L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni. Agli effetti del presente decreto, e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali. 23 Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu' rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. ((L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato)). Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

23

La Corte Costituzionale con sentenza del 4 - 17 giugno 1987 n. 226 (in G.U. 1a s.s. 24.06.1987 n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'articolo 2 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali") nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali".

Testo vigente dal 2 febbraio 2016

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 226/1987

    Ha colpito questo articolo
    17 giugno 1987

    Nella presentazione epidemiologica attuale, l'infezione malarica costituisce non piu` un rischio generico di malattia e di morte per le popolazioni, ma un rischio specifico in occasione di lavoro in circoscritto ambiente infesto; conseguentemente, la sua esclusione dal sistema dell'assicurazione contro gli infortuni e la previsione di forme di tutela limitate al solo caso di morte, configurano un regime giuridico privo, a partire dal secondo dopoguerra, di ragionevolezza, e lesivo - oltreche` dell'art. 38, comma secondo, Cost. - del diritto alla salute e del corrispondente inderogabile dovere di solidarieta`. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost. - l'art. 2, d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nella parte in cui non comprende tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, regolato da disposizioni speciali.

    Art. 2 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 16 Coordinamento e integrazione delle norme dirette a diminuire le cause della malaria · Art. 329 Testo unico sanitarie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 281/2006

    Questione inammissibile
    7 luglio 2006

    Sono manifestamente inammissibili la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 censurato, in riferimento agli artt. 3, 32 primo comma, 35, primo comma, 38, secondo comma e 76 della Costituzione, nella parte in cui, introducendo l'indennizzabilità del danno biologico conseguito ad infortunio sul lavoro, ne limita l'applicazione agli infortuni verificatisi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 luglio 2000, e la questione - posta in via subordinata - di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 censurati, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno biologico subito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni. Il giudice rimettente, infatti, prospetta l'incostituzionalità, sia pure in modo subordinato, di norme fra le quali non corre il dedotto nesso di subordinazione logico-giuridica, senza precisare quale sia applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta e rimettendo, quindi, alla Corte l'individuazione del thema decidendum , che spetta invece al giudice a quo . Inoltre, nell'ordinanza di rimessione non vi è alcun riferimento all'oggetto della controversia nel giudizio a quo e, dal contenuto della stessa, non è dato comprendere se le prestazioni assicurative sarebbero erogabili ove si pervenisse alla dichiarazione di incostituzionalità auspicata. > >- Sull'inammissibilità delle questioni che rimettono alla Corte l'individuazione del thema decidendum , v. ordinanze cit. nn. 209/2006, 50 e 92/2004. > >- Sull'inammissibilità delle questioni sollevate con ordinanze che contengono una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, tale da non consentire un'adeguata valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza, v. ordinanze citate nn. 423, 333, 331 e 142/2005, n. 174/2004, n. 182/2003.

    Art. 55 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 35 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1/2005

    Questione infondata
    11 gennaio 2005

    È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, terzo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, aggiunto dall’art. 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui esclude dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gli infortuni 'in itinerè in ogni caso di interruzione non necessitata del normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e non solo quando l’interruzione determini l’insorgenza di una situazione di rischio diversa da quella occasionata dallo svolgimento delle mansioni lavorative, così da comportare il venir meno dell’occasione di lavoro prevista dall’art. 2, primo comma, del citato d.P.R. n. 1124 del 1965. Premesso che tra i criteri direttivi della delega di cui all’art. 55, comma 1, lettera u), della legge 17 maggio 1999, n. 144, vi era il recepimento dei principi giurisprudenziali consolidati in materia di indennizzabilità dell’infortunio in itinere, tra i quali quello secondo cui una breve sosta, che non alteri le condizioni di rischio per l’assicurato, non integra l’ipotesi dell’“interruzione”, la questione risulta sollevata sulla base dell’erroneo presupposto interpretativo dell’assoluta equiparazione tra breve sosta e interruzione, equiparazione che deve invece essere esclusa alla luce di un’interpretazione adeguatrice che tenga conto del suindicato criterio direttivo e della tendenziale generalità della regola dell’indennizzabilità dell’infortunio in occasione di lavoro. - Sull’esposizione al rischio quale presupposto esclusivo per la configurabilità dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, v. la citata sentenza n. 171/2002.

    Art. 2 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 16 marzo 2000 al 2 febbraio 2016. 29 parole aggiunte.

… L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purche' necessitato. aggiunto: L'uso del velocipede, come definito ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, deve, per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art2 · fonte del testo

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