Corte costituzionale

Sentenza n. 221/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/10/1986 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 1,

primo e quarto comma d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 28 maggio 1980 dal Tribunale di Bologna nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra Banca Commerciale Italiana e

INAIL e INAIL contro Ditta Pelliconi e C. iscritta al n. 94 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 123 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1980 dal Tribunale di Bologna nel

procedimento civile vertente tra INAIL e C.O.I.N. Grandi Magazzini

iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 123 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Tribunale di Vercelli nel

procedimento civile vertente tra INAIL e Banca Popolare di Novara

iscritta al n. 743 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 88 dell'anno 1983;

4) ordinanza emessa il 4 giugno 1982 dal Tribunale di Vercelli nel

procedimento civile vertente tra INAIL e S.p.a. Banca Sella iscritta al

n. 744 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1983;

5) ordinanza emessa l'8 marzo 1984 dal Pretore di Roma nel

procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL

iscritta al n. 802 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 dell'anno 1984;

6) ordinanza emessa il 10 gennaio 1985 dal Pretore di Taranto nel

procedimento civile vertente tra INAIL e Credito Italiano iscritta al

n. 140 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 143 bis dell'anno 1985;

7) ordinanza emessa il 12 febbraio 1985 dal Pretore di Siena nei

procedimenti civili riuniti vertenti tra INAIL e Monte dei Paschi di

Siena ed altra iscritta al n. 199 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 bis

dell'anno 1985;

8) ordinanza emessa il 27 marzo 1985 dal Tribunale di Imperia nel

procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL

iscritta al n. 341 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 244 bis dell'anno 1985;

9) ordinanza emessa il 9 maggio 1985 dal Tribunale di Sondrio nel

procedimento civile vertente tra S.p.a. Credito Italiano e INAIL

iscritta al n. 506 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2/là s.s. dell'anno 1986.

Visti gli atti di costituzione dell'INAIL, della Banca Commerciale

Italiana, della C.O.I.N. Grandi Magazzini, della Banca Popolare di

Novara, del Credito Italiano s.p.a., del Monte dei Paschi di Siena,

nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 giugno 1986 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi gli avv.ti Paolo Spada per la Banca Commerciale Italiana,

Giangaleazzo Bettoni per la Banca Popolare di Novara, Michele

Giorgianni per il Credito Italiano, Renato Scognamiglio per il Monte

dei Paschi di Siena, Pasquale Napolitano per l'INAIL e l'Avvocato dello

Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1.1. - Con ricorso depositato il 28 marzo 1979, l'INAIL, premesso

che a seguito di sopralluogo ispettivo, effettuato da un ispettore il

17 giugno 1977, era stato accertato che la Banca Commerciale Italiana,

sede di Bologna, occupava presso i propri uffici di via Rizzoli n. 5

alcuni dipendenti addetti ad una affrancatura automatica e ad una

telescrivente senza aver provveduto ad assicurarli, e che il Min. del

Lavoro e della Previdenza Sociale non aveva adottato alcun

provvedimento sul ricorso avverso la decisione, resa sul ricorso della

COMIT avverso la diffida intimatale ai sensi dell'art. 16 d.P.R. n.

1124/ 1965 dall'Ispettorato del lavoro che lo aveva accolto dichiarando

la inassoggettabilità dei dipendenti all'obbligo assicurativo,

convenne la COMIT avanti il Pretore di Bologna, in funzione di giudice

del lavoro, che, dopo aver con sentenza non definitiva del 21 maggio

1979 respinto un'eccezione d'improcedibilità sollevata dalla convenuta

ed espletato prove per testi, dichiarò la COMIT tenuta all'obbligo

assicurativo e la condannò nelle spese con sentenza 18 dicembre 1979 -

17 gennaio 1980.

1.2. - Con ordinanza emessa il 28 maggio 1980 (pervenuta alla Corte

il 30 gennaio 1981; comunicata il 19 luglio e notificata il 17 dicembre

1980; pubblicata nella G. U. n. 123 del 6 maggio 1981 e iscritta al n.

94 R.O. 1981) sull'appello dalla COMIT proposto avverso le due sentenze

rese in prime cure il Tribunale di Bologna - sezione lavoro - ha

dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in relazione

all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e

quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone

l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o occupati

ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in concreto

alcun rischio d'infortunio.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti 1) per la COMIT gli

avv.ti Enzo Capaccioli, Francesco Berti Arnoaldi Veli e Paolo Spada

giusta delega in calce alla memoria depositata il 6 gennaio 1981, e 11)

per l'INAIL, giusta procura speciale 8 agosto 1980 per dott. Colangeli

coadiutore del not. Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Pasquale

Napolitano con deduzioni depositate il 20 novembre 1980.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 26 maggio

1981.

3. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986

hanno, sotto la stessa data dell'11 giugno 1986, depositato memorie 1)

per la COMIT gli avv.ti Francesco Berti Arnoaldi Veli, Fabio Roversi

Monaco e Paolo Spada, e 11) per l'INAIL gli avv.ti Lucio Mancini,

Pasquale Napolitano e Vittorio Lai.

Sotto la data del 24 giugno 1986 è stata depositata procura ad

litem conferita dalla COMIT all'avv. Fabio Roversi Monaco con atto 7

maggio 1984 per notar De Socio.

4.1. - Con sent. 12 - 28 marzo 1980 non notificata, il Pretore di

Bologna - sezione lavoro - respinse la domanda, con la quale l'INAIL

aveva chiesto accertarsi la sussistenza dell'obbligo della convenuta

s.p.a. COIN Grandi Magazzini assicurativo contro gli infortuni sul

lavoro per le commesse addette alla vendita che facevano talora uso dei

registratori elettrici di cassa.

4.2. - Con ordinanza emessa l'8 novembre 1980 (notificata e

comunicata il successivo 22 dicembre; pubblicata nella G. U. n. 123 del

6 maggio 1981 e iscritta al n. 95 R.O. 1981) sull'appello proposto

dall'INAIL contro la s.p.a. COIN Grandi Magazzini il Tribunale di

Bologna ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3 in

relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e

quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone

l'obbligo assicurativo di lavoratori addetti alle macchine o occupati

ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista in concreto

alcun rischio di infortunio.

5.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per la s.p.a COIN

Grandi Magazzini gli avv.ti Giuseppe Biscottini, Manlio Sargenti e

Carlo Solari giusta procura speciale in calce alle deduzioni depositate

il 5 gennaio 1981, e II) per l'INATL, giusta procura speciale 14

gennaio 1981 per notar Festa, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e Pasquale

Napolitano con deduzioni depositate il 20 febbraio 1981.

È intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 16 marzo 1981.

5.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 le

difese delle parti hanno depositato memorie sotto la stessa data

dell'11 giugno 1986.

Sotto la data del 20 giugno 1986 è stata depositata procura

rilasciata all'avv. Giangaleazzo Bettoni dalla COIN Grandi Magazzini

con atto con firma autenticata il 16 giugno 1986 per notar Longo.

6.1. - Con sent. 14 - 19 maggio 1980 il Pretore di Vercelli -

premesso che con ricorso in data 17 febbraio 1978 l'INAIL, il quale

aveva impugnato la decisione 21 gennaio 1978 dell'Ispettorato del

lavoro di Vercelli che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo

assicurativo per i dipendenti della Banca Popolare di Novara addetti

nella filiale di Vercelli a macchine elettrocontabili Olivetti - Audit,

al Ministero del lavoro che non si era pronunciato nel termine di 90

giorni di cui all'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, aveva evocato

in giudizio la Banca avanti esso Pretore di Vercelli - respinse la

domanda diretta dall'INAIL a conseguire l'accertamento della

sussistenza dell'obbligo assicurativo della convenuta.

6.2. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1982 (comunicata il 6

luglio e notificata il 6 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n.

88 del 30 marzo 1983 e iscritta al n. 743 R.O. 1982) sull'appello

proposto dall'INAIL il Tribunale di Vercelli ha dichiarato rilevante e,

per contrasto con l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo

Cost., non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965

n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori

addetti alle macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate

anche quando non sussiste in concreto alcun rischio d'infortunio.

6.3. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per l'INAIL, giusta

procura speciale 9 novembre 1982 per notar Festa, gli avv.ti Lucio

Mancini e Pasquale Napolitano con deduzioni depositate il 16 aprile

1983 e II) per la Banca Popolare di Novara gli avv.ti Giovanni Scolari

e Mario Contaldi giusta mandato in calce alla memoria depositata l'8

novembre 1982.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 10 aprile

1983.

6.4. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la

difesa dell'INAIL ha depositato memoria sotto la data dell'11 giugno

1986.

7. - Con ordinanza emessa il 4 giugno 1982 (comunicata il 6 luglio

e notificata il 6 ottobre successivi; pubblicata nella G. U. n. 81 del

29 marzo 1983 e iscritta al n. 744 R.O. 1982) sull'appello proposto

dall'INAIL avverso la sentenza 28 maggio - 6 giugno 1980, con la quale

il Pretore di Vercelli in funzione di giudice del lavoro - premesso che

la Banca Sella s.p.a. occupava presso la filiale di Vercelli dipendenti

addetti ad apparecchi "terminali >> collegati con il centro

meccanografico, con schermo video e tastiera scrivente alimentati da

corrente elettrica e lavoratori col compito di "coordinatori" di detto

personale esposti agli stessi rischi dei primi, che, essendo decorso il

termine di 90 giorni di cui all'art. 6 d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199

senza che il Ministero del lavoro provvedesse sul reclamo dell'INAIL

contro la decisione 27 aprile 1978 dell'Ispettorato del lavoro di

Vercelli che aveva escluso la ricorrenza dell'obbligo assicurativo,

l'Istituto aveva proposto domanda giudiziale - l'aveva respinta, il

Tribunale di Vercelli ha dichiarato rilevante e, per il contrasto con

l'art. 3 in relazione all'art. 38 comma secondo Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella

parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle

macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non

sussiste in concreto alcun rischio di infortunio.

8. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL giusta procura

speciale 9 novembre 1982 per notar Festa gli avv.ti Lucio Mancini e

Pasquale Napolitano depositando il 6 aprile 1983 deduzioni, e nella

imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 memoria sotto la

data dell'11 giugno 1986.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 12 aprile

1983.

9.1. - Con ricorso depositato il 19 giugno 1982, il Credito

Italiano s.p.a., Banca d'interesse nazionale, propose opposizione

avanti il Pretore di Roma, in funzione di giudice del lavoro, avverso

la ingiunzione fiscale di pagamento della somma complessiva di lire

118.934.940 - vidimata e resa esecutoria il 28 gennaio 1982 e

notificatale ad istanza dell'INAIL il 21 maggio 1982 - per premi,

interessi e penalità relativi alle omissioni assicurative contestate

nel verbale 21 dicembre 1978 - nel quale l'Istituto aveva dedotto che

nella sede di Roma alcuni a addetti" a macchine ed apparecchi mossi da

agente inanimato (più specificamente: n. 8 impiegati; n. 5 commessi ed

1 ausiliario "addetti alle apparecchiature microfilm del tipo

Koda.Reliant 450 e Bekord Starfile, alle macchine chiudibuste,

apribuste e affrancatrici del Tipo Pitnej 5600, 4551 e Masler, alla

timbratrice Rototype SM - 2B, alle contamonete e contabanconote marca

Glory, ai visori stampanti 3 M, n. 46 impiegati "addetti" ai terminali

Audit 5/ Video Reuters; n. 6 impiegati "addetti" alle telescriventi del

tipo Olivetti; n. 42 impiegati per le MDS mini - computers Bourroghs,

NCR e Bourroghs; n. 1 commesso "addetto" presso l'archivio economato al

carico e scarico dei colli; n. 3 commessi "addetti" alla sorveglianza

degli ingressi) dovevano ritenersi soggetti all'obbligo assicurativo

INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 -

per sentir dichiarare in via preliminare prescritto il diritto

dell'INAIL a richiedere i premi e gli accessori (interessi, penalità,

spese) tutti portati dalla ingiunzione fiscale e, in ipotesi, sentirla

dichiarare improponibile o improcedibile, in via subordinata e nel

merito dichiarare, in ogni ipotesi, insussistente l'obbligo

assicurativo contro gli infortuni sul lavoro nei confronti della sede

di Roma del Credito Italiano s.p.a. relativamente al personale addetto

alle macchine chiudibuste, apribuste, affrancatrici, timbratrici,

visori stampanti 3M e apparecchiature microfilm, ai terminali, alle

telescriventi, alle apparecchiature mini - computers Bourroghs, MDS

Bourroghs, nonché agli addetti alla sorveglianza dell'ingresso della

sede, dichiarando e giudicando di conseguenza nulla e di nessuno

effetto la ingiunzione fiscale e prendendo atto, in ogni ipotesi, che

la ingiunzione ricomprende non precisate e contabilmente non

individuate poste contabili relative a personale (addetti alle

contamonete e contabanconote; addetti all'archivio economato) per il

quale la Banca non aveva contestato né contestava l'obbligo

assicurativo per il quale erano in itinere le pratiche

amministrativocontabili né aveva frapposto il ricorso in via

amministrativa e che tali allo stato imprecisate somme dovevano essere

preliminarmente quantificate e scorporate dalla ingiunzione.

Il convenuto INAIL chiese respingersi l'opposizione con la condanna

del Credito Italiano nelle spese giudiziali.

9.2. - Con ordinanza emessa l'8 marzo 1984 (comunicata il

successivo 13 e notificata il 13 aprile dello stesso anno; pubblicata

nella G. U. n. 307 del 7 novembre 1984 e iscritta al n. 802 R.O. 1984)

l'adìto Pretore ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3

comma primo e 38 comma secondo Cost., non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e

quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui impone

l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti alle macchine

elettriche o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo

d'infortunio direttamente prodotto da tali macchine, anche quando non

sussista in concreto alcun rischio di infortunio.

10.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito

Italiano, giusta mandato speciale con firma autenticata il 14 giugno

1984 per notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Salvatore

Trifirò, Gian Giacomo Tornabuoni e Rosario Nicolò con memoria

depositata il 21 luglio 1984 e II) per l'INAIL, giusta procura speciale

19 aprile 1984 per notar Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale

Napolitano e Vittorio Lai con deduzioni depositate il 15 marzo 1984.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta con

atto depositato il 20 novembre 1984 l'Avvocatura generale dello Stato.

10.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la

difesa del Credito Italiano, integrata, giusta mandato speciale

autenticato nelle firme il 13 marzo 1986 per notar Sormani, dall'avv.

Michele Giorgianni, ha depositato memoria l'11 giugno 1986 e sotto la

stessa data ha depositato memoria la difesa dell'INAIL.

11.1. - Sotto la data del 5 gennaio 1981 al termine del

sopralluogo, effettuato da un ispettore della sede provinciale di

Taranto dell'INAIL, venne notificato al Credito Italiano - succursale

di Taranto - il verbale di accertamento con il quale si contestava la

mancata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro del personale

impiegatizio addetto alla macchina affrancatrice, microfilmatrice,

contabanconote, al centralino telefonico, alle telescriventi (telex)

alle Olivetti - Audit 622, ai terminali Olivetti A5 e A6 e Borroughs DC

5000 nonché alla addizionatrice - invalidatrice di cassa.

