Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1989

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 21/03/1989 · relatore Aldo Corasaniti

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27 gennaio

1988 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra

Bindelli Laura e l'Ente autonomo teatro comunale ed altro iscritta al

n. 417 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale dell'anno

1988;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.A.I.L. nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Vittorio Lai per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello

Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da Bindelli Laura, tersicorea di fila

presso il corpo di ballo del Maggio Musicale Fiorentino, contro

l'Ente autonomo Teatro Comunale di Firenze e contro l'I.N.A.I.L., al

fine di ottenere la condanna dell'Ente ad assicurarla presso

l'Istituto, e di quest'ultimo a corrisponderle la rendita per

l'inabilità permanente derivatale da un infortunio verificatosi

durante la preparazione di uno spettacolo, il Pretore di Firenze, con

ordinanza emessa il 27 gennaio 1988, ha sollevato d'ufficio questione

di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 35,

comma primo, e 38, commi primo e secondo, Cost., degli artt. 1 e 4

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non prevedono

l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

a favore dei ballerini e tersicorei.

Osserva l'ordinanza che tra i soggetti ricompresi

nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro non figurano i

ballerini e tersicorei, poiché trattasi di lavoratori non addetti,

né in via permanente né in via transitoria, a macchine, apparecchi

e impianti, ovvero occupati in opifici e ambienti organizzati per

lavorazioni che comportino l'impiego di tali macchine o apparecchi

(art. 1, commi primo e secondo, d.P.R. n. 1124 del 1965), né addetti

ai lavori di allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli,

essendo queste attività protette in quanto comportino comunque

l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti ovvero in quanto

siano comunque collegate, anche spazialmente, con ambienti in cui gli

attrezzi suddetti trovano utilizzazione, come si evince dai commi

quarto e quinto dell'art. 1 cit. nonché, sopratutto, dalla

esclusione dall'assicurazione contro gli infortuni, prevista dallo

stesso art. 1, al n. 27, delle persone "addette ai servizi di sala

dei locali cinematografici e teatrali", persone, queste, le quali

evidentemente sono state escluse dall'obbligo assicurativo in

considerazione del fatto che, di norma, la loro attività lavorativa

non implica l'uso di strumenti o apparecchi pericolosi né la

permanenza in locali in cui questi ultimi vengono utilizzati.

I lavoratori svolgenti mansioni di ballerini e tersicorei non

possono neppure farsi rientrare tra coloro che, ricompresi

nell'assicurazione, svolgono "in modo permanente o avventizio...

opera manuale retribuita" (ex art. 4, comma primo, n. 1, d.P.R. n.

1124 del 1965), essendo la loro attività caratterizzata sì da una

notevole gestualità, ma che si inquadra non nell'ambito della

manualità pura e semplice, che di regola comporta l'uso di attrezzi

e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro, quanto piuttosto

nell'ambito delle manifestazioni artistiche, essendo indubbio che il

movimento del corpo e, dunque, i gesti delle mani e dei piedi

costituiscono, nell'attività dei lavoratori in questione, non un

mezzo per l'esecuzione di una attività di lavoro, ma l'attività

lavorativa stessa.

Neppure può trovare applicazione il disposto del sesto comma

dell'art. 1 citato, che considera addette ai lavori di cui ai nn. da

1 a 28 dello stesso articolo e, perciò, soggette all'assicurazione

de qua, le persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 4,

sono comunque occupate dal datore di lavoro anche in lavori

complementari o sussidiari, stante la già detta impossibilità di

ricomprendere tra le persone assicurate di cui all'art. 4 i ballerini

e tersicorei, nonché l'illogicità di considerare la loro attività

come complementare o sussidiaria rispetto a quella sicuramente

assicurabile, prestata da altri lavoratori (ad es. gli elettricisti)

per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli,

dovendosi, al contrario, ritenere che il rapporto attività

principale - attività complementare si risolva in maniera inversa.

