Alle persone di cui all'art. 205 del presente decreto, addette a macchine mosse da agente inanimato ovvero non direttamente dalla persona che ne usa, spettano le prestazioni dell'assicurazione ai termini del titolo I quando siano colpite da infortunio lavorando a servizio delle dette macchine. Dette prestazioni spettano, altresi', alle persone previste all'art. 205) che, nelle condizioni di cui ai numeri di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 4, siano addette alle altre lavorazioni previste dall'art. 1, con esclusione dei quelle di cui ai numeri 7), B), 10), 13) limitatamente al deposito ed all'impiego, 14) se eseguite con meno di quattro persone, 24) e 26).21

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

21

La Corte Costituzionale con sentenza del 31 ottobre-5 novembre 1986 n. 231 (in G.U. 1a s.s. 12.11.1986 n. 53) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine."

Testo vigente dal 13 novembre 1986

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 231/1986

    Ha colpito questo articolo
    5 novembre 1986

    Va dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale qualora l'ordinanza di rimessione non risulti adeguatamente motivata in punto di rilevanza, cioè di incidenza della questione prospettata sulla definizione della controversia di merito. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - proposta in riferimento agli artt. 3 e 38, comma secondo, Cost. - dell'art. 209, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - nella parte in cui tutela e protegge contro la pericolosità delle macchine nel settore agricolo soltanto coloro che sono strumentalmente al servizio della macchina -, essendo stato l'incidente sollevato dal giudice rimettente senza risolvere (preventivamente) il contrasto, sorto tra le parti, circa le modalità in fatto dell'infortunio da cui ha avuto origine la controversia).

    Art. 209 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 351/1987

    Questione inammissibile
    29 ottobre 1987

    Qualora una questione implichi la impostazione e risoluzione di delicati problemi tecnici organizzativi ed economico-finanziari - come nel caso della richiesta estensione al settore dell'agricoltura della tutela assicurativa per le malattie professionali vigente nel settore dell'industria - sfugge al controllo di costituzionalità per la molteplicità delle soluzioni adottabili ed ogni decisione è lasciata agli istituti previdenziali, agli organi amministrativi dello Stato e al Parlamento (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 209 e 249 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non estendono al settore agricolo la tutela assicurativa apprestata per le malattie professionali nel settore dell'industria). - v. S. n. 230/1987.

    Art. 3 cost. · Art. 209 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 249 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 13 novembre 1986

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1965 al 13 novembre 1986.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza del 31 ottobre-5 novembre 1986 n. 231 (in G.U. 1a s.s. 12.11.1986 n. 53) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 209 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui non prevede che spettano le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria ai termini del Titolo I (L'assicurazione infortuni e malattie professionali nell'industria) dello stesso d.P.R. anche ai lavoratori agricoli comunque addetti all'utilizzazione delle macchine."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art209 · fonte del testo

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