Corte costituzionale

Sentenza n. 171/2002

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/05/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 4 e 9

del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali),

promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 2000 dal Tribunale di

Siena nel procedimento civile vertente tra la UST-CISL di Siena e

l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro (INAIL), iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2001 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

Udito nell'udienza pubblica del 12 marzo 2002 il giudice relatore

Franco Bile;

Udito l'avvocato Adriana Pignataro per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza in data 6 novembre 2000 il Tribunale di Siena

ha sollevato - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 38 e 39 della

Costituzione - la questione di costituzionalità degli artt. 4 e 9

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui, rispettivamente, non

comprendono i sindacalisti tra le "persone assicurate" e le

associazioni sindacali tra i "datori di lavoro", con particolare

riguardo ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali

(provinciali o nazionali), collocati in aspettativa non retribuita ai

sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla

tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà

sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul

collocamento), e svolgenti attività sindacale con esposizione al

medesimo rischio professionale di altre categorie di lavoratori

specificatamente tutelate.

L'ordinanza è stata resa nel corso di un giudizio di opposizione

proposto da un'organizzazione sindacale contro il decreto ingiuntivo

emesso nei suoi confronti, sulla base di un verbale di accertamento

dell'INAIL, per il pagamento di premi assicurativi non corrisposti (e

delle relative sanzioni), relativamente a lavoratori collocati in

aspettativa e svolgenti presso la stessa organizzazione un'attività

protetta in quanto rischiosa.

Il giudice rimettente rileva che l'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del

1965 comprende nell'assicurazione, in presenza di specifici

requisiti, lavoratori subordinati, lavoratori autonomi (artigiani),

soci di cooperative ed altre categorie; e ritiene che non si possa in

via interpretativa annoverare i sindacalisti tra le "persone

assicurate" di cui al citato articolo, e le associazioni sindacali

tra i "datori di lavoro" di cui all'art. 9.

Peraltro, a suo avviso, la tendenza evolutiva dell'ordinamento,

anche a seguito di interventi della Corte costituzionale, pone in

dubbio la giustizia e la razionalità dell'esclusione dalla tutela

dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali, per i quali

non impropriamente può parlarsi di lavoro sindacale, anche

considerando che essi fruiscono di un'indennità a carico

dell'organizzazione, commisurata alla retribuzione già percepita.

Circa la rilevanza, il giudice osserva che nella specie i

lavoratori in aspettativa per mandato sindacale svolgevano nella sede

provinciale dell'organizzazione sindacale un'attività, da essa

retribuita, oggettivamente protetta dalla legge, in quanto facevano

uso non occasionale di veicoli a motore personalmente condotti,

nonché di personal computers, fotocopiatrici, macchine elettriche ed

elettroniche esistenti presso l'organizzazione.

Circa poi la non manifesta infondatezza della questione, la

mancanza di tutela assicurativa di tali lavoratori è considerata dal

rimettente in contrasto con l'art. 3 Cost., per la disuguaglianza di

trattamento a fronte della tutela accordata ad altri lavoratori

prestanti la propria attività in pari condizioni di rischio; con

l'art. 2 Cost., per la lesione del diritto dell'individuo al pieno

svolgimento della propria personalità nella forma dell'attività

sindacale, e per la possibilità che l'assenza di copertura

assicurativa ostacoli la scelta di impegno sindacale del lavoratore,

con ulteriore violazione degli artt. 18 e 39 Cost; con l'art. 38,

comma 2, Cost., che garantisce alla generalizzata categoria dei

lavoratori i mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita anche in

caso di infortunio.

2. - L'INAIL ha presentato una memoria a sostegno della

dichiarazione di fondatezza della questione, ove la normativa di cui

agli artt. 4 e 9 del d.P.R. n. 1124 del 1965 non possa ritenersi

estensibile in via interpretativa anche alla fattispecie in esame. A

suo avviso, l'attività dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche

sindacali a tempo pieno prestata sotto le direttive e per le

finalità dell'organizzazione sindacale (configurabile come

associazione privata non riconosciuta) riveste i caratteri della

collaborazione continuativa, onde i sindacalisti devono ritenersi

associati che agiscono per l'associazione, come tali coperti da

garanzia assicurativa in presenza di rischio tutelato. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Siena solleva questione di legittimità

costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella

parte in cui non comprendono tra le "persone assicurate" ed i "datori

di lavoro" rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché

chiamati a ricoprire cariche sindacali (nazionali e provinciali) e le

organizzazioni sindacali, nell'ipotesi di svolgimento, da parte dei

primi, di attività comportante esposizione a rischio professionale.

2. - La questione è fondata.

