I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1 occupano persone tra quelle indicate nell'art. 4.35 Agli effetti del presente titolo, sono inoltre, considerati datori di lavoro: le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa', anche di fatto, comunque denominata, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n. 7) dell'art. 4; le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco; trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle navi o coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione e alla pesca marittima; le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo, non assunti direttamente dagli armatori; le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti delle persone nei limiti di cui all'art. 4, n. 5); le case di cura, gli ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 8); gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti delle persone e nei limiti di cui all'art. 4, n. 9); gli appaltatori e i concessionari di lavori, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici. Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercire da loro incaricati. I prestatori d'opera occupati in violazione dei divieti posti dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, da datori di lavoro di cui al presente articolo, sono considerati i tutti gli effetti del presente decreto alle dipendenze del datore di lavoro che abbia effettivamente utilizzato le loro prestazioni. L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscano complessivamente, anche se non contemporaneamente, piu' di tre persone nei lavori previsti dall'art. 1 del presente decreto. Si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 1; di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, nonche' di rifinitura, pulitura, ornamento delle opere stesse, eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili o di scale; di scavo a cielo aperto o in sotterraneo; di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine; di servizio di vigilanza privata; di allevamento, riproduzione e custodia di animali; di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento ed esercizio di parchi di divertimento.51

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

35

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbraio-2 marzo 1990 n. 98 (in G.U. 1a s.s 07.03.1990 n. 10) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attivita' previste dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri."

Corte Costituzionale

51

La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 10 maggio 2002 n. 171 ( in G.U. 1a s.s. 15.05.2002 n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perche' chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attivita' previste dall'art. 1 del medesimo testo unico."

Testo vigente dal 16 maggio 2002

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 9, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 171/2002

    Ha colpito questo articolo
    10 maggio 2002

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgono attività previste dall’art. 1 del medesimo testo unico. La mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori a fronte di quella accordata ad altri prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio è infatti fonte di disparità di trattamento. - Cfr.sentenza n. 98/1990 e sentenze n. 476/1987, n. 160/1990 e n. 332/1992 che applicano la stessa “ratio decidendi”. E ancora, sentenza, n. 137/1989.

    Art. 4 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 9 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 1 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 98/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 marzo 1990

    Il sistema delle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, teso alla protezione la più ampia del rischio indotto da determinate lavorazioni, implica come unico presupposto di operatività della garanzia e quindi come unico criterio per l'individuazione dei destinatari della medesima, l'esposizione al rischio in parola, anche in via di mera correlazione ambientale. La norma che limita la copertura assicurativa ai soli lavoratori addetti alle lavorazioni protette gestite dal proprio datore di lavoro, escludendone quelli non dipendenti dal detto titolare, anche se tenuti verso altri a prestare la propria opera in correlazione alle dette lavorazioni e nel luogo in cui esse si svolgono, restringe illegittimamente l'ambito di applicabilità della garanzia in contrasto con le finalità del sistema come perseguite a favore della generalità dei soggetti esposti al medesimo rischio. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 9, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano persone fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri. (Fattispecie riferita al cosiddetto "assistente contrario", vale a dire colui che sia investito della vigilanza su una lavorazione protetta, non già dal titolare del processo produttivo bensì da altro soggetto interessato, per rapporti intercorrenti con il titolare, al corretto svolgimento della lavorazione in vista della bontà dei suoi risultati). - S. nn. 206/1974, 221/1985, 256/1986, 476/1987 e 137/1989

    Art. 9 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 1 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 372/1988

    Questione infondata
    31 marzo 1988

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2947, terzo comma, cod. civ.; 10, quinto comma, 11 e 112, quinto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dai Tribunali di Pescara e di N…

    Art. 2947 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2002

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1990 al 16 maggio 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 6 - 10 maggio 2002 n. 171 ( in G.U. 1a s.s. 15.05.2002 n. 19) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati, rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perche' chiamati a ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano attivita' previste dall'art. 1 del medesimo testo unico."

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art9 · fonte del testo

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