Corte costituzionale

Sentenza n. 157/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 22, del

d.P.R. 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 dal

Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bergonzoni

Renato e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208

dell'anno 1980;

Visti gli atti di costituzione di Bergonzoni Renato e

dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

Uditi l'avv. Franco Agostini per Bergonzoni Renato e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato il 18 febbraio 1980, Renato

Bergonzoni, premesso che, caposquadra Vigile del Fuoco addetto al

Comando di Bologna, destinato al laboratorio di falegnameria, era

addetto al laboratorio in permanenza e quindi con carattere di

continuità, aveva riportato il 15 maggio 1978, mentre ivi stava

manovrando una piallatrice meccanica, un infortunio sul lavoro a

seguito del quale gli venivano amputate la falange unguale dito medio

e la falange anulare della mano sinistra, ed era stato curato

all'I.O.R., che gli era residuata una invalidità permanente di grado

da accertarsi nel corso del giudizio, che l'INAIL di Bologna aveva

rifiutato la copertura e la prevenzione previste dalla legge contro

gli infortuni sul lavoro eccependo che il Bergonzoni era vigile del

fuoco e, pertanto, non era soggetto ad obbligo assicurativo ai sensi

dell'art. 1 t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, ma la eccezione

dell'Istituto era infondata e, comunque, le norme, se interpretate

nel senso prospettato dall'INAIL, erano da reputarsi in contrasto con

l'art. 3 Cost., chiese che l'adito Pretore di Bologna in funzione di

giudice del lavoro dichiarasse competere ad esso Bergonzoni la

copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni sul lavoro per

l'infortunio occorsogli e condannasse l'Istituto a corrispondere al

ricorrente le provvidenze di legge per l'infortunio (invalidità

temporanea, cure ed eventuale rendita per invalidità permanente)

nella misura da accertarsi in corso di giudizio. Con memoria

depositata il 31 marzo 1980 l'INAIL oppose che il Bergonzoni non

poteva considerarsi soggetto dell'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro perché l'art. 1 n. 22 t.u. 1124/1965, con

prescrivere l'obbligo di assicurazione per i lavoratori "impiegati

per l'estinzione di incendi", esplicitamente esclude il personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

1.2. - Con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 (notificata il 2 e

comunicata il 9 del successivo mese di maggio; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1980 e iscritta al n. 398

R.O. 1980), richiamati i fatti, ha rilevato che il Corpo dei vigili

del fuoco, successivamente al T.U. del 1965, è divenuto un organo

civile dello Stato, dichiarò non manifestamente infondata la

questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 22 t.u.

1124/1965 nella parte in cui esclude il personale del Corpo nazionale

dei vigili del fuoco dalla tutela assicurativa obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti I) per il Bergonzoni

l'avv. Franco Agostini giusta procura a margine alle deduzioni

depositate il 10 luglio 1980, con le quali ha chiesto anzitutto una

decisione interpretativa della disposizione impugnata sulla base

della C. cost. 114/1977 diretta ad intendere il t.u. nel senso che la

tutela assicurativa è garantita a tutti i dipendenti che operino in

condizioni di rischio a prescindere dalla qualifica ai medesimi

spettante e in subordine ha concluso per la fondatezza della proposta

questione, II) per l'INAIL, giusta procura speciale 2 luglio 1980 per

notar M. Festa di Roma rep. n. 4938, gli avv.ti Vincenzo Cataldi e

Pasquale Napolitano che, con deduzioni depositate il 19 agosto 1980,

hanno concluso per la manifesta infondateza della questione

d'incostituzionalità.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato

intervento l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il

18 agosto 1980, con il quale ha rilevato che il giudice a quo non

aveva fatto menzione dell'art. 38 co. 2 Cost., che rientra nella

discrezionalità del legislatore preferire un autonomo apprestamento

di appropriate misure di tutela per una categoria pubblica il cui

lavoro presenta carattere di estrema differenziazione anche sotto il

profilo dei rischi di infortunio, ha richiamato la normativa

disciplinatrice delle attività del personale del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco (artt. 46 e 55 legge 13 maggio 1961, n. 469,

