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare;

laddove siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove,

specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidità e l'infortunio,

non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni

previdenziali previste per le infermità comuni, dato che in queste

controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura

delle stesse infermità.

Non è, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le

fattispecie identiche; né è violato l'art. 24 della Costituzione in

quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevità del

termine di prescrizione di tre anni non è configurata nell'ordinanza

nemmeno come concreta eventualità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale

degli artt. 111 e 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate dal

giudice del lavoro del tribunale di Macerata con ordinanza 3 giugno

1974, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:31 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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