Il procedimento contenzioso non puo' essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennita'. La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennita'. Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita, nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83. Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facolta' di proporre l'azione giudiziaria.

Testo vigente dal 13 ottobre 1965

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 207/1997

    Questione infondata
    27 giugno 1997

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 111, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni dell'INAIL rimanga sospesa per un periodo massimo di 150 giorni, anziché estendere tale sospensione all'intera durata del procedimento amministrativo allorché sia stata disposta l'inchiesta pretorile che comporti l'autopsia del lavoratore. - V. massime B e C. red.: L. Tria

    Art. 111 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

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  • Ordinanza n. 145/1983

    Questione infondata
    31 maggio 1983

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 31/1977.

    Art. 111 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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  • Sentenza n. 31/1977

    Questione infondata
    18 gennaio 1977

    La congruità di un termine di prescrizione va valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo, ma anche con riguardo alla funzione assegnata al termine nell'ordinamento giuridico (sentenze n. 57 del 1962; n. 10 del 1970 e n. 138 del 1975). Il termine di prescrizione di tre anni e 150 giorni - stabilito dagli artt. 111 e 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) - trova giustificazione nell'esigenza che il diritto al risarcimento del danno da infortunio sia accertato nel più breve tempo possibile, nell'interesse dello stesso danneggiato e per ovvie ragioni obiettive concernenti la raccolta delle prove, che l'adozione di un più lungo termine avrebbe potuto pregiudicare. Siffatte esigenze di acquisizione e conservazione delle prove, specie di quelle sul rapporto causale tra l'invalidità e l'infortunio, non sussistono nelle controversie dirette ad ottenere le prestazioni previdenziali dovute dall'I.N.P.S. per le infermità comuni (per le quali l'art. 58 legge 30 aprile 1969, n. 153 stabilisce la prescrizione di dieci anni a decorrere dalla data di definizione del procedimento amministrativo) dato che in queste controversie l'accertamento ha per oggetto solo l'esistenza e la natura delle stesse infermità. Non è, quindi, violato l'art. 3 della Costituzione, non essendo le fattispecie identiche; ne' è violato l'art. 24 della Costituzione in quanto la lesione del principio del diritto di difesa per brevità del termine di prescrizione di tre anni non è configurata nell'ordinanza nemmeno come concreta eventualità.

    Art. 111 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 112 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art111 · fonte del testo

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