I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'istituto assicuratore anticipatamente con le modalita' e nei termini di cui agli articoli 44 - cosi' come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti, per la durata di un anno solare o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo delle retribuzioni che si presume saranno corrisposte dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi. La determinazione del premio anticipato e' effettuata come segue:

  • a)per il primo pagamento del premio, afferente al periodo assicurativo decorrente dall'inizio dell'attivita' al 31 dicembre, e per il pagamento del premio del primo anno solare successivo, in base alle retribuzioni presunte dichiarate nella denuncia di esercizio;
  • b)per il pagamento delle rate di premio degli anni solari successivi al primo anno solare intero, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno precedente, che si considerano come presunte. Il datore di lavoro provvede direttamente al calcolo delle rate di premio anticipato relative agli anni solari sulla base delle retribuzioni presunte. Entro il 31 dicembre l'Istituto assicuratore rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalita' telematiche sul proprio sito istituzionale. L'Istituto con proprio provvedimento, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce le modalita' di fruizione del servizio di cui al secondo periodo. 83 Il datore di lavoro deve comunicare all'Istituto assicuratore, entro il termine del 20 febbraio previsto per il pagamento della rata premio anticipata e della regolazione premio relativa al periodo assicurativo precedente, l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte durante detto ultimo periodo, salvo i controlli che l'Istituto creda di disporre. In caso di cessazione dell'attivita' assicurata nel corso dell'anno, la citata comunicazione dovra' essere effettuata entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla cessazione stessa, contestualmente all'autoliquidazione del premio. 67 80 83 La regolazione del premio alla scadenza del periodo assicurativo e' calcolata dal datore di lavoro in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte durante l'anno e versata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 44, cosi' come modificato dal successivo punto 2). Il datore di lavoro che preveda di erogare, nel periodo di tempo per il quale deve essere anticipato il premio, retribuzioni inferiori a quelle effettivamente corrisposte nell'anno precedente, puo' calcolare la rata premio sul minore importo presunto e deve darne comunicazione motivata entro il 20 febbraio all'Istituto assicuratore, ai fini di eventuali controlli. 83 Se durante il periodo di tempo per il quale e' stato anticipato il premio o contributo l'Istituto assicuratore accerta che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte supera quello delle retribuzioni presunte in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'Istituto assicuratore medesimo puo' richiedere il versamento di un'ulteriore quota di premio o contributo. In caso di mancato invio della dichiarazione delle retribuzioni entro i termini di cui al comma 4, l'Istituto assicuratore puo' o procedere direttamente all'accertamento delle retribuzioni, addebitando al datore di lavoro le spese sostenute per l'accertamento stesso, o effettuare la liquidazione del premio dovuto, sia per la regolazione sia per la rata anticipata, in base al doppio delle retribuzioni presunte dell'ultimo periodo assicurativo. Restano impregiudicati i diritti dell'Istituto assicuratore sia per il premio sia per le sanzioni civili, anche nel caso che da successivi accertamenti risultasse dovuto un premio superiore a quello gia' richiesto o riscosso.
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38

67

Il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Limitatamente all'anno 2000 i termini stabiliti dall'articolo 28, quarto comma, e dall'articolo 44, secondo comma, del testo unico, e successive modificazioni, sono prorogati al 16 marzo".

D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50

80

Il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 50 ha disposto (con l'art. 2, comma 3) che "Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

83

con decorrenza dal 1 gennaio 2019

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1125) che "Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresi' differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 222/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    L'attribuzione all'INAIL - in caso di omissione da parte del datore di lavoro della comunicazione tempestiva circa l'ammontare delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti - della facolta` di scelta discrezionale tra la liquidazione del premio dovuto in base al doppio delle retribuzioni presunte e l'accertamento effettivo delle retribuzioni stesse, non viola il principio di eguaglianza poiche` tutti i datori di lavoro inadempienti si trovano, senza alcuna discriminazione, di fronte alla medesima scelta alternativa da parte dell'Istituto. L'eventuale uso arbitrario o difforme del potere discrezionale non riguarda il giudizio sulla legittimita` costituzionale della norma, ma e` invece certamente sindacabile in sede giurisdizionale ordinaria, come questa Corte ha piu` volte statuito, ne` si puo` ritenere che la sopravvenuta l. 10 maggio 1982, n. 251 (art. 14) abbia riconosciuto in via di interpretazione autentica, il carattere sanzionatorio della norma impugnata. (Infondatezza nei sensi di cui in motivazione della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 28, ultimo comma, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - cfr. SS. nn. 88/1962; 32, 55, 141/1969

    Art. 28 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 173/1976

    Questione infondata
    14 luglio 1976

    In forza del principio della personalità della pena, ognuno può essere chiamato a rispondere penalmente solo per fatto proprio; tuttavia, colui al quale la legge penale impone obblighi specifici, legittimamente può essere chiamato a rispondere dell'inadempienza di tali obblighi, quando tra la sua omissione e l'evento determinato in via immediata dal fatto altrui, sussista un nesso di causalità materiale, al quale si accompagni un nesso psichico sufficiente a conferire alla condotta il connotato della responsabilità. Ne consegue che le disposizioni in materia di assistenza e previdenza dei lavoratori, di cui agli artt. 11, secondo comma, e 36, primo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138; 23, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218; 82, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797; 11 della legge 14 febbraio 1963, n. 60; 20, n. 2, 28, 44, 50, primo comma, e 195 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, vanno interpretate nel senso che il titolare dell'impresa dovrà rispondere penalmente dell'omesso pagamento dei contributi assicurativi da parte delle persone a ciò preposte, solo ove abbia omesso di esercitare i controlli necessari ad impedire l'inadempimento di tale obbligo. E spetta ai giudici di merito accertare caso per caso se l'omesso pagamento dei contributi sia o meno ricollegabile alla mancanza di diligenza da parte del datore di lavoro per non aver controllato che gli adempimenti affidati a terzi siano stati puntualmente osservati. Pertanto, non è fondata - in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. - la questione di legittimità costituzionale delle suindicate disposizioni, sollevata sotto il profilo che esse violerebbero il principio della personalità della pena, non prevedendo che delle varie omissioni contemplate siano chiamate a rispondere penalmente, non già il titolare dell'impresa, ma i dipendenti o altri soggetti, ancorché estranei all'azienda, qualora sia stata loro attribuita nell'ambito delle rispettive competenze, l'osservanza e l'adempimento degli obblighi che, in tema di versamento degli oneri assicurativi, farebbero capo allo stesso titolare. Cfr.: sent. n. 3 del 1956.

    Art. 20 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 28 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 44 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 50 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 24 settembre 2015 al 1 gennaio 2019.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 30 dicembre 2018, n. 145

    La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 1125) che "Per consentire l'applicazione delle nuove tariffe di cui al comma 1121 a decorrere dal 1° gennaio 2019, il termine del 31 dicembre previsto dall'articolo 28, terzo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' differito, per il 2019, al 31 marzo dello stesso anno. Per il medesimo anno sono altresi' differiti al 16 maggio 2019 i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e sesto comma, e di cui all'articolo 44, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di pagamento del premio in quattro rate ai sensi del citato articolo 44 del testo unico, come integrato dall'articolo 55, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio del medesimo anno".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art28 · fonte del testo

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