Corte costituzionale

Sentenza n. 55/1981

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/04/1981 · relatore Virgilio Andrioli

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del

d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile

1979 dal Pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra

Rossini Liliana e l'INAIL, iscritta al n. 524 del registro ordinanze

1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del

12 settembre 1979.

Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;

udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli;

udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Rossini Liliana, dipendente della ditta Gadolla e Luglio s.a.s.,

mentre attendeva alle sue mansioni di cassiera presso il "Cinema

Lido", venne aggredita, verso le 22,50 del 19 febbraio 1977, da due

malviventi che la colpivano con manganellate alla testa e ferita a un

braccio con un colpo di rivoltella da parte di uno dei due, e ciò al

fine di impadronirsi dell'incasso giornaliero.

Ciò esposto, la Rossini, alla quale, rimasta in temporanea sino

al 26 settembre 1977, residuavano postumi invalidanti nella misura

dell'80 %, chiese, con ricorso del 19 settembre 1978, al Pretore di

Genova che dichiarasse spettarle il trattamento previdenziale,

negatole dall'INAIL, e in via subordinata e/o alternativa che fosse

la datrice di lavoro, del pari chiamata in giudizio, condannata a suo

favore al risarcimento dei danni.

Con ordinanza 30 aprile 1979, debitamente comunicata e notificata,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 12 settembre 1979 e

iscritta al n. 524 R.O. 1979, l'adito Pretore, dopo aver disposto

consulenza tecnica e acquisito documenti, ha dichiarato rilevante e

giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità,

in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124, per il primo dei quali l'assicurazione è

obbligatoria, seppure non soccorrano gli estremi delle ipotesi

descritte nei commi primo e secondo della disