Corte costituzionale

Sentenza n. 98/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma primo,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con l'ordinanza emessa il 12

ottobre 1981 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente

tra Palin Aldo e l'INAIL ed altro, iscritta al n. 396 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 37, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Palin Aldo e dell'INAIL nonché

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Salvatore Calibbo per Palin Aldo e Vittorio Lai per

l'INAIL e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del

Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel 1980 Aldo Palin, dipendente del Ministero della difesa

con (la qualifica di "congegnatore elettrico" e con) mansioni di

addetto al collaudo ed al controllo dei grandi motori navali presso

la Fiat di Torino dal 1959 al 1972, conveniva dinanzi al Pretore di

Torino l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni

sul lavoro, INAIL, perché fosse dichiarata l'illegittimità della

revoca della costituzione di rendita per malattia professionale,

nella specie ipoacusia, disposta dall'Istituto in quanto l'attore,

benché preposto al collaudo dei motori, era dipendente non già

dell'impresa che svolgeva l'attività protetta e sottoposta ad

obbligo assicurativo, ma dell'Amministrazione committente, rivestendo

così la qualità di c.d. assistente contrario.

Nel corso del giudizio il Pretore, con ordinanza del 12 ottobre

1981 (pervenuta a questa Corte il 29 luglio 1989), ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt.

3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 9,

primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali".

Ad avviso del giudice a quo i rilievi svolti in giudizio

dall'INAIL sono infatti fondati e comporterebbero il rigetto della

domanda: seguendo il consolidato orientamento della giurisprudenza,

il Palin non avrebbe diritto alla rendita in quanto non svolgeva

attività manuale (art. 4, n. 1, d.P.R. n. 1124 del 1965), non era un

sovraintendente ai lavori, figura prevista dall'art. 4, n. 2, né era

lavoratore subordinato alle dirette dipendenze del soggetto che

esercitava l'attività protetta sottoposta all'obbligo assicurativo,

come prescritto dall'art. 9 del d.P.R. citato.

Il Palin, dunque, aveva contratto la sordità, come riconosciuto

dall'INAIL, in un ambiente ove venivano attivati sino a 50 motori

contemporaneamente, ma era privo di poteri gerarchici nei confronti

del personale della Fiat, potendo soltanto richiedere ai dirigenti di

quella società di effettuare le prove richieste dalla Marina, come

suo inviato presso l'appaltatore per controllare l'esecuzione

dell'appalto.

Secondo la Corte di cassazione - osserva il Pretore - l'obbligo

assicurativo è condizionato alla diretta dipendenza del lavoratore

esposto a rischio morbigeno dall'imprenditore che svolge l'attività

protetta: il Palin non può quindi ritenersi compreso tra i soggetti

"occupati" presso gli esercenti le attività protette a norma

dell'art. 9 del t.u. n. 1124 del 1965.

Ad avviso dell'autorità remittente, se in base al principio del

rischio ambientale (sent. n. 206 del 1974 di questa Corte) può

essere superata la esclusione dell'assistente contrario dal novero

dei soggetti previsti dall'art. 4, l'interpretazione dell'art. 9

fornita dalla Cassazione è senza dubbio esatta: la norma

"tassativamente collega l'estensione dell'obbligo assicurativo a

soggetti che, essendo esposti a rischio, svolgano un'attività

protetta", a condizione che tale attività sia esclusivamente

riferibile al soggetto da cui direttamente dipende chi tale attività

è tenuto a svolgere. Ciò non si riscontra nel caso dell'"assistente

contrario", che svolge "il lavoro (la sorveglianza) non per conto del

soggetto che direttamente se ne giova, bensì per conto di altra

persona che, in virtù del particolare rapporto che la lega al primo

(appaltatore), si approprierà del risultato del lavoro".

Ad avviso dell'autorità remittente, ciò comporta la non

manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9, primo comma, del t.u. n. 1124 del 1965, in quanto

l'assistente contrario, quando la sua attività di controllo sia

continua, si trova nella stessa situazione dei lavoratori

direttamente dipendenti dal soggetto che eserciti l'attività

protetta, essendo egualmente esposto a rischio morbigeno come

conseguenza dello svolgimento di tale attività.

L'esclusione, realizzata dall'art. 9, primo comma, dell'assistente

contrario dall'obbligo assicurativo e dalle prestazioni

dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, viola l'art. 3, primo comma, della

Costituzione, che impone la parità di trattamento di identiche

situazioni, e l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché

viene esclusa la tutela garantita dalla norma per i casi di

infortunio e malattia.

Il difetto del premio assicurativo per l'ipotesi in esame,

conclude il Pretore, non vale ad escludere le prestazioni

assicurative previste dall'assicurazione obbligatoria, in quanto,

stante la corrispettività tra prestazioni e premio,

"dall'affermazione della sussistenza dell'obbligo assicurativo

discenderebbe da un lato l'obbligo contributivo per il datore di

lavoro dell'assistente contrario e dall'altro il diritto alle

prestazioni per quest'ultimo".

2. - Nel giudizio si è costituito Aldo Palin, che ha chiesto sia

dichiarata fondata la questione sollevata aderendo in buona sostanza

alle argomentazioni svolte dal Pretore.

3. - Nel giudizio si è altresì costituito l'INAIL chiedendo che

la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

Secondo l'Istituto, l'inammissibilità della questione

discenderebbe dal fatto che la figura dell'assistente contrario è

esclusa dalla tutela assicurativa non solo ai sensi del denunciato

art. 9, ma anche a norma degli artt. 1 e 4 del t.u. n. 1124 del 1965,

in quanto, per l'ipotesi in esame, fanno difetto i presupposti

oggettivi (lo svolgimento di un'attività ritenuta pericolosa dal

legislatore: art. 1) e soggettivi (svolgimento di opera manuale

retribuita svolta alle dipendenze e sotto la direzione altrui: art.

4) essenziali, senza i quali tale tutela non viene riconosciuta.

Poiché l'assistente contrario non deve attenersi alle direttive

dell'appaltatore presso la cui sede esplica le sue mansioni,

dovendone controllare l'attività, esso può essere assimilato ad un

lavoratore autonomo che, come è noto, non gode, con l'eccezione

degli artigiani, di tutela assicurativa contro gli infortuni.

Se questa Corte ritenesse di dichiarare la illegittimità

dell'art. 9, verrebbe colpito lo stesso sistema su cui si basa

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Il rapporto

assicurativo, infatti - prosegue la difesa dell'INAIL - sorge

automaticamente con il rapporto di lavoro subordinato e la posizione

di assicurante deve essere assunta dal datore di lavoro che gestisce

la lavorazione pericolosa e che è quindi tenuto a versare i premi

assicurativi; il dipendente assume invece la posizione di assicurato.

Una decisione di accoglimento comporterebbe che il committente (il

datore di lavoro) non è tenuto a versare i premi assicurativi

perché non svolge attività protetta, mentre l'appaltatore non

dovrebbe versarli in quanto non è datore di lavoro dell'assistente

contrario, sicché l'INAIL erogherebbe prestazioni assicurative senza

introitare contributi, in contrasto con il princìpio della

corrispondenza tra oneri finanziari e relativa copertura.

4. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha

concluso per l'inammissibilità ovvero per l'infondatezza della

questione.

Nell'atto di intervento si sottolinea la distinzione, anche sulla

base della giurisprudenza della Cassazione, tra la figura del

sovraintendente, esposto a rischio al pari dei lavoratori da

sorvegliare per la continuità della sua presenza fisica sul luogo

delle lavorazioni, ed altre figure professionali non dipendenti

dall'imprenditore che svolge attività pericolosa, figure per le

quali non appare "concepibile un rapporto di sorveglianza con quelle

caratteristiche di assiduità e professionalità".

Le limitazioni dell'ambito assicurativo che discendono da tale

definizione dei compiti del lavoratore, oggettivamente considerati,

non sembrano in contrasto con il princìpio del rischio ambientale,

enunciato dalla sent. n. 206 del 1974 di questa Corte. È ben

possibile, infatti, che taluni lavoratori, ancorché non

sovraintendenti, possano riportare danni, ma la funzione

dell'assicurazione contro gli infortuni è di tutelare i danni che

siano connaturali alla professione esercitata, sicché appare

inevitabile l'adozione di un criterio di delimitazione. Considerato in diritto

1. - È sollevata in via incidentale questione di legittimità

costituzionale, rispetto agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo

comma, della Costituzione, della norma contenuta nell'art. 9, primo

comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle

disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali), norma concernente l'ambito

di applicabilità della tutela antinfortunistica, e, di riflesso, ai

sensi dell'art. 3, secondo comma, dello stesso d.P.R., di quella

contro le malattie professionali, mediante il riferimento

all'elemento soggettivo del datore di lavoro assicurante.

Stabilendo che sono soggetti all'assicurazione i datori di lavoro,

compresi lo Stato e gli enti pubblici, che occupano persone fra

quelle indicate nell'art. 4 nell'esercizio delle attività previste

dall'art. 1 del detto d.P.R. n. 1124 del 1965 (lavorazioni protette),

la norma, secondo l'esatta interpretazione ad essa data dal diritto

vivente, limiterebbe la copertura assicurativa ai lavoratori

dipendenti dal titolare del processo produttivo nel quale si

inseriscono le lavorazioni protette (o, come altrimenti si può dire,

ai lavoratori addetti alle sole lavorazioni protette gestite dal

proprio datore di lavoro), escludendone quelli non dipendenti dal

detto titolare, anche se tenuti verso altri a prestare la propria

opera in correlazione alle dette lavorazioni e nel luogo in cui esse

si svolgono.

Il giudice a quo si riferisce in particolare all'ipotesi

comunemente denominata dell'"assistente contrario", vale a dire di

colui che sia investito della vigilanza su una lavorazione protetta

ai sensi dell'art. 4, n. 2, del d.P.R. n. 1124 del 1965, non già dal

titolare suindicato, come nella ipotesi comunemente denominata

dell'"assistente diretto", bensì da altro soggetto interessato, per

rapporti intercorrenti con il titolare, al corretto svolgimento della

lavorazione in vista della bontà dei suoi risultati.

Così interpretata, la norma sarebbe in contrasto: con l'art. 3,

primo comma, della Costituzione, in quanto produrrebbe in danno

dell'"assistente contrario" una discriminazione ingiustificata

rispetto all'"assistente diretto" e più generalmente rispetto ai

lavoratori esposti, per il fatto di prestare opera nello stesso

ambiente di lavoro, allo stesso rischio morbigeno; con l'art. 38,

secondo comma, della Costituzione, in quanto importerebbe, con

riferimento ai lavoratori in discorso, un vuoto di tutela

assicurativa.

2. - Il diritto vivente in tema di "assistente contrario" è in

realtà nei sensi indicati dal giudice a quo. È vero che l'indirizzo

giurisprudenziale cui il detto giudice si richiama ha escluso la

tutela soprattutto sulla base dell'argomentazione che l'"assistente

contrario" non è neppure riconducibile, come l'"assistente diretto",

alla figura delineata dall'art. 4, n. 2, d.P.R. n.1124 del 1965 cioè

del dipendente che, pur senza partecipare materialmente al lavoro,

sovraintende al lavoro di altri - e ciò in quanto l'"assistente

contrario", siccome non dipende dal gestore delle lavorazioni

protette, da cui dipendono invece i lavoratori esercenti opera

manuale nelle medesime, non è investito di poteri gerarchici o di

vigilanza su di essi e pertanto non è tenuto ad una continua

presenza nell'ambiente qualificato dal rischio. Ma l'argomentazione

attiene alla rilevanza della questione. E sul punto il giudice a quo

ha motivato adeguatamente ed esattamente, osservando che, ai fini

della configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 4, n. 2, d.P.R.

n. 1124 del 1965, è sufficiente che si tratti di persona "comunque

tenuta" a esser presente nell'ambiente morbigeno e ad esercitarvi la

sua opera. Vale a dire di persona, la cui presenza nell'ambiente

suddetto non sia occasionale, ma riferita a un obbligo di lavoro (non

importa verso chi), e comunque correlata al lavoro degli addetti

materialmente alla lavorazione protetta, e così a quest'ultima (non

importa se per assicurare l'osservanza dei doveri dei suindicati

addetti verso il loro datore di lavoro ovvero soltanto per

controllare i metodi e le modalità della lavorazione in funzione dei

risultati).

3. - La questione è fondata.

Il presupposto su cui poggia la norma impugnata, e cioè la

necessaria coincidenza, ai fini dell'individuazione dei beneficiari

della garanzia, fra assicurante (titolare del rapporto assicurativo)

e gestore della lavorazione protetta (titolare del processo

produttivo in cui essa si inserisce) - e, quindi, la necessaria

dipendenza del beneficiario dal detto gestore - non risponde ad

alcuna esigenza del sistema vigente.

Tale sistema, teso alla protezione la più ampia dal rischio di

infortuni o malattie professionali indotto da determinate

lavorazioni, implica come unico presupposto di operatività della

garanzia, e quindi come unico criterio per l'individuazione dei

destinatari della medesima, l'esposizione al rischio in parola, anche

in via di mera correlazione ambientale (cioè per la presenza

nell'ambiente dove si svolgono le lavorazioni rischiose, e pertanto

"protette"). Tanto si desume da ciò, che l'esposizione è

assicurabile purché sia dovuta alle più varie ragioni di lavoro o

connesse al lavoro, e così non solo ai doveri inerenti a un rapporto

di lavoro subordinato (come nella maggior parte dei casi), ma anche

allo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma, e persino di

un'attività di sperimentazione o ricerca in sede scolastica, ovvero,

ricorrendo la qualità di lavoratore subordinato, alla abitazione per

esigenze lavorative o per rapporti di parentela nei locali in cui si

svolge la lavorazione (cfr. l'ipotesi dell'artigiano di cui all'art.

4, n. 3; quella degli alunni e degli insegnanti di cui all'art. 4, n.

5; quella di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 1124 del 1965).

La centralità dell'esposizione al rischio e, implicitamente,

l'esclusività del presupposto che essa vale a costituire, emergono

del resto dalle ripetute affermazioni di questa Corte circa la

tendenziale estensione della garanzia a tutti i soggetti che, per

ragioni di lavoro latamente considerate, siano esposti allo stesso

rischio obbiettivamente riferibile alle "lavorazioni protette"

(sentenze nn. 137 del 1989, 476 del 1987, 256 del 1986, 221 del 1985,

206 del 1974).

Con l'assumere come requisito necessario anche la coincidenza e la

dipendenza suindicate, la norma in esame restringe l'ambito di

applicabilità della garanzia in contrasto con le finalità del

sistema come perseguite a favore della generalità dei soggetti

esposti al medesimo rischio, e pertanto si rivela affetta da entrambi

i vizi di illegittimità costituzionale denunciati.

Adeguato rimedio è che, pur conservandosi l'adottato modo di

individuazione dei beneficiari della garanzia attraverso

l'individuazione dei datori di lavoro soggetti all'assicurazione, la

norma impugnata sia dichiarata illegittima in quanto non comprende

fra i datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano

persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste

dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri (e

così non estende la tutela ai lavoratori non dipendenti dal gestore

delle lavorazioni protette cui essi siano adibiti o in cui essi siano

comunque coinvolti).

A ciò non è di ostacolo la soluzione data al problema - cui

soprattutto hanno avuto riguardo alcune delle decisioni rese in tema

di "assistente contrario" - della individuazione (nella ipotesi) del

soggetto tenuto agli adempimenti contributivi, come previsti dalle

disposizioni vigenti, nel senso di non potersi considerare tale il

titolare, o gestore, delle lavorazioni protette. Infatti alla

soluzione non contraddice l'estensione della tutela operata mediante

l'individuazione dell'assicurante (nella detta ipotesi) in un

soggetto (datore di lavoro) diverso dal gestore delle lavorazioni

protette. Estensione, la quale anzi implica, in coerenza con la

soluzione stessa, che gli indicati adempimenti, in quanto destinati a

coprire costi dell'assicurazione del lavoro, siano messi a carico,

anziché del gestore delle lavorazioni protette, del datore di lavoro

alla cui iniziativa e al cui interesse l'adibizione del lavoratore

alle (o il suo coinvolgimento nelle) lavorazioni protette è

riferibile.

La pronuncia incide direttamente sulla disciplina delle malattie

professionali, senza che sia necessario colpire separatamente l'art.

3 del d.P.R. n. 1124 del 1965, che dichiara applicabili le

disposizioni concernenti gli infortuni (ovviamente anche quali

risultano, come nel caso, da pronunce additive di questa Corte).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma,

del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo Unico delle disposizioni

per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), nella parte in cui non comprende fra i

datori di lavoro soggetti all'assicurazione coloro che occupano

persone, fra quelle indicate nell'art. 4, in attività previste

dall'art. 1 dello stesso d.P.R., anche se esercitate da altri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:98 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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