Corte costituzionale

Sentenza n. 880/1988

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 26/07/1988 · relatore Francesco Greco

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno

1987 dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra

Ravallo Giovanni e l'INAIL, iscritta al n. 379 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37,

prima serie speciale dell'anno 1987;

Visto l'atto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore

Francesco Greco;

Uditi l'avv. Carlo Monaco per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato

Pier Giorgio Farina per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso al Pretore di Pistoia, Ravallo Giovanni

conveniva in giudizio l'INAIL deducendo che, quale artigiano

esercente attività di fabbricazione di carpenteria meccanica, mentre

si trovava a Riad (Arabia Saudita) per procedere al montaggio di

serre metalliche, aveva subito un infortunio sul lavoro. Richiedeva,

pertanto, che tale infortunio fosse riconosciuto indennizzabile ai

sensi del d.P.R. n. 1124 del 1965 e reclamava le relative prestazioni

assicurative.

Il giudice adito rigettava la domanda in considerazione del fatto

che l'infortunio era avvenuto all'estero, in Paese non legato con

l'Italia da convenzioni dirette a regolare i reciproci rapporti di

protezione sociale e che nella specie non poteva trovare applicazione

la sentenza di questa Corte n. 369 del 1985, concernente la tutela

assicurativa anti- infortunistica di lavoratori subordinati operanti

all'estero e non anche dei lavoratori autonomi come il ricorrente.

Il Tribunale di Pistoia, adito in sede di appello dal Ravallo,

ritenutane la rilevanza in ragione del suddetto oggetto del giudizio,

sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4

del cit. d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui delimitano al

territorio dello Stato italiano l'efficacia dell'assicurazione

obbligatoria esercitata dall'INAIL nei confronti degli artigiani.

Assumeva violati gli artt. 35 e 38 Cost. posto che il lavoro italiano

all'estero, secondo quest'ultimo precetto, va tutelato "in tutte le

sue forme ed applicazioni" e, pertanto, senza possibilità di

distinguere fra lavoro autonomo e lavoro subordinato; e che tale

distinzione è ignota anche all'art. 38 Cost., nella parte in cui

riconosce al lavoratore vittima di infortunio il diritto a mezzi

adeguati di sussistenza.

2. - L'ordinanza, emessa il 3 giugno 1987, ritualmente comunicata

e notificata ed iscritta al n. 379/87 R.O., è stata altresì

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituito

l'INAIL, senza prendere espressa posizione circa la fondatezza o non

della questione ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, la

quale ha concluso nel senso dell'infondatezza della questione stessa. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Pistoia dubita della legittimità

costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

nella parte in cui limitano al territorio dello Stato italiano

l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, nei confronti

degli artigiani, in riferimento agli artt. 35 e 38 Cost., i quali

tutelano il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e, in

particolare, il lavoro italiano all'estero e riconoscono, inoltre,

per il lavoratore vittima di infortunio, la garanzia di adeguati

mezzi di sussistenza.

2. - La questione è fondata.

Questa Corte (sent. n. 369 del 1985) ha già ritenuto

l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, per violazione dell'art. 35 Cost., nelle parti

in cui non estendono l'efficacia delle assicurazioni obbligatorie ai

rapporti tra imprese e lavoratori italiani che si svolgono in Stati

esteri con i quali l'Italia non ha stipulato convenzioni

internazionali di sicurezza sociale conformi alla propria

Costituzione.

La Corte ha osservato che l'art. 35 Cost., secondo cui la

Repubblica tutela il lavoro italiano all'estero, contiene un precetto

che non si presta ad alcuna elusione, distorsione o dilazione; e che

tale principio è uno dei valori fondamentali sanciti dalla

Costituzione, la cui violazione, se denunciata, deve essere

riconosciuta e sanzionata, non potendo eventuali inconvenienti

giustificare la carenza di protezione sociale per il lavoratore

italiano che svolga all'estero la propria attività.

Successivamente alla detta sentenza è stato emanato il d.l. 31

luglio 1987, n. 317, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 398, e

recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti

nei Paesi extracomunitari, il quale ha previsto (art. 1)

l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali per detti lavoratori,

la cui attività si svolga in Paesi con i quali non sono in vigore

accordi di sicurezza sociale. La previsione riguarda, unitamente alla

specifica disciplina del rapporto assicurativo, i soli lavoratori

subordinati, dipendenti da datori di lavoro italiani o stranieri

(artt. 2, 2-bis, 3, 4, 5 e 6) e non invece gli artigiani.

Per questi ultimi, se lavorano in Italia, l'obbligo

dell'assicurazione contro gli infortuni è sancito dal d.P.R. n. 1124

del 1965, il cui art. 4, tra le persone assicurate, comprende anche

gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle

rispettive imprese.

Ora, per quanto riguarda la tutela degli artigiani che lavorano

all'estero, in Paesi extracomunitari, ritiene la Corte che valgano le

stesse considerazioni formulate in precedenza, con la già citata

sentenza n. 369 del 1985, per i lavoratori dipendenti.

Invero, la figura dell'artigiano è più affine a quella del

lavoratore che a quella dell'imprenditore: secondo l'indirizzo

giurisprudenziale costante, anche della Corte di cassazione,

formatosi nella vigenza della legge 25 luglio 1956, n. 860, ritenuta

integrativa dell'art. 2083 cod. civ., nell'impresa artigiana il

lavoro professionale anche manuale del titolare dell'impresa, con

l'ausilio di quello di familiari e dipendenti, ha carattere di

stabilità, continuità e prevalenza, in relazione alla struttura

organizzativa ed alle esigenze economiche e produttive dell'impresa

stessa, mentre la qualificazione di "artigiano" va esclusa se il

lavoro del titolare sia solamente occasionale ovvero

quantitativamente e qualitativamente limitato.

La più recente legge- quadro sull'artigianato, 8 agosto 1983, n.

443, che ha abrogato la legge n. 860 del 1956, disciplinando ex novo

la materia, ha previsto che l'attività del titolare dell'impresa

deve necessariamente essere di natura anche manuale e che

l'imprenditore artigiano non deve limitare il suo apporto

all'organizzazione e alla direzione commerciale dell'impresa, cioè

allo svolgimento di funzioni amministrative e di collocazione del

prodotto, ma deve partecipare al processo produttivo, sicché il suo

lavoro deve avere carattere determinante e non essere meramente

accidentale.

In altri termini, il lavoro dell'artigiano prevale sul capitale.

L'apporto del titolare al processo produttivo, e cioè alla

lavorazione e alla produzione vera e propria, deve risultare

prevalente, sia pur senza escludere un impegno nell'area tecnica,

amministrativa e commerciale dell'impresa.

Il relativo accertamento, esteso anche al requisito della

sussistenza del carattere manuale del titolare dell'impresa, nelle

controversie in cui sia contestata la qualità di artigiano, è

demandato al giudice di merito.

Ora, dalla sussistenza dell'elemento "lavoro" e, per di più, dal

carattere di prevalenza di questo, discende l'impossibilità assoluta

di negare la protezione al lavoro stesso assicurata dai precetti

costituzionali, ivi compresa, anzitutto, quella di cui all'art. 35

che concerne non solo tutte le varie forme ed applicazioni

dell'attività lavorativa, ma, in particolare, quella che si svolge

all'estero. E nemmeno può negarsi l'applicazione delle norme di

sicurrezza sociale dettate dall'art. 38 Cost., per cui il cittadino

inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha

diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale nonché quello a

che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di

vita in caso di infortunio, oltre che di malattia, invalidità e

vecchiaia.

È indifferente, ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni,

che interessa la fattispecie, il fatto che il lavoro si svolga

all'estero.

Il luogo del lavoro, se posto al di fuori dei confini dello Stato,

non può in alcun modo far venir meno le ragioni della tutela

assicurativa, specie per la specifica previsione della norma

costituzionale (art. 35 Cost.). Ed indifferente rimane, altresì, la

circostanza, posta in luce dalla difesa dell'autorità intervenuta,

che la scelta di detto luogo sia stata frutto di una libera

determinazione dell'artigiano, la quale, del resto, può sussistere

anche per il lavoratore dipendente, cui pure è stata concessa la

detta tutela.

Pertanto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli

artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui

delimitano al territorio dello Stato italiano l'efficacia

dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'INAIL a favore degli

artigiani.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non prevedono

l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che

lavorano all'estero.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:880 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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