Corte costituzionale

Sentenza n. 158/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/05/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) promosso con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 dal

Pretore di Ancona nel procedimento civile vertente tra Pellicciari

Raffaele e I.N.A.I.L. iscritta al n. 760 del registro ordinanze 1980

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 352

dell'anno 1980;

Visti l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Uditi nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

Udito l'avv. Vittorio Lai per l'INAIL e l'avvocato dello Stato

Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ricorso depositato il 21 dicembre 1979, Pellicciari

Raffaele, commerciante ambulante di articoli casalinghi e detersivi,

premesso che, accusando bronchite e ritenendo trattarsi di malattia

professionale, presentò domanda all'INAIL che comunicò non essere

stata evidenziata la malattia denunziata, che su ricorso del

Patronato IPAS, cui il Pellicciari aveva conferito mandato di

assistenza e rappresentanza, l'INAIL comunicò che nessuna

prestazione poteva essere concessa in quanto risultato "trattarsi di

persona non soggetta ad obbligo assicurativo", chiese in via

istruttoria ordinare all'INAIL di produrre tutti gli atti della

procedura amministrativa, ammettere prova per testi sulla qualità di

lavoro di esso ricorrente e disporre consulenza tecnica per accertare

natura e danno conseguente alla denunziata broncopatia e nel merito,

dato atto che il ricorrente era affetto dalla denunziata tecnopatia

e, in ipotesi di danno indennizzabile, nella misura che risulterà

dovuta, condannare l'INAIL a corrispondere la relativa rendita con

decorrenza dalla denunzia ed interessi, previa rimessione alla Corte

costituzionale della questione d'incostituzionalità dell'art. 4

d.P.R. 1124/ 1965 nella parte in cui esclude dal novero delle persone

assicurate i commercianti che esercitano una delle attività

protette, indicate nello stesso t.u. Con memoria dd. 28 marzo 1980

l'INAIL chiese respingersi la domanda del Pellicciari.

1.2. - Con ordinanza emessa il 30 giugno 1980 (comunicata il primo

luglio e notificata il 25 settembre successivi; pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 352 del 24 dicembre 1980 e iscritta al n. 760

R.O. 1980) l'adi'to Pretore di Ancona in funzione di giudice del

lavoro ha giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 3 co. 1 e

38 co. 1 e 2 Cost., non manifestamente infondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124

nella parte in cui non include tra i soggetti assicurati anche i

commercianti che esercitano una delle attività protette indicate

nell'art. 1 t.u., sul riflesso che ogni cittadino inabile al lavoro

deve avere assistenza, e tutti i lavoratori, senza distinzione

alcuna, hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi

adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio o di

malattia professionale.

2.1. - Avanti la Corte si sono costituiti per l'INAIL, giusta

procura speciale 14 novembre 1980 per notar M. Festa rep. 7090, gli

avvocati Vincenzo Cataldi, Pasquale Napolitano e Delfino Benevento, i

quali, con deduzioni depositate l'11 dicembre 1980, hanno argomentato

e concluso per l'infondatezza della proposta questione sul riflesso

a) che non tutti i lavoratori versano in identica situazione in

riferimento alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e che

la normativa assicurativa non tutela, in via generale, salvo

specifiche eccezioni, i lavoratori autonomi, tra i quali debbonsi

inserire i commercianti ambulanti, e pertanto non sussiste violazione

dell'art. 3, b) che con l'art. 38 non si è inteso indicare al

legislatore ordinario che a tutti i lavoratori fossero garantite le

stesse identiche prestazioni, mentre il legislatore ordinario ha

introdotto nell'ordinamento forme di tutela previdenziale

diversificate che fanno capo a diversi Istituti Previdenziali e

addirittura ha riservato trattamenti diversi nell'ambito

dell'assicurazione gestita dallo stesso Istituto e a seconda del

settore produttivo o delle situazioni lavorative (in tali sensi C.

cost. 134/1971 e 80/1977), c) che la scelta operata dal legislatore

in favore dei lavoratori dipendenti trova la sua motivazione nel

fatto che tale categoria di lavoratori risente dalla sospensione del

lavoro, in caso di infortunio, un danno diverso da quello che può

riportare il lavoratore autonomo dal momento che per il lavoratore

subordinato la retribuzione rappresenta l'unica fonte di

sostentamento e la sospensione della stessa può rappresentare la

cessazione di ogni mezzo di sussistenza.

Per il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuta

l'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato il 13 gennaio

1981, nel quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza

della dedotta questione argomentando nel senso che a) per quel che

concerne l'art. 3 Cost., i sospetti d'incostituzionalità sollevati

dal giudice a quo si appuntano non già su di una viziosità della

norma che definisce l'ambito soggettivo di applicazione

dell'assicurazione antinfortunistica in conformità alla sua

struttura e alla sua funzione, sibbene su di una limitatezza

dell'intervento pubblico nel campo del lavoro ovvero su di un vuoto

legislativo di omessa istituzione, per i lavoratori autonomi, di un

sistema di protezione antinfortunistica analogo a quello realizzato

per i lavoratori dipendenti dal d.P.R. 1124/1965, e b) l'art. 38 co.

