Corte costituzionale

Sentenza n. 129/1986

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 23/05/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 112, primo

comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) in relazione all'art. 2943, commi primo ed

ultimo, codice civile promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1979 dal Tribunale di Ascoli Piceno

nel procedimento civile vertente tra Simonetti Maria Paola e INAIL

iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno 1979;

2) ordinanza emessa il 22 marzo 1982 dal Pretore di La Spezia nel

procedimento civile vertente tra Righetti Silvano e INAIL iscritta al

n. 358 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 262 dell'anno 1982.

Visti gli atti di costituzione di Simonetti Maria Paola, di

Righetti Silvano e dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Sante Assennato per Simonetti e Righetti e Antonino

Catania per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ordinanza emessa il 6 aprile 1979 (notificata il 22 e

comunicata il 28 del successivo maggio; pubblicata nella G. U. n. 210

del 1 agosto 1979 e iscritta al n. 450 R.O. 1979) nel procedimento

civile in grado di appello tra l'infortunata Simonetti Maria Paola e

l'INAIL, il Tribunale di Ascoli Piceno ha giudicato la questione di

illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma primo ("L'azione per

conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel

termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della

manifestazione della malattia professionale") d.P.R. 30 giugno 1965 n.

1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) rilevante in

quanto nella specie la manifestazione del danno, che si assumeva essere

conseguenza diretta dell'infortunio verificatosi il 31 agosto I973, era

avvenuta in data 25 giugno 1976 con la richiesta dell'assicurata per il

conseguimento delle prestazioni previdenziali oltre il termine

triennale di prescrizione previsto dal citato art. 112 comma primo

d.P.R. 1124/1965, e, in riferimento all'art. 38 comma secondo Cost.,

non manifestamente infondata perché la coincidenza tra l'infortunio e

il verificarsi del danno induce a far decorrere il termine di

prescrizione dalla data dell'infortunio anche nel caso in cui il danno

siasi manifestato in epoca successiva alla data dell'infortunio

(questione che, ad avviso del giudice a quo, assumerebbe aspetti del

tutto analoghi all'altra decisa con sent. 8 luglio 1969, n. 116 della

Corte costituzionale).

1.2. - Avanti la Corte si sono costituiti a) l'avv. Franco

Agostini giusta delega in margine all'atto depositato il 21 giugno

1979, con il quale si è riservato di svolgere nell'interesse della

Simonetti deduzioni poi sviluppate nella memoria depositata il 23

aprile 1986 in cui ha tra l'altro richiamato l'art. 2935 c.c. per il

quale la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto

può essere fatto valere, b) gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Carlo

Graziani per l'INAIL giusta procura speciale per notar Festa depositata

il 21 agosto 1979 in una con l'atto di deduzioni, in cui hanno

argomentato per la infondatezza della questione giusta deduzioni poi

sviluppate nella memoria depositata il 23 aprile 1986 nella quale hanno

tra l'altro richiamato la C. cost. 18 gennaio 1977 n. 33 e

l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione che le si è

uniformato.

Non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

2.1. - Con ordinanza emessa il 22 marzo 1982 (notificata il 6 e

comunicata il 19 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 262

del 22 settembre 1982 e iscritta al n. 358 R.O. 1982) nel procedimento

civile vertente tra Righetti Silvano, il quale aveva instato per la

corresponsione di rendita corrispondente al grado di riduzione

complessiva delle sue attitudini al lavoro in conseguenza di malattia

professionale, e l'INAIL, il Pretore di La Spezia ha giudicato

rilevante e non manifestamente infondata la eccezione, sollevata dal

Righetti, di illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 3

Cost. e con riferimento all'art. 2943 comma primo e quarto c.c.,

dell'art. 112 comma primo d.P.R. 1124/1965, in quanto la norma

impugnata - interpretata dalla prevalente giurisprudenza nel senso che

il termine triennale di prescrizione in essa contemplato può essere

interrotto solo dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia il

giudizio e non da ogni altro atto che valga a costituire in mora il

debitore - discriminerebbe i lavoratori assicurati contro infortuni e

malattie professionali rispetto alla generalità degli altri cittadini

e determinerebbe inoltre la decorrenza e la possibilità di scadenza

del termine prescrizionale nel periodo ricompreso tra il deposito del

ricorso nella cancelleria del giudice del lavoro e la emanazione, da

parte del giudice, del decreto di fissazione dell'udienza.

2.2. - Avanti la Corte si sono costituiti: a) gli avv.ti Carlo

Graziani e Francesco Caputo giusta procura speciale 28 aprile 1982 per

notar Festa depositata sotto la data del 12 ottobre 1982 in una con

l'atto con il quale hanno nell'interesse dello INAIL svolto deduzioni

(poi sviluppate nella memoria depositata il 16 aprile 1986) intese a

motivare in via preliminare l'inammissibilità per essere le impugnate

disposizioni interpretate in guisa idonea a dire inammissibile

l'incidente e comunque l'infondatezza della proposta questione; b)

l'avv. Franco Agostini giusta procura in margine all'atto depositato il

4 febbraio 1983, con il quale ha svolto nell'interesse del Righetti

argomentazioni (poi sviluppate nella memoria depositata il 21 aprile

1986) intese in via preliminare a prospettare che le disposizioni

impugnate possono essere interpretate in guisa tale da non offrire esca

a sospetto d'incostituzionalità e, in via principale, a comprovarne

l'incostituzionalità.

Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. - Nella pubblica udienza del 6 maggio 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui due incidenti,

l'avv. Assennato giusta delega dell'avv. Agostini per la Simonetti e il

Righetti e l'avv. Catania per l'INAIL hanno argomentato per le

contrapposte conclusioni. Considerato in diritto :

4. - La connessione obiettiva tra le norme sospettate di

illegittimità costituzionale dal Tribunale di Ascoli Piceno e dal

Pretore di La Spezia induce a procedere a congiunta deliberazione nella

quale non può questa Corte tener conto delle argomentazioni scritte e

orali svolte nell'interesse del Righetti la cui difesa si è

tardivamente costituita.

