E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti. L'obbligo dell'assicurazione ricorre altresi' quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati anche in via transitoria o non servano direttamente ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che forma oggetto di detti opifici o ambienti, ovvero siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento. L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette ai lavori:

  • 1)di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, di formazione di elementi prefabbricati per la realizzazione di opere edili, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;
  • 2)di messa in opera, manutenzione, riparazione, modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;
  • 3)di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in galleria;
  • 4)di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;
  • 5)di costruzione, manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie o al loro esercizio;
  • 6)di produzione o estrazione, di trasformazione, di approvvigionamento, di distribuzione del gas, dell'acqua, dell'energia, elettrica, compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche e radiotelegrafiche, telefoniche e radiotelefoniche e di televisione; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;
  • 7)di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;
  • 8)per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;
  • 9)per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' di posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;
  • 10)di carico o scarico;
  • 11)della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;
  • 12)della pesca esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca comunque esercitata delle spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;
  • 13)di produzione, trattamento, impiego o trasporto di sostanze o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito e vendita di dette sostanze o prodotti; sono considerate materie infiammabili quelle sostanze che hanno un punto di infiammabilita' inferiore a 125° C e, in ogni caso, i petroli greggi, gli olii minerali bianchi e gli olii minerali lubrificanti;
  • 14)di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;
  • 15)degli stabilimenti metallurgici e meccanici, comprese le fonderie;
  • 16)delle concerie;
  • 17)delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;
  • 18)delle miniere, cave e torbiere e saline, compresi il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;
  • 19)di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;
  • 20)di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;
  • 21)dei pubblici macelli o delle macellerie;
  • 22)per l'estinzione di incendi, eccettuato Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • 23)per il servizio di salvataggio;
  • 24)per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;
  • 25)per il servizio di nettezza urbana;
  • 26)per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici e negli acquari;
  • 27)per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e teatrali 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nei casi di cui al n. 5) dell'art. 4.31 86 Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle maschine, apparecchi o impianti suddetti. Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale. Sono altresi' considerate addette ai lavori di cui ai numeri da 1) a 28) del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4, sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori complementari o sussidiari. L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso familiare o privato. Non rientrano nell'assicurazione del presente titolo le attivita' di cui al presente articolo quando siano svolte dall'imprenditore agricolo per conto e nell'interesse di aziende agricole o forestali, anche se i lavori siano eseguiti con l'impiego di macchine mosse da agente inanimato, ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, le quali ricadono in quelle tutelate dal titolo secondo del presente decreto.14192954
Gli interventi su questo articolo(6)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale con sentenza 25 marzo-7 aprile 1981 n. 55( in G.U. 1a s.s. 15/04/1981 n. 105) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico, nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cosi' come disciplinata dal titolo primo del testo unico."

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 30 dicembre 1985 n. 369 (in G.U. 1a s.s. 08/01/1986 n. 1) ha dichiarato l'illegittimita' Costituzionale "degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"), nelle parti in cui non prevedono le assicurazioni obbligatorie a favore del lavoratore italiano operante all'estero alle dipendenze di impresa italiana."

Corte Costituzionale

29

La Corte Costituzionale con sentenza 7 - 26 luglio 1988 n. 880 ( in G.U. 1a s.s. 03/08/1988 n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero."

Corte Costituzionale

31

La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 21 marzo 1989 n. 137 (in G.U. 1a s.s. 29/03/1989 n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 1, terzo comma, numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4, numero 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli."

D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38

54

Il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla L. 23 aprile 2009, n. 38 ha disposto (con l'art. 12-bis) che "Gli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si interpretano nel senso che le disposizioni ivi contenute non si applicano al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che rimangono disciplinate dai rispettivi ordinamenti, fino al complessivo riordino della materia. "

D.L. 4 maggio 2023, n. 48

86

Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

Testo vigente dal 5 maggio 2023

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗ e ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 137/1989

    Ha colpito questo articolo
    21 marzo 1989

    I ballerini e i tersicorei non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi degli artt. 1, terzo comma, n. 27, e 4, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in quanto non prestano "opera manuale" in senso stretto. Ma la limitatezza della definizione di "opera manuale" desumibile dalla legge, legata all'originaria esigenza di proteggere gli operai addetti a macchine, appare contraddittoria e ingiustificata in un contesto normativo che ammette una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego di macchine (art.1, terzo comma, nn. 1-28, d.P.R. n. 1124/1965). L'assicurabilità del rischio va invece sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso, e, qualora talune attività siano assicurate in quanto espongono ad un dato rischio obbiettivo, come quelle di allestimento, prova od esecuzione di pubblici spettacoli (art. 1, terzo comma, n. 27), non può, senza offesa degli artt. 3 e 38 Cost., non stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono allo stesso rischio. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 1, terzo comma, n. 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n 1124, in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i tersicorei addetti all'allestimento , alla prova o all'esecuzione di pubblici spettacoli. - Cfr. Sentt. n.55/1981; n. 221/1985; n. 256/1986; n. 476/1987.

    Art. 1 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 880/1988

    Ha colpito questo articolo
    26 luglio 1988

    INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI La legge-quadro sull'artigianato 8 agosto 1983, n. 443 ha previsto, quale requisito per la qualificazione di "artigiano", che il titolare dell'impresa non limiti il suo apporto alla organizzazione e direzione commerciale della stessa, ma svolga anche attività manuale, partecipando al processo produttivo, sicché il suo lavoro abbia carattere determinante. Dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di più, dalla prevalenza di questo nell'attività dell'artigiano, discende l'impossibilità di negare ad essa la tutela assicurata al lavoro dai precetti costituzionali, rimanendo indifferente il fatto che esso si svolga all'estero: il luogo di lavoro non può far venir meno - come già chiarito dalla sentenza della Corte n. 369 del 1985 - le ragioni della tutela assicurativa, specie per la specifica previsione della norma costituzionale (art. 35 Cost.). Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., gli artt. 1 e 4 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui delimitano al territorio dello Stato italiano la efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'I.N.A.I.L. a favore degli artigiani. - S.n. 369/1985.

    Art. 1 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 55/1981

    Ha colpito questo articolo
    7 aprile 1981

    Atteso il processo storico di espansione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, il legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione dell'assicurazione da un lato agli addetti ai lavori per l'esecuzione di pubblici spettacoli, dall'altro alle guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca, non ha con pari perspicacia avvertito che non diverso trattamento dovesse razionalmente riservarsi a persone, che, come i cassieri in contatto con il pubblico, nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici ecc., incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie giurate (tuttoche` addette alla sorveglianza di riserve di caccia e pesca). È pertanto costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 38 Cost., l'art. 1 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 in relazione al successivo art. 4, n. 1, nella parte in cui non comprende nelle previsioni di cui al comma 3 dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese, i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, cosi` come disciplinata dal titolo primo del testo unico.

    Art. 1 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 4 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 5 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 25 aprile 2009 al 5 maggio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 4 maggio 2023, n. 48

    Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che allo scopo di valutare l'impatto dell'estensione della tutela assicurativa degli studenti e degli insegnanti, esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024, l'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 si applica anche allo svolgimento delle attivita' di insegnamento-apprendimento nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art1 · fonte del testo

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