Le prestazioni per le malattie professionali sono dovute anche quando l'assicurato abbia cessato di prestare la sua opera nelle lavorazioni per le quali e' ammesso il diritto alle prestazioni, sempreche' l'inabilita' o la morte si verifichi entro il periodo di tempo che per ciascuna malattia e' indicato nella tabella allegato n. 4.27 Le prestazioni sono pure dovute nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata ai termini del presente decreto, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia. Agli effetti del comma precedente, per malattia che puo' dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo la entrata in vigore delle norme che hanno esteso alla stessa l'assicurazione obbligatoria.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

27

La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 dalla parola "sempreche'" alla fine".

Testo vigente dal 25 febbraio 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 179/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    In relazione alla pronuncia di illegittimita` costituzionale concernente l'art. 134, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, va dichiarata, ex art. 27, legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita` costituzionale, in riferimento allo stesso art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 254 del predetto d.P.R. n. 1124 del 1965, dalla parola "sempreche`" alla fine (stabilendo tale norma che per l'ipotesi di abbandono da parte dell'assicura- to della lavorazione morbigena, le prestazioni previdenziali previste per le malattie professionali nell'agricoltura sono dovute, sempreche` le manifestazioni morbose si verifichino entro un termine). - v. S. nn. 206/1974, 140/1981.

    Art. 38 cost. · Art. 3 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 211 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 134 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 febbraio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 25 febbraio 1988.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 10 - 18 febbraio 1988 n. 179 (in G.U. 1 a s.s. 24.02.1988 n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "in riferimento all'art. 38, comma secondo, Cost., dell'art. 134, comma primo, del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 dalla parola "sempreche'" alla fine".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art134 · fonte del testo

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