5. - Il Tribunale di Ascoli Piceno ha ravvisato violazione

dell'art. 38 comma secondo ("I lavoratori hanno diritto che siano

preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in

caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione

involontaria") Cost. in ciò che l'art. 112 comma primo d.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124 (riprodotto supra 1.1.), con statuire che il

termine di tre anni, fissato per la prescrizione dell'azione diretta a

conseguire le prestazioni assicurative, prenda a decorrere dal giorno

dell'infortunio, si applica anche all'ipotesi - verificatasi nella

specie controversa - in cui il danno si manifesti solo in tempo

successivo a quello dell'infortunio.

Senonché l'interpretazione dell'art. 112 comma primo che ha

indotto il Tribunale di Ascoli Piceno a provocare l'incidente in esame

è disattesa dal dominante orientamento esegetico che, prendendo le

mosse dalla C. cost. 116/1969 resa nella contigua materia delle

malattie professionali, è da vario tempo avviato nel senso che il

termine prescrizionale di tre anni prende a decorrere dalla

manifestazione del danno provocato dall'infortunio. Ne segue che la

questione sollevata dal giudice a quo va dichiarata infondata in quanto

l'art. 112 comma primo è da interpretare in guisa tale che il termine

triennale prenda a decorrere dalla data della manifestazione del danno

provocato dall'infortunio.

6. - La giurisprudenza dell'organo giudiziario, cui nel campo delle

norme sottordinate compete il magistero della nomofilachia, ha a chiare

note rescritto che il tema della prescrizione della azione diretta a

conseguire le prestazioni assicurative dovute per infortuni sul lavoro

e malattie professionali è dominato dal solo art. 112 comma primo e

pertanto non residua spazio per l'art. 2943 comma primo e quarto c.c.,

per modo che infortunati sul lavoro e affetti da malattie professionali

possono interrompere il corso della prescrizione sol con domanda

giudiziale di esercizio dell'azione e non anche con ogni altro atto che

valga a costituire in mora il debitore.

Le possibilità in minor misura riservate a infortunati e affetti

da malattie professionali rispetto ai creditori per altri titoli non

costituiscono di per sé violazione del principio di eguaglianza

perché l'esigenza di non ritardare oltre il triennio l'accesso alla

giustizia è giustificata dalla necessità di non rendere più ardua,

se non impossibile, la ricerca dei fatti e la ricostruzione delle

situazioni nelle quali si sostanziano infortuni sul lavoro e malattie

professionali: peculiarità che non si riscontrano nella generalità

dei rapporti credito-debitori.

Ma se violazione del principio di eguaglianza non era lecito

ipotizzare nei primi anni di applicazione del testo unico del 1965, in

cui ben sarebbesi potuto replicare all'infortunato sul lavoro e

all'affetto da malattia professionale che lasciasse trascorrere il

triennio senza proporre domanda giudiziale: "chi è causa del suo mal

pianga se stesso", il rito speciale del lavoro introdotto dalla l. 11

agosto 1973, n. 533, con separare l'imploratio iudicis offici dalla

vocatio in ius e con subordinare la notificazione al convenuto del

ricorso introduttivo del giudizio alla prolazione del decreto pretorile

di fissazione dell'udienza di discussione - separazione non svuotata di

pratico contenuto per impossibilità di anticipare con gli strumenti

interpretativi previsti nell'art. 12 d. prel. c.c. al primo elemento

della fattispecie a formazione successiva nella quale s'inquadra la

domanda giudiziale descritta nel rito speciale del lavoro - vieta di

addossare all'infortunato sul lavoro e all'affetto da malattia

professionale i tempi della prolazione del decreto pretorile di

fissazione dell'udienza di discussione, in difetto del quale non si

può effettuare la vocatio in ius.

Niun dubbio che, se questa Corte non sancisse la parziale

incostituzionalità dell'art. 112 comma primo nei termini del

dispositivo che va a dettare, il trattamento riservato agli infortunati

sul lavoro e agli affetti da malattie professionali sarebbe in notevole

grado deteriore rispetto a quello della comune dei creditori: da un

lato sarebbe ad essi preclusa la utilizzazione dei mezzi stragiudiziali

previsti nell'art. 2943 comma primo e quarto c.c. e dall'altro lato

sarebbero astretti ad integrare la propria iniziativa giudiziale con la

fissazione, da parte dell'adito pretore, della udienza di discussione

tra la quale - dispone il novellato art. 415 comma quarto c.p.c. - e

la notificazione del ricorso al convenuto "non devono decorrere più di

sessanta giorni".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 450/1979 e 358/1982,

a) dichiara non fondata la questione di legittimità

costituzionale, sollevata dal Tribunale di Ascoli Piceno, in

riferimento all'art. 38, comma secondo Cost., con ordinanza in

epigrafe, dell'art. 112 comma primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) interpretato nel

senso che l'azione per conseguire le prestazioni assicurative si

prescriva nel termine di tre anni decorrente nell'ipotesi in cui il

danno si manifesti in tempo successivo all'evento dal tempo della

manifestazione del danno e non dal tempo dell'infortunio;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 comma

primo d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede

che il termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire le

prestazioni assicurative sia interrotto a far tempo dalla data del

deposito del ricorso introduttivo della controversia, effettuato nella

cancelleria dell'adito pretore, e seguito dalla notificazione del

ricorso e del decreto pretorile di fissazione dell'udienza di

discussione.

Così deciso, in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:129 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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