In conclusione, ad avviso del giudice a quo i lavoratori in

questione non risultano assicurabili, per l'attività da loro svolta,

contro gli infortuni sul lavoro, ma tale discriminazione appare

lesiva del princìpio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., posto

che gli artt. 1 e 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965 finiscono per

disciplinare situazioni sostanzialmente identiche in modo differente

e ciò senza alcuna apprezzabile giustificazione, non essendo dato di

comprendere il motivo per il quale la tutela assicurativa de qua

debba essere apprestata soltanto a favore dei lavoratori che prestino

attività manuale in senso stretto o utilizzino strumenti o

apparecchi per l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici

spettacoli, e non anche a favore di quegli altri lavoratori, quali i

ballerini e i tersicorei, che, per il medesimo fine, prestino

un'attività, non manuale, ma tipicamente gestuale e tale da poter

dar luogo ad infortuni non meno apprezzabili di quelli in ipotesi

accadibili ai primi.

Gli stessi artt. 1 e 4, nella parte in cui escludono

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i ballerini e

tersicorei, sembrano altresì in contrasto con gli artt. 35 e 38

Cost., poiché eludono il preciso compito della Repubblica di

tutelare il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35,

comma primo, Cost.) e privano i lavoratori in questione dei mezzi

necessari per far fronte, in caso di inabilità o infortunio, alle

loro esigenze di vita (art. 38, commi primo e secondo, Cost.).

2. - Si è costituito innanzi a questa Corte l'I.N.A.I.L.,

contestando la fondatezza della questione.

Osserva l'Istituto che l'attività dei ballerini si esplica

secondo modalità che legittimamente la collocano al di fuori

dell'area della protezione garantita dal d.P.R. n. 1124 del 1965,

sicché non appare violato l'art. 3 Cost.

Né sembrano lesi gli artt. 35 e 38 Cost. alla stregua dei

princìpi enunciati dalla Corte con le sentenze n. 22 del 1967, n.134

del 1971, n. 80 del 1971.

3. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo l'infondatezza

della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che proprio dall'analisi svolta

dal giudice a quo risulta che la non inclusione dei ballerini e

tersicorei tra i lavoratori che fruiscono dell'assicurazione contro

gli infortuni non dipende da una limitazione a carattere riduttivo di

quella che sarebbe la naturale area di applicazione della protezione

assicurativa.

Non essendo quindi ravvisabili, nella denunciata esclusione

dall'assicurazione, profili di irrazionalità o di obbiettiva

ingiustificabilità, mancano i presupposti per denunciare, a carico

dei ballerini e tersicorei, una discriminazione contrastante con il

princìpio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

D'altra parte, il rilievo su cui fa perno l'argomentazione del

giudice remittente, per cui l'attività gestuale tipica dei suddetti

lavoratori è tale da poter dar luogo ad infortuni non meno

apprezzabili di quelli accadibili ai prestatori di attività manuale,

si risolve, a ben vedere, in un apprezzamento circa il grado di

pericolosità e di rischio di infortunio che esula dalla verifica di

legittimità costituzionale della legge, rientrando pienamente nel

merito delle valutazioni che competono al legislatore nell'effettuare

la scelta di attuazione dei princìpi dettati dall'art. 38 Cost. per

quanto attiene alla necessità di una protezione assicurativa

specifica contro gli infortuni sul lavoro. Considerato in diritto

1. - Sono impugnati innanzi a questa Corte gli artt. 1 e 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non prevedono

l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

a favore dei ballerini e tersicorei.

Tali lavoratori dello spettacolo, infatti, ad avviso del giudice a

quo:

a) non rientrano nella previsione dell'art. 1, commi primo e

secondo, poiché essi non sono addetti, né in via permanente né in

via transitoria, a macchine, apparecchi e impianti, né occupati in

opifici o ambienti organizzati per lavorazioni che comportino

l'impiego di macchine o apparecchi, né addetti alla vendita,

presentazione pratica, o esperimento di dette macchine, apparecchi o

impianti; b) non sono ricompresi nell'ambito di applicazione

dell'art. 1, comma terzo, numero 27, poiché le attività ivi

contemplate sono protette in quanto comportino comunque

l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti, ovvero in quanto

siano comunque collegate, anche parzialmente, con ambienti in cui le

attrezzature suddette trovano utilizzazione; c) sono comunque esclusi

dall'obbligo assicurativo per difetto della condizione, posta

dall'art. 4, della prestazione di "opera manuale retribuita", dal

momento che la loro attività, pur caratterizzata da notevole

gestualità, non si inquadra nell'ambito della manualità in senso

proprio, che comporta l'uso di attrezzi e strumenti, ma rappresenta

di per sé esplicazione di attività lavorativa.