1 non riguarda ogni manifestazione di lavoro bensì quel particolare

status di "lavoratore" identificabile nel solo rapporto di lavoro

subordinato, che d'altronde abbraccia il più imponente fenomeno

sociale ed economico di una moderna società industriale in relazione

al quale la necessità di un intervento pubblico di protezione è

ravvisata in termini inderogabili dall'art. 36 Cost. nel quale la

espressione "lavoratore" è ugualmente impiegata senza

aggettivazioni, con riferimento a temi quali retribuzione orario di

lavoro e riposi feriali che concernono il solo lavoro subordinato, di

guisa che un pur auspicabile allargamento dell'azione pubblica di

tutela antinfortunistica e contro le malattie professionali non è

qualificabile come doverosa osservanza dell'art. 38 co. 1, ma si

collocherebbe nella tendenza legislativa di sempre maggiore

attenzione e difesa del lavoro in tutte le sue forme, e quindi nella

linea programmatica tracciata dall'art. 35 co. 1 Cost., i cui tempi e

modi di realizzazione sono peraltro affidati all'apprezzamento di

merito del potere legislativo.

2.2. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione la difesa

dell'INAIL ha depositato sotto la data del 5 marzo 1987 memoria, con

la quale ha ricordato che il campo di applicazione del d.P.R.

1124/1965 è circoscritto, salvo poche eccezioni esplicitate dallo

stesso t.u., al tipico contratto di lavoro subordinato, che, essendo

il t.u. inapplicabile a casi non previstivi, ne resta escluso il

lavoratore autonomo che presta soltanto il risultato finale del suo

lavoro e resta indipendente nella esplicazione della propria

attività, e ne ha inferito la insussistenza del contrasto tra la

norma impugnata e l'art. 3 Cost., per quel che concerne l'art. 38

Cost. ha ricordato che alla stregua della giurisprudenza della Corte

(sentt. 80/1970, 134/1971) è necessario e sufficiente che il

legislatore ordinario abbia previsto ed assicurato per tutti i

lavoratori forme di previdenza sociale non rilevando affatto che per

specifici settori produttivi e per specifiche situazioni lavorative

siano diverse dette forme di previdenza, ed ha ribadito che il

legislatore, ormai da tempo, ha dato vita a varie forme di tutela che

comprendono tutti i lavoratori garantendo ad essi l'assistenza contro

la malattia l'invalidità contro la vecchiaia la disoccupazione ecc.

che fan capo ad Istituti Previdenziali diversi dall'INAIL; ha posto

in rilievo che al Pellicciari, il quale non versa nelle condizioni

soggettive per fruire della specifica tutela gestita dall'INAIL, sono

pur assicurati dal legislatore mezzi di tutela, posti a carico di

altri Istituti Previdenziali, che sono ritenuti adeguati alle sue

esigenze di vita, ed ha tenuto a sottolineare che è riservata al

legislatore ordinario la scelta dei tempi per la completa

parificazione di situazioni tali da giustificare ragionevolmente una

diversità di trattamento tra diverse categorie di lavoratori.

2.3. - Nella pubblica udienza del 18 marzo 1987, nella quale il

giudice Andrioli ha svolto la relazione, hanno discusso per l'INAIL

l'avv. Lai e per il Presidente del Consiglio dei ministri l'avv.

Stato Favara. Considerato in diritto

3. - Il sospetto d'incostituzionalità per contrasto con gli artt.

3 co.1 e 38 co. 1 e 2 Cost. coinvolge l'art. 4 (Attività assicurate)

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali) nella parte in cui non include tra i soggetti

assicurati anche i commercianti che esercitano una delle attività

indicate nell'art. 1 dello stesso t.u. è inammissibile perché

rientra nella discrezionalità seppure tecnica del legislatore

ampliare l'area dei lavoratori autonomi, che fruiscono

dell'assicurazione obbligatoria di norma indirizzata a proteggere i

lavoratori subordinati: in tali sensi è anche la giurisprudenza di

questa Corte (v., da ultimo, sent. 221 del 1985).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di costituzionalità dell'art. 4

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), sollevata, in riferimento agli artt. 3 co. 1

e 38 co. 1 e 2 Cost., nella parte in cui non include tra i soggetti

assicurati anche i commercianti che esercitano una delle attività

indicate nell'art. 1 dello stesso t.u., con ordinanza 30 giugno 1980

dal Pretore di Ancona in funzione di giudice del lavoro (n. 760 R.O.

1980).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 maggio 1987.

Il Presidente: LA PERGOLA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 13 maggio 1987.

Il direttore della cancelleria: VITALE

ECLI:IT:COST:1987:158 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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