Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1993

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 09/07/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza

emessa l'8 gennaio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento

civile vertente tra l'I.N.A.I.L. e Bellesi Silvano, iscritta al n.

109 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visti l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1993 il Giudice relatore

Luigi Mengoni;

Uditi l'avv. Nicola d'Angelo per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso del giudizio di appello proposto dall'INAIL nei

confronti di Silvano Bellesi avverso la sentenza 12 maggio 1992, n.

611, del Pretore di Firenze, il Tribunale di Firenze, con ordinanza

dell'8 gennaio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38,

secondo comma, Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 112, primo comma, del t.u. sull'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,

approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui

assoggetta a prescrizione il diritto alle prestazioni previdenziali

previste dal testo unico citato, e non soltanto i ratei maturati

anteriormente alla domanda in sede amministrativa.

Nella specie l'assicurato aveva presentato denuncia di malattia

professionale (broncopneumopatia) il 24 agosto 1986, ma la malattia

aveva raggiunto il grado minimo di indennizzabilità il 7 ottobre

1987 (data successivamente accertata dal consulente tecnico d'ufficio

nominato dal giudice di primo grado), sicché la prescrizione

triennale del diritto stabilita dalla norma impugnata aveva iniziato

il suo corso quando erano trascorsi più di centocinquanta giorni

dalla denuncia di malattia. Sebbene il procedimento amministrativo si

sia protratto fino al 19 settembre 1989 (se non nel 1990 con la

collegiale medica discorde del 23 maggio) il tribunale, in contrasto

con l'interpretazione del pretore, ha escluso l'applicabilità della

sospensione prevista dall'art. 111, ritenendo che il periodo massimo

di centocinquanta giorni si fosse già consumato prima dell'inizio

della prescrizione.

Peraltro, il tribunale dubita della legittimità costituzionale

della norma che prevede la prescrizione, considerata nel quadro

normativo modificato dalle sentenze di questa Corte che hanno

rafforzato la tutela dell'assicurato, da un lato spostando il giorno

di decorrenza del termine dalla data di manifestazione della malattia

alla data del consolidamento, quando la prima sia anteriore,

dall'altro rompendo la rigidità del sistema tabellare. Il dubbio è

avanzato con due argomenti. L'uno, riferito agli artt. 3 e 38,

secondo comma, Costituzione, è tratto dal confronto col diverso

trattamento del diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia,

pacificamente riconosciuto come diritto imprescrittibile, salva

soltanto la prescrizione dei singoli ratei della prestazione già

maturati. L'altro, riferito ancora all'art. 38 Costituzione, rileva

che la manifestazione della malattia, dalla quale comincia a

decorrere la prescrizione, è "un dato oggettivo estrinseco alla

psiche dell'assicurato", mentre "la certezza, da parte

dell'assicurato, dell'esistenza del diritto azionabile deve

sussistere al momento iniziale della decorrenza della prescrizione, e

non può essere ricostruita ex post o derivare da un accertamento

peritale". Il rimedio dell'esperimento successivo di più cause

previdenziali, indicato da questa Corte nella sentenza n. 31 del

1991, avrebbe perduto "una delle sue giustificazioni a seguito della

sopravvenuta abolizione della gratuità delle cause previdenziali".

2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito l'INAIL,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

Abbandonando la linea difensiva seguita nei due gradi del giudizio

di merito, l'Istituto sostiene, in primo luogo, che il tribunale, in

corretta applicazione della disciplina vigente, "avrebbe potuto e

dovuto tranquillamente risolvere la controversia nel senso

dell'accoglimento della domanda dell'assicurato con la decorrenza

indicata dal consulente tecnico d'ufficio", e da questo punto di

vista conclude per l'irrilevanza della sollevata questione di

costituzionalità. Sotto un altro profilo l'inammissibilità sarebbe

corroborata da un passo della stessa ordinanza di rimessione, dove si

finisce col riconoscere che la questione - sollevata con riguardo

all'assetto normativo attuale, dal remittente giudicato poco

soddisfacente - "non sembra allo stato risolvibile al di fuori di un

organico intervento legislativo".