A seguito di comunicazione dell'Ispettore di Taranto dell'INAIL

intesa a precisare che il verbale di accertamento era da considerarsi a

tutti gli effetti formale diffida ai sensi dell'art. 16 d.P.R. 1124/

1965, la succursale di Taranto della Banca con ogni riserva inoltrò in

data 13 gennaio 1981 ricorso all'Ispettorato provinciale che lo accolse

con decisione del 24 aprile 1981 limitatamente alla addizionatrice -

invalidatrice di cassa e lo respinse nei riguardi del personale che

utilizza tutte le altre macchine e/o apparecchiature indicate.

Non avendo il Min. lavoro deciso nei termini sui reclami presentati

sia dalla Banca sia dall'INAIL avverso la decisione dell'Ispettorato

che aveva sancito la parziale soccombenza dell'una e dell'altro, la

Banca e l'Istituto proposero ricorso al Pretore di Taranto in funzione

di giudice del lavoro chiedendo la prima dichiarare escluso

dall'obbligo assicurativo il personale, addetto alle macchine

elettrocontabili (affrancatrici, telescriventi, Olivetti Audit 622,

terminali Olivetti A5 e A6 e Borroughs 3000) e l'Istituto per sentir

dichiarare l'obbligo assicurativo per i dipendenti della sede di

Taranto della Banca addetti alla macchina addizionatrice ed

invalidatrice.

11.2 - Con ordinanza emessa sui due ricorsi riuniti il 10 gennaio

1985 (comunicata il 21 e notificata il 25 successivi; pubblicata nella

G. U. n. 143 bis del 19 giugno 1985 e iscritta al n. 140 R.O. 1985)

l'adìto Pretore ha dichiarato rilevante e, per contrasto con l'art. 3

comma primo Cost., non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in

cui impone l'obbligo per i lavoratori addetti ad apparecchi ed impianti

elettrici o occupati in luogo ove siano esposti al pericolo di

infortunio direttamente prodotto da tali apparecchi ed impianti, anche

quando non sussista in concreto alcun rischio.

12.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito

Ttaliano, giusta mandato speciale 8 marzo 1983 per notar Sormani, gli

avv.ti Cesare Grassetti, Fulvio Santovito, Salvatore Trifirò e Rosario

Nicolò con memoria depositata il 27 aprile 1985, e II) per l'INAIL,

giusta procura speciale 8 febbraio 1985 per notar, Festa, gli avv.ti

Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Vittorio Fai con deduzioni

depositate il 3 luglio 1985

Per il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato.

12.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 la

difesa dell'INAIL ha depositato memoria sotto la data dell'11 giugno

1986.

13. - Con ordinanza emessa il 12 febbraio 1984 (comunicata il 14 e

notificata il 16 successivi; pubblicata nella G. U. n. 167 bis del 17

luglio 1985 e iscritta al n. 199 R.O. 1985) su più ricorsi proposti

dall'INAIL contro il Monte dei Paschi di Siena, aventi per oggetto

l'accertamento dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul

lavoro per tutto il personale dipendente, anche con qualifica

impiegatizia, addetto a macchine elettriche (quali macchine

elettrocontabili, elaboratori elettronici, telex, microfilmatrici,

centralini telefonici, affrancatrici, timbratrici, chiudibuste),

l'adìto Pretore di Siena ha giudicato rilevante e, in relazione agli

artt. 3 e 53 Cost., non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo

nei casi nei quali non sussista concretamente alcun rischio di

infortunio.

14.1. - Avanti la Corte si sono costituiti l) per il Monte dei

Paschi di Siena, giusta procura speciale con autentica di firma

effettuata il 29 aprile 1985 per notar Carli, l'avv. Renato

Scognamiglio con atto depositato il 26 giugno 1985, e II) per l'INAIL,

giusta procura speciale 23 luglio 1985 per notar Festa, gli avv.ti

Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Carlo Monaco con deduzioni

depositate il 29 luglio 1985.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura generale

dello Stato è intervenuta con atto depositato il 1 agosto 1985.

14.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986 le

difese del Monte dei Paschi di Siena e dell'INAIL hanno depositato

sotto la data dell'11 giugno 1986 memorie.

15.1. - Avverso la diffida - intimazione, notificata il 18 febbraio

1981, di provvedere all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

dagli impiegati, addetti nella succursale di Imperia ai terminali

Olivetti Audit, telex, centralino telefonico, fotocopiatrici ed

affrancatrici elettriche, il Credito Italiano propose ricorso in data

26 febbraio 1981 all'Ispettorato provinciale del lavoro d'Imperia che

lo respinse con decisione del 2 novembre 1981, avverso la quale la

Banca propose reclamo al Min. Lavoro che non si pronunciò nei termini

di legge, e, pertanto, il Credito Italiano, con ricorso datato 20

settembre 1984, adì il Pretore di Imperia chiedendo nei confronti

dell'INAIL dichiarare in via principale non sussistente l'obbligo

assicurativo di cui alla diffida - intimazione e in via subordinata

ritenere non manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124, per contrasto con l'art. 3 Cost. e in relazione con gli artt.