riflettenti la licenza straordinaria fino a due anni per malattia

dipendente da causa di servizio; art. 48 legge 469/1961 per il quale

l'Amministrazione sopporta le spese di trasporto, cura e degenza nei

casi di ferite, lesioni, infermità contratte per causa diretta e

immediata di servizio; art. 68 d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, che

riconosce al vigile equo indennizzo per la perdita di integrità

fisica subita per infermità riconosciuta dipendente da causa di

servizio; art. 84 legge 469/1961 che prevede la corresponsione di una

indennità speciale annua in caso di cessazione dal servizio

permanente per infermità proveniente da causa di servizio; artt. 64

e 75 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che attribuisce ai vigili del

fuoco la pensione privilegiata per infermità o lesioni, dipendenti

da fatti di servizio per essere essi a tali effetti equiparati ai

dipendenti militari; art. 74 legge 469/1961, che al personale

volontario non vincolato da rapporto d'impiego attribuisce

un'apposita assicurazione che copre tutti gli infortuni in servizio

per i quali le spese di degenza e cura sono comunque a carico dello

Stato) e infine la particolare iniziativa governativa esplicata con

l'art. 4 d.d.l. che dispone speciali elargizioni a favore di

dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere; ha concluso

che la sollevata questione di legittimità costituzionale non è

oggettivamente diretta a rimuovere una situazione di sostanziale

disuguaglianza a danno dei vigili del fuoco perché costoro

usufruiscono di istituti diversi ma non di minore efficacia

protettiva di tal che se a questi istituti derivanti dal suo speciale

status si sovrapponesse la disciplina generale sulla assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ne seguirebbe non una

parificazione ma un ingiustificato vantaggio. Pertanto ha la difesa

erariale concluso per l'inammissibilità o comunque per

l'infondatezza della proposta questione.

2.2. - Nell'imminenza della pubblica udienza la difesa del

Bergonzoni, con memoria depositata il 5 marzo 1987, ha dedotto che

l'esclusione soggettiva del personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, prevista dall'art. 1 n. 22 d.P.R. 1124/1965, è

irrazionale e contraria ai principi generali dell'assicurazione

infortuni nonché alla giurisprudenza della Corte (sentt. 114/1977,

55/1981, 231/1986) ed ha concluso per la declaratoria di

illegittimità costituzionale della disposizione impugnata in

riferimento anche all'art. 38 Cost. per la parte in cui esclude il

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2.3. - Nella pubblica udienza del 18 marzo 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno discusso l'avv.

Agostini per il Bergonzoni e l'avv. Stato Favara per il Presidente

del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto

3. - L'art. 1 (attività protette) d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali) co. 3 - per il

quale "l'assicurazione è inoltre obbligatoria anche quando non

ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che,

nelle condizioni previste nel presente titolo, siano addette ai

lavori... 22) per l'estinzione di incendi, eccettuato il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco" è sospettato di violazione dell'art.

3 Cost. perché "pur sussistendo il requisito oggettivo

dell'attività svolta con esposizione a rischio, non è previsto il

requisito soggettivo in quanto il Bergonzoni è vigile del fuoco".

Così prospettato l'incidente è inammissibile perché il giudice a

quo, limitandosi a rilevare che successivamente al t.u. del 1965 il

Corpo dei vigili del fuoco è diventato organo civile dello Staato,

non ha tenuto conto della legislazione speciale sul Corpo, anteriore

e successiva al t.u., e, pertanto, è versato nell'impossibilità di

verificare se questa normativa somministri agli appartenenti al Corpo

provvidenze non meno valide di quelle previste dal t.u. del 1965,

l'accesso al quale è inibito dalla disposizione impugnata. Indagine

riservata al giudice del merito.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 co. 3 n. 22 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

nella parte in cui esclude il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

dalla tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di

Bologna in funzione di giudice del lavoro con ordinanza 23 aprile

1980 (n. 398/1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:157 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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