Nel sistema di cui al d.P.R. n. 1124 del 1965 il godimento della

tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali è condizionato all'esistenza congiunta di un

presupposto soggettivo e di uno oggettivo. Sotto il primo profilo

sono assicurati i soggetti compresi in una delle categorie

specificamente enumerate dall'art. 4; sotto il secondo i soggetti

così individuati devono svolgere una delle attività, protette in

quanto ritenute pericolose, indicate dall'art. 1. I datori tenuti

alla contribuzione sono poi individuati dall'art. 9 in quelli che

esercitano le attività di cui all'art. 1 ed occupano le persone di

cui all'art. 4.

Su tale sistema la Corte costituzionale è intervenuta

ripetutamente, affermando il principio secondo cui presupposto

esclusivo per la configurabilità dell'obbligo assicurativo è

l'esposizione al rischio, e ricavandone la tendenziale estensione

della garanzia a tutti i soggetti che, per ragioni di lavoro intese

in senso ampio, siano esposti ad un rischio obiettivamente riferibile

alle lavorazioni protette (sentenza n. 98 del 1990), a prescindere

dal titolo o dal regime giuridico del lavoro prestato (sentenze

n. 476 del 1987, n. 160 del 1990 e n. 332 del 1992).

In applicazione di questo principio, la Corte ha inciso

sull'art. 9, ampliando la nozione di "datore di lavoro" tenuto agli

adempimenti contributivi, in particolare escludendo che il soggetto

ad essi obbligato sia necessariamente colui che determina le

condizioni di rischio (sentenza n. 98 del 1990).

Ed ha anche esteso la portata dell'art. 4, ritenendo

ingiustificata l'esclusione, dall'elenco delle persone assicurate,

dei prestatori di attività lavorative operanti nelle stesse

condizioni di rischio di altre categorie protette (sentenze n. 476

del 1987, n. 137 del 1989, n. 332 del 1992).

Ne risulta un sistema che, comprendendo tra i beneficiari

dell'obbligo assicurativo di cui all'art. 4 non solo i lavoratori

operanti in regime di subordinazione, ma anche (a seguito dei citati

interventi di questa Corte) i collaboratori di imprese familiari e

gli associati in partecipazione, soddisfa l'esigenza della massima

estensione della tutela contro gli infortuni e le malattie

occasionate da attività di lavoro.

Parallelamente l'evoluzione legislativa ha allargato il novero

delle categorie protette, prevedendo, oltre la copertura assicurativa

degli infortuni in ambito domestico (legge n. 493 del 1999) -

l'obbligo assicurativo per i lavoratori parasubordinati e gli

sportivi professionisti (legge n. 38 del 2000, artt. 5 e 6).

3. - In tale prospettiva deve essere valutata l'attività che i

lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300

del 1970 svolgono - sotto le direttive e per le finalità

dell'organizzazione sindacale, presso cui ricoprono cariche

provinciali o nazionali - con esposizione ad un rischio

obiettivamente riferibile alle lavorazioni protette dall'art. 1 del

d.P.R. n. 1124 del 1965.

Alla stregua della ricordata giurisprudenza, la mancata

inclusione di questi soggetti tra i beneficiari dell'assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali viola

l'art. 3, primo comma, Cost.

4. - L'illegittimità di tale mancata inclusione comporta,

specularmente, l'illegittimità dell'esclusione dell'organizzazione

sindacale dai soggetti, indicati dall'art. 9 del d.P.R. n. 1124 del

1965, da considerare datori di lavoro e quindi tenuti alla

contribuzione assicurativa.

La già rilevata esigenza di tutelare il lavoro attraverso

l'estensione dell'assicurazione obbligatoria comporta infatti la

svalutazione del titolo o del regime giuridico in base al quale

l'attività sia espletata, tanto da rendere irrilevante la questione

circa la definizione della natura del rapporto in virtù del quale il

lavoratore in aspettativa agisca nell'interesse dell'organizzazione

sindacale, essendo sufficiente riscontrare il suo assoggettamento ad

un rischio professionale identico a quello di categorie protette.

5. - Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 4 e 9 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,

nella parte in cui non prevedono, tra i beneficiari della tutela

assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali e tra gli obbligati alle relative contribuzioni,

rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a

ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le

organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano

attività previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.

Rimangono assorbite le altre ragioni di censura dedotte dal

rimettente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 4 e 9 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non prevedono, tra i

beneficiari della tutela assicurativa e tra gli obbligati,

rispettivamente, i lavoratori in aspettativa perché chiamati a

ricoprire cariche sindacali (provinciali e nazionali) e le

organizzazioni sindacali per conto delle quali essi svolgano

attività previste dall'art. 1 del medesimo testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:171 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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