41 comma primo, 38 comma secondo, 35 comma primo e 32 comma primo

Cost., nella parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i

lavoratori addetti alle macchine e per i dipendenti occupati negli

uffici ove tali macchine vengono impiegate anche quando non sussiste in

concreto alcun pericolo di infortunio e, di conseguenza, manchi il

rischio tutelabile dalla corrispondente assicurazione, ma adìto

Pretore dichiarò manifestamente infondate le eccezioni di

illegittimità costituzionale e respinse le domande di merito

compensando le spese con sentenza 11 - 14 dicembre 1984.

15.2. - Con ordinanza resa il 27 marzo 1985 (notificata il 13 e

comunicata il 15 del successivo aprile; pubblicata nella G. U. n. 244

bis del 6 ottobre 1985 e iscritta al n. 341 R.O. 1985) sull'appello del

Credito Italiano il Tribunale di Imperia ha dichiarato rilevante e, per

contrasto con gli artt. 3 comma terzo e 38 comma secondo Cost., non

manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella

parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti

alle macchine elettriche o occupati in luogo ove siano esposti al

pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali macchine, anche

quando non sussista in concreto alcun rischio di infortunio.

16.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Credito

Italiano, giusta procura speciale con firme autenticate il 15 maggio

1985 per notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Rosario Nicolò,

Sergio Medina e Salvatore Trifirò con memoria depositata il 28 giugno

1985, e I7) per l'INAIL, giusta procura speciale 20 maggio 1985 per

notar Festa, gli avv.ti Lucio Mancini, Pasquale Napolitano e Carlo

Monaco con memoria depositata il 5 novembre 1985.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 5 novembre

1985.

16.2. - Nell'imminenza della udienza pubblica del 24 giugno 1986 la

difesa dell'INAIL ha depositato memoria l'11 giugno 1986.

Sotto la data del 17 giugno 1986 si è depositato mandato speciale

conferito dal Credito Italiano all'avv. Michele Giorgianni con atto

con firme autenticate il 13 marzo 1986 per notar Sormani.

17. - Con ordinanza emessa il 9 maggio 1985 (notificata il 18 e

comunicata il 20 successivi; pubblicata nella G. U. n. 2/1 s.s. del 15

gennaio 1986 e iscritta al n. 506 R.O. 1985) nel giudizio di appello

proposto dal Credito Italiano nei confronti dell'INAIL avverso la

sentenza 24 febbraio - 14 marzo 1984 - con la quale il Pretore di

Sondrio, dato atto della cessazione della materia del contendere con

riguardo all'oggetto della causa relativo al personale che fa uso in

via non occasionale di veicolo nersonalmente condotto per essere

intervenuta domanda di condono in data 9 novembre 1982, aveva respinto

il ricorso del Credito Italiano diretto alla declaratoria di

insussistenza dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro

nei confronti del personale della Filiale di Sondrio della Banca stessa

addetto al controllo telefonico, ai terminali, al telex, alla

fotoriproduttrice - l'adìto Tribunale di Sondrio "ritenuto che avanti

alla Corte costituzionale pendono giudizi di legittimità

costituzionale in relazione all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, per la parte in cui lo stesso impone l'obbligo assicurativo per i

lavoratori addetti alle macchine elettriche o occupati in luogo in cui

siano esposti al pericolo da infortunio direttamente prodotto da tali

macchine, anche quando non sussista in concreto alcun rischio da

infortunio, con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione (vedi

ordinanze: Trib. Bologna 28 maggio 1980 in G. U. n. 123 del 6 maggio

1981; Trib. Vercelli 4 giugno 1982 in G. U. n. 81 del 23 marzo 1983;

Tribunale Vercelli 4 giugno 1982 in G. U. n. 88 del 30 marzo 1983;

Pretore di Roma 8 marzo 1984 in G. U. n. 307 del 7 novembre 1984;

ritenuto che, pertanto, la suddetta questione appare rilevante ai fini

del presente giudizio essendo assolutamente identica a quella

ravvisabile nel giudizio medesimo e non manifestamente infondata

P.Q.M., visti gli artt. 3 e 38 della Costituzione e l'art. 1 del d.P.R.

30 giugno 1965, n. 1124: a) dichiara rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma

primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui impone

l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine od occupati

ove tali macchine sono impiegate, anche quando non sussista in concreto

alcun rischio di infortunio per contrasto con l'art. 3 in relazione

all'art. 38 comma secondo Cost.".

18.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per il Credito Italiano,

giusta mandato speciale autenticato nelle firme il 19 giugno 1985 per

notar Sormani, gli avv.ti Cesare Grassetti, Rosario Nicolò, Angelo

Schena e Salvatore Trifirò con memoria depositata il 25 luglio 1985.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato con la memoria depositata il 1

febbraio 1986 cui ha allegato copia dell'atto di intervento

nell'incidente iscritto al n. 341 R.O. 1985.