Nel merito l'INAIL, premesso che, per dottrina e giurisprudenza

pacifiche, la prescrizione può toccare anche diritti

costituzionalmente garantiti, contesta il confronto, istituito

nell'ordinanza di rimessione, tra la rendita per infortunio o

malattia professionale e il diritto alla pensione di invalidità o di

vecchiaia, attesa la radicale differenza di presupposti e di funzione

delle prestazioni dell'INAIL rispetto alle prestazioni dell'INPS,

queste avendo funzione di retribuzione differita, quelle, invece,

funzione risarcitoria. L'assoggettamento a prescrizione del diritto

alla rendita INAIL si giustifica per l'esigenza di acquisizione delle

prove e di accertamento nel più breve tempo possibile,

nell'interesse non solo dell'Istituto, ma dello stesso assicurato,

del danno derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata con argomenti analoghi a quelli svolti

dall'INAIL. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze sospetta di illegittimità

costituzionale l'art. 112, primo comma, del testo unico

sull'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali

(d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124), nella parte in cui assoggetta a

prescrizione lo stesso diritto alle prestazioni di cui al titolo I

del citato testo unico, e non soltanto il diritto ai ratei maturati

anteriormente alla domanda in sede amministrativa.

2. - La questione è inammissibile per difetto di rilevanza.

Ad avviso del giudice remittente, opposto alla sentenza di primo

grado, qualora la prescrizione del diritto alla rendita decorra dal

giorno del consolidamento della malattia al grado minimo di

indennizzabilità (per ipotesi posteriore alla data della denuncia da

parte dell'assicurato), e tra le due date siano trascorsi più di

centocinquanta giorni, non è applicabile la sospensione prevista

dall'art. 111, secondo comma. Conseguentemente, nel caso di specie,

il diritto dell'assicurato dovrebbe essere dichiarato estinto per

prescrizione sopravvenuta prima della proposizione della domanda

giudiziale.

Questa interpretazione, su cui il giudice a quo fonda il giudizio

di rilevanza della sollevata questione di legittimità

costituzionale, non può essere condivisa. Essa non coglie

esattamente la portata della sentenza n. 116 del 1969, poi precisata

dalle sentenze nn. 544 del 1990 e 31 del 1991: la modificazione del

dies a quo della prescrizione nell'ipotesi di consolidamento della

malattia successivo alla manifestazione non può non coinvolgere

anche la disciplina della sospensione.

All'interpretazione adottata dal giudice remittente è sottesa

l'idea che le sentenze citate, avendo colpito soltanto l'art. 112,

primo comma, non abbiano modificato il termine iniziale del periodo

di centocinquanta giorni previsto dall'art. 111, terzo comma, con la

conseguenza che, ove il consolidamento della malattia e, con esso, il

dies a quo della prescrizione del diritto sopravvengano dopo

centocinquanta giorni dalla denuncia della malattia, il detto periodo

non potrebbe più qualificarsi come periodo di sospensione della

prescrizione. In realtà si finisce così con l'attribuire alla

giurisprudenza di questa Corte un effetto distorsivo dell'art. 111,

che priva l'assicurato del beneficio della sospensione, riducendo nel

caso in esame il termine della prescrizione da tre anni e

centocinquanta giorni a soli tre anni.

È un'interpretazione che rompe arbitrariamente il nesso

sintattico e logico del terzo col secondo comma dell'art. 111, il

quale esclude che il periodo di centocinquanta giorni possa venire in

considerazione altrimenti che come limite massimo di durata

dell'effetto sospensivo della prescrizione collegato alla pendenza,

nel momento di inizio della prescrizione, del procedimento per la

liquidazione in via amministrativa dell'indennizzo. Poiché la

sospensione è una modalità temporale della prescrizione, lo

spostamento del termine di decorrenza di questa dal giorno della

denuncia della malattia al giorno del consolidamento comporta

necessariamente un corrispondente spostamento del termine di computo

del periodo previsto dal terzo comma dell'art. 111. Sempre che

sussista il presupposto indicato nel secondo comma, la sospensione si

applica quale che sia l'intervallo di tempo trascorso dalla

manifestazione della malattia al raggiungimento del grado minimo

indennizzabile.

Dall'ordinanza di rimessione risulta che il procedimento

amministrativo si è esaurito il 19 settembre 1989, e dunque si è

protratto ben oltre la data del consolidamento della malattia (7

ottobre 1987). Perciò il tribunale avrebbe dovuto determinare il

dies ad quem della prescrizione conteggiando dal 7 ottobre 1987 il

periodo di sospensione stabilito dall'art. 111, in ragione del quale

la domanda giudiziale dell'assicurato risulta proposta

tempestivamente, con conseguente irrilevanza della proposta questione

di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal

Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1993.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1993:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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