Ma siffatta esclusione, sempre ad avviso del giudice a quo,

sarebbe lesiva di vari precetti costituzionali, e precisamente:

a) dell'art. 3 della Costituzione, apparendo i ballerini ed i

tersicorei ingiustificatamente discriminati rispetto ai prestatori

d'opera manuale, a favore dei quali soltanto è apprestata la tutela

antinfortunistica, nonostante che l'attività dei primi, per la

spiccata gestualità che la contraddistingue, sia tale da esporli ad

infortuni non diversamente da quanto accade per i lavoratori che

prestino opera manuale in senso stretto;

b) degli artt. 35 e 38 della Costituzione, derivando dalla

mancata previsione dell'obbligo assicurativo l'elusione del precetto

di tutela del lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e la

sottrazione, ai lavoratori in questione, dei mezzi necessari per far

fronte, in caso di infortunio, alle loro esigenze di vita.

2. - La questione è fondata.

In effetti l'insussistenza, per i ballerini e i tersicorei,

dell'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni discende dal

combinato disposto degli artt. 1, comma terzo, numero 27, e 4, comma

primo, numero 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965.

La prima delle citate disposizioni, infatti, prevede una serie di

attività lavorative (elencate in 28 numeri) per le quali sussiste

l'obbligo assicurativo, anche indipendentemente dalla circostanza che

esse vengano eseguite con macchine, apparecchi o impianti ("anche

quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti"), in

ragione di una presunzione legislativa di pericolosità, e comprende

tra queste le attività di allestimento, prova od esecuzione di

pubblici spettacoli (numero 27).

La stessa disposizione, tuttavia, stabilisce che l'assicurazione

è obbligatoria solo per le persone che siano addette alle attività

in essa considerate "nelle condizioni previste dal presente titolo".

E tra tali condizioni rientra quella enunciata dal successivo art. 4,

comma primo, numero 1, in base al quale "sono compresi

nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio

prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale

retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione".

Orbene, se per "opera manuale" deve intendersi - come sembra

corretto intendere, pur con le estensioni operate dalla

giurisprudenza - l'impiego di attività fisica diretto al

raggiungimento di un ulteriore risultato, ne deriva che in tale

nozione non è compresa l'ipotesi di una attività fisica che integri

essa stessa un risultato produttivo, come appunto accade per quei

lavoratori dello spettacolo, i quali, attraverso il muoversi, il

gestire, il parlare, il cantare e addirittura il semplice essere

fisicamente presenti, diano vita ad uno spettacolo.

Va peraltro rilevato che la limitatezza della definizione

dell'"opera manuale" desumibile dalla legge appare un residuo della

concezione originaria dell'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro come volta a proteggere gli operai addetti a macchine,

apparecchi o impianti, in quanto particolarmente esposti al rischio

nascente dai suindicati strumenti. Ma in un contesto normativo nel

quale è già ammessa, sia pure in via di eccezione e per ipotesi

tassativamente determinate (art. 1, comma terzo, numeri da 1 a 28),

una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego

delle macchine, la limitatezza in parola è contraddittoria ed

ingiustificata, dovendosi per converso ritenere che l'assicurabilità

del rischio va sancita in relazione alla natura obbiettiva di esso,

e, soprattutto, che, qualora talune attività siano assicurate in

quanto espongono ad un dato rischio, obbiettivamente considerato, non

possa, senza offesa degli artt. 3 e 38 della Costituzione, non

stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle che espongono

allo stesso rischio (cfr. sentenze n. 476 del 1987, n. 256 del 1986,

n. 221 del 1985, nonché, in particolare, la sentenza n. 55 del

1981).

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1

del d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 4, numero 1, nella

parte in cui non comprende, nelle previsione di cui al terzo comma,

numero 27, del medesimo art. 1, i ballerini ed i tersicorei.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma,

numero 27, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), in relazione all'art. 4,

numero 1, dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra

le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i ballerini e i

tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di

pubblici spettacoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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