18.2. - Nella imminenza della pubblica udienza del 24 giugno 1986

si è depositato, sotto la data del 17 giugno 1986, mandato speciale

conferito dal Credito Italiano all'avv. Michele Giorgianni con atto con

firme autenticate il 13 marzo 1986 per notar Sormani.

18.3. - Alla pubblica udienza del 24 giugno 1986, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui nove incidenti,

hanno parlato per il Credito Italiano gli avv.ti Nicolò e Giorgianni,

per il Monte dei Paschi di Siena l'avv. Scognamiglio, per la Banca

Commerciale Italiana l'avv. Spada, per la COIN Grandi Magazzini l'avv.

Bettoni, per l'INAIL l'avv. Napolitano e per il Presidente del

Consiglio dei ministri l'avv. dello Stato Ferri. Considerato in diritto :

19. - L'identità e, comunque, la connessione se non la continenza

delle questioni di costituzionalità impone la riunione dei nove

incidenti che le han sollevate, ai fini di contestuale deliberazione.

20.1. - L'incidente n. 94/1981, sollevato dal Tribunale di Bologna

(supra 1.2.), è da giudicare per mancata verifica della rilevanza

inammissibile perché il giudice a quo, sebbene l'appello della COMIT

coinvolgesse gli appelli dalla Banca proposti sia contro la sentenza

parziale reiettiva di eccezione di improcedibilità sia contro la

sentenza definitiva di rigetto della domanda (rese entrambe dal Pretore

di Bologna in funzione di giudice del lavoro), non ha esaminato il

primo appello ed è passata ad esaminare il secondo - che ha fornito

esca all'incidente di legittimità costituzionale - il cui esame

sarebbe stato reso superfluo dall'eventuale accoglimento del primo.

20.2. - L'incidente n. 802/1984 sollevato dal Pretore di Roma

(supra 9.2.) è da giudicare per mancata verifica della rilevanza

inammissibile perché il giudice a quo ha giudicato non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale, sorta nell'esame

del merito della opposizione del Credito Italiano, omettendo di

considerare l'eccezione di prescrizione del diritto dell'INAIL, sol

disattendendo la quale potevasi accedere rite et reote al merito.

20.3. - Inammissibile è infine l'incidente n. 506/1985 perché la

motivazione della ordinanza 9 maggio 1985 del Tribunale di Sondrio

(supra 17) che l'ha sollevato si esaurisce nell'elenco delle precedenti

otto ordinanze di rimessione che han sollevato la questione

giudicandola non manifestamente infondata.

21.1. - Con le ordd. nn. 94/1981 del Tribunale di Bologna (supra

4.2.) nn. 743 (supra 6.2.) e 744 (supra 7)/1982 del Tribunale di

Vercelli e 341/1985 del Tribunale di Imperia (supra 15.2.) è stata

giudicata rilevante e, in riferimento agli artt. 3 comma primo e 38

comma secondo Cost., non manifestamente infondata la questione

d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 (attività protette) comma

primo ("È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo,

siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne

usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o

termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori

o in ambienti organizzati per lavori opere o servizi i quali comportino

l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti") e quarto ("Sono

considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro

che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono

esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine,

apparecchi o impianti suddetti") d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U.

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui

impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle macchine o

occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non sussista in

concreto alcun rischio di infortunio.

Con la ord. n. 140/1985 (supra 11.2.) il Pretore di Taranto ha

assunto a parametro di incostituzionalità il solo art. 3 comma primo

Cost..

21.2. - Nella ord. n. 94/1981 (supra 4.2.) il Tribunale di Bologna

ha posto le disposizioni impugnate a raffronto con l'art. 4, compreso

nel Capo III dello stesso T.U. dedicato alle persone assicurate, e ne

ha inferito in prima battuta che, essendo l'attuale livello della

tecnica tale da rendere in alcuni casi assolutamente remota la

possibilità di un incidente, "il contributo assicurativo di cui

all'art. 1 del T.U. costituisce una tassa ed il rapporto assicurativo

un rapporto assistenziale svincolati come sono l'uno e l'altro dalla

necessità di rischio concreto", in seconda battuta che "così

interpretata la norrna pone in essere una disparità di trattamento in

quanto, a parità di assenza di rischio concreto, impone ad alcuni

datori di lavoro l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni e ne

dispensa altri, per alcuni soltanto comportando un ingiustificato

aumento dei costi di lavoro e nello stesso tempo assicura la copertura

assicurativa ad alcuni dipendenti e non ad altri, pur in presenza di

una identica situazione in cui in concreto il pericolo di infortunio

non sussiste" e in terza battuta che "la copertura assicurativa non è

limitata ai possibili danni provocati dall'apparecchio elettrico ma si

estende a qualsiasi evento accidentale che si verifichi in occasione di

lavoro. Cosicché la previsione di un rischio specifico, presunto in

realtà inesistente, comporta per un lavoratore delle provvidenze

negate all'altro, che lavora in condizioni di identica assenza di

effettivo rischio specifico".

Le censure non meritano accoglimento.

L'art. 38 comma secondo Cost. non può essere elevato a parametro

d'incostituzionalità vuoi perché i giudizi a quibus vertono tra INAIL

ed alcuni datori di lavoro non già tra INAIL e lavoratori assicurati,

vuoi perché i lavoratori assicurati nutrono materiale interesse alla

vigenza delle norme impugnate; rilievi che giovano anche a reputare

inidoneo termine di raffronto e di contrasto l'art. 4 che fa parte del

Capo III del T.U. dedicato alle persone assicurate.

L'art. 3, poi, non è sotto alcun aspetto violato perché il

Tribunale di Bologna, al fine di attingere opposta conclusione e a

lamentare la disparità di trattamento tra datori di lavoro, è

costretto a porre il rischio minimo sullo stesso piano del rischio

inesistente che si guarda dal prospettare.

Infine la qualifica tributaria assegnata ai contributi dei datori

di lavoro conduce a dire impraticabile parametro d'incostituzionalità

l'art. 38 comma secondo, non già a dire fondato l'incidente in cui se

ne è lamentata la violazione.

21.3. - Le ordd. nn. 743 (supra 6.2.) e 744 (supra 7)/ 1982) del

Tribunale di Vercelli e n. 341/1985 (supra 15.2) del Tribunale di

Imperia riproducono la sostanza delle motivazioni del Tribunale di

Bologna e, pertanto, non esigono ulteriore confutazione.

21.4. - Nella ord. n. 140/1985 (supra 11.2.) il Pretore di Taranto,

il quale assume a parametro di incostituzionalità il solo art. 3 comma

primo Cost., argomenta a sostegno della prospettata disparità di

trattamento tra datori di lavoro dalla presunzione assoluta di rischio

che sarebbe assunta a "diritto vivente" nella giurisprudenza della

Cassazione, ma non considera che la "presunzione assoluta" di un

determinato evento cessa di essere un mezzo di prova e diviene oggetto

di norma sostanziale e pertanto incorre nella stessa confusione tra

accadimento di più che rarissima frequenza e accadimento insussistente

sulla cui irrazionalità più non conviene immorare.

21.5. - Ad elementi del "diritto vivente" che consente di

qualificare utopico il "rischio zero", su cui i giudici a quibus si

sono intrattenuti, giova ricordare a) l'art. 328 d.P.R. 27 aprile 1955

n. 547 (Norme prevenzioni infortuni), che rescrive la verifica (non

solo prima della messa in servizio ma anche) periodicamente ad

intervalli non superiori a due anni degli impianti di collegamenti

elettrici a terra allo scopo di accertarne lo stato di efficienza, b)

le norme generali per gli impianti elettrici redatte dal Comitato

elettronico Italiano, le quali ammoniscono tra l'altro che "Nessuna

norma, per quanto accuratamente studiata, può garantire in modo

assoluto l'immunità delle persone e delle cose dai pericoli

dell'energia elettrica. L'applicazione delle disposizioni contenute

nelle presenti norme può diminuire le occasioni di pericolo, ma non

evitare che circostanze eccezionali possano determinare situazioni

pericolose per le persone o per le cose" e c) il d.m. lav. 20 febbraio

1981, che, in applicazione dell'art. 40 comma primo T.U. 1124/1965 - a

tenor del quale le tariffe dei premi e dei contributi per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali e le relative modalità di applicazione sono approvate

con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su

delibera dell'INAIL, (procedimento formativo giudicato conforme agli

artt. 23 e 35 Cost. dalla Corte costituzionale con sent. 14 aprile

1986, n. 88) - , ha fissato il tasso medio del 6% per il personale

addetto ai centri di elaborazione dati elettronici o meccanografici od

ai centralini telefonici, terminali video, telescriventi, ecc...

22.1. - Nell'ord. n. 199/1985 (supra 13) il Pretore di Siena -

premesso che la controversia verteva sulla interpretazione dell'art. 1

comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, più volte inteso

dalla Corte di Cassazione nel senso che sussista comunque l'obbligo

della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per tutti coloro

che prestino lavoro presso macchine elettriche di qualsiasi tipo

comprese quelle che avevano dato luogo al giudizio - A) ha rilevato che

aveva chiesto informazioni, ai sensi dell'art. 213 c.p.c., in ordine al

numero di infortuni sul lavoro avvenuti negli ultimi dieci anni

nell'uso di macchine elettrocontabili all'INAIL il quale, con nota

dell'8 maggio 1984, ebbe a rispondere che, in base ad una consulenza

statistico - attuariale (ricerca sull'archivio del Centro di

informazione e documentazione statistica), erano stati evidenziati, per

il periodo 2 maggio 1974 - 31 dicembre 1983, quarantotto infortuni

"aventi quale agente materiale una macchina elettrocontabile,

terminale, telescrivente, fotocopiatrice, centralino telefonico", B) ha

ritenuto che in relazione al periodo di tempo preso in esame nella nota

informativa dell'Istituto e in relazione al numero delle macchine prese

in esame, da presumibilmente indicarsi in numerose migliaia, il numero

degli infortuni (del resto non specificati nella effettiva gravità) si

rivelava straordinariamente basso e che tali dati consentivano di

revocare in dubbio che nel settore di attività di cui si tratta

sussista un apprezzabile rischio professionale (e non meramente

generico) che giustifichi il rapporto assicurativo previdenziale, C) ha

richiamato la sent. 528/1982, con la quale la Corte di Cassazione aveva

posto in dubbio che i dispositivi tecnici di sicurezza fossero

sufficienti ad escludere ogni rischio con il conseguente venir meno

dell'obbligo assicurativo, e la giurisprudenza della Corte

costituzionale, la quale ha in più occasioni ribadito, in materia di

assicurazioni sociali e in particolare in materia di assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il

principio di uguaglianza specificando che a parità di esposizione a

rischio di infortunio pari tutela deve essere apprestata ai lavoratori,

D) ne ha inferito che il rapporto assicurativo di cui agli artt. 1, 23

e segg. d.P.R. 1124/1965 verrebbe a costituire in sostanza un rapporto

assistenziale su base tributaria svincolato dalla necessità di un

apprezzabile rischio e che, pertanto, sarebbe violato l'art. 53 Cost.

mentre sarebbe l'art. 3 Cost. violato per l'imposizione, pur a parità

di assenza di rischio, dell'obbligo ad alcuni datori di lavoro e ad

altri no e per analoga discrasia in riferimento ai lavoratori

(violazione che non può venir meno in virtù dei criteri di

determinazione del premio assicurativo che sol nella misura del 30%

tengono conto dei dati di rilevazione statistica sulla verificazione

degli infortuni).

In margine alla motivazione che si è riassunta, ha il giudice a

quo ossenato che la fondatezza della questione avente a parametri gli

artt. 3 e 53 Cost. "rimane comunque subordinata al riconoscimento della

legittimità costituzionale delle norme che in via generale limitano ad

alcune categorie di lavoratori la tutela infortunistica, dal momento

che, ove si ritenesse, di converso, che le norme limitative della

tutela siano a loro volta costituzionalmente illegittime ex art. 38

comma secondo Cost., verrebbero ovviamente meno gli aspetti di

illegittimità denunziati".

22.2. - L'ipotesi che i contributi di assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro rivestano natura tributaria per il

difetto assoluto di rischio - affacciata dal Tribunale di Bologna nella

ord. n. 95/1981 (supra 4.2., 21.2.) - viene dal Pretore di Siena

elevata ad oggetto dell'incidente di costituzionalità sul presupposto

che l'insussistenza di rischio non giova a riguardare idoneo parametro

d'incostituzionalità l'art. 38 comma secondo Cost., ma il venir meno

del presupposto, consecutivo alla motivazione da codesta Corte svolta

sull'ord. 95/1981, svuota di pratico interesse la censura dal Pretore

di Siena basata sull'art. 53. Né migliore sorte sorride ai dubbi

d'incostituzionalità affacciati con riferimento all'art. 3 Cost. vuoi

perché la posizione dei datori di lavori destinatari dell'art. 1 comma

primo T.U. n. 1124/1965 non può essere confusa con quella degli altri

datori, vuoi perché i lavoratori sono estranei al giudizio pendente

avanti il Pretore di Siena e agli altri giudizi che han dato origine

alle altre ordinanze di rimessione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 94 e 95/1981, 743 e 744/

1982, 802/1984, 140, 199, 341, 506/1985,

a) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965,

n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella

parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle

macchine o occupati ove tali macchine sono impiegate anche quando non

sussista in concreto alcun rischio di infortunio, in riferimento agli

artt. 3 e 38 comma secondo Cost., sollevata dal Tribunale di Bologna

con ord. 28 maggio 1980 (n. 94/1981), dal Pretore di Roma con ord. 8

marzo 1984 (n. 802/1984) e dal Tribunale di Sondrio con ord. 9 maggio

1985 (n. 506/1985),

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella

parte in cui impone l'obbligo assicurativo ai lavoratori addetti alle

macchine od occupati ove tali macchine sono impiegate, anche quando non

sussiste in concreto alcun rischio di infortunio, in riferimento agli

artt. 3 e 38 comma secondo Cost., sollevata dal Tribunale di Bologna

con ord. 5 novembre 1980 (n. 95/1981) dal Tribunale di Vercelli con le

due ordd. 4 giugno 1982 (nn. 743 e 744/ 1982) e dal Tribunale di

Imperia con ord. 2 aprile 1985 (n. 341/1985),

c) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella

parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti ad

apparecchi ed impianti elettrici o occupati in luogo ove siano esposti

al pericolo di infortunio direttamente prodotto da tali apparecchi e

impianti, anche quando non sussista in concreto alcun rischio, in

riferimento all'art. 3 comma primo Cost., sollevata dal Pretore di

Taranto con ord. 10 gennaio 1985 (n. 140/1985),

d) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1 comma primo e quarto d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 nella

parte in cui impone l'obbligo assicurativo per i lavoratori addetti a

macchine elettriche anche nei casi nei quali non sussista concretamente

alcun rischio d'infortunio, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.,

sollevata dal Pretore di Siena con ord. 12 febbraio 1985 (n.

199/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancellerie

ECLI:IT:COST:1986:221 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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