Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 18/01/1977 · relatore Michele Rossano

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 112, comma

primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in relazione all'art. 111

dello stesso decreto (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre

1975 dal giudice del lavoro del tribunale di Roma nel procedimento

civile vertente tra De Fenu Oliviero e l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, iscritta al n. 545 del

registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 18 del 21 gennaio 1976.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL, nonché l'atto

d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1976 il Giudice

relatore Michele Rossano;

uditi l'avv. Carlo Graziani, per l'INAIL, ed il sostituto avvocato

generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del procedimento civile - promosso da Oliviero De Fenu,

con citazione 16 ottobre 1972, nei confronti dell'INAIL al fine di

ottenere il riconoscimento della riduzione della capacità di lavoro in

seguito all'infortunio subito il 23 gennaio 1967 - il giudice

istruttore del tribunale di Roma - in funzione di giudice del lavoro

unico, a norma dell'art. 20, comma terzo, legge 11 agosto 1973, n. 533

(Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle

controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) -

con ordinanza 11 ottobre 1975 riteneva rilevante e non manifestamente

infondata la questione, sollevata dall'attore, concernente la

legittimità costituzionale dell'art. 112 d.P.R. n. 1124 del 30 giugno

1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in

relazione all'art. 111 dello stesso decreto ed in riferimento all'art.

38, commi primo e secondo, della Costituzione.

L'ordinanza è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del

21 gennaio 1976.

Nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri e si è costituito l'INAIL.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocato generale dello Stato, con atto depositato il 17 dicembre

1975 ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale sia

dichiarata non fondata.

L'INAIL, con deduzioni depositate il 10 febbraio e memoria

depositata il 12 novembre 1976, ha chiesto che la questione di

legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o non fondata. Considerato in diritto :

Il giudice del lavoro del tribunale di Roma ritiene "che la norma

di cui all'art. 112 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, che sottopone a

prescrizione triennale l'azione per conseguire le prestazioni" a carico

dell'INAIL..., in relazione all'art. 111 stesso decreto, "soprattutto

della interpretazione che ne dà la Cassazione, secondo cui la

prescrizione stessa viene sospesa per soli 150 giorni per

l'espletamento della pratica amministrativa e non interrotta",

contrasti con l'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.

Afferma che la citata norma della Costituzione, "garantendo il diritto

di ciascun cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari

per vivere, al mantenimento e all'assistenza sociale e, quindi, a che

siano provveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in

caso di infortunio, non consente l'esistenza di termini di

prescrizione...".

La questione non è fondata.

L'art. 111, comma secondo, menzionato decreto n. 1124 del 1965

espressamente stabilisce che "la prescrizione prevista dall'art. 112

del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via

amministrativa dell'indennità ".

Questa Corte, con la sentenza n. 33 del 1974, ha già esaminato e

ritenuto non in contrasto con l'art. 38, comma secondo, della

Costituzione lo stesso art. 112, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965,

allora denunciato nella parte in cui dispone che si prescrive nel

termine di tre anni l'azione giudiziaria per ottenere la rendita per

inabilità permanente conseguente a malattia professionale.

Ha richiamato, nella suddetta sentenza n. 33 del 1974, le sue

numerose decisioni, con le quali ha affermato che l'art. 38, comma

secondo, della Costituzione, "attiene all'adeguamento dei mezzi di

carattere previdenziale alle esigenze di vita dell'infortunato,

piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirli, a meno che esse

siano tali da comprometterne il conseguimento"; ed ha ritenuto

pienamente legittime le regole con cui, nel rispetto degli altri

precetti costituzionali, "viene condizionata l'insorgenza di dati

diritti o di questi è disciplinato l'esercizio" (sentenza n. 10 del

1970 e n. 80 del 1971).

Ha, poi, osservato che "la norma impugnata, invero, nel sancire il

termine triennale di prescrizione decorrente, di regola, dalla

manifestazione della malattia professionale, assolve, nel contempo, a

due esigenze facenti capo all'INAIL e all'assicurato: quella di mettere

l'istituto in condizioni di dar corso alla procedura di accertamento

della indennizzabilità della malattia professionale poco tempo dopo

che questa si sia in fatto manifestata, e quell'altra, propria

dell'assicurato, di conseguire con prontezza le prestazioni, tra cui la

rendita per inabilità permanente... D'altronde non può ignorarsi il

principio generale di estinzione dei diritti, ed attesa l'esigenza di

certezza, che è alla base della prescrizione e tocca qualunque

diritto, essa opera anche nei confronti di quelli costituzionalmente

garantiti" (sentenza n. 63 del 1966).

Tali pronunce valgono anche ad escludere che sia in contrasto con

l'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione il citato art.

112, comma primo, d.P.R. n. 1124 del 1965, ora denunciato nella parte

in cui sancisce la prescrizione triennale per l'azione diretta a

conseguire, in sede giudiziaria, la rendita per inabilità derivante da

infortunio sul lavoro.

Invero, anche nella materia degli infortuni sul lavoro ricorrono le

due esigenze sopra specificate: quella dell'INAIL di essere messo in

condizioni di iniziare la procedura di accertamento poco dopo l'evento

e l'altra dell'assicurato di conseguire prontamente le prestazioni.

Nella stessa materia, poi, non può non operare la prescrizione per le

ragioni esposte nella richiamata sentenza n. 33 del 1974.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo

unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione

all'art. 111 dello stesso decreto, sollevata dal giudice del lavoro del

tribunale di Roma, con ordinanza 11 ottobre 1975, in riferimento

all'art. 38, commi primo e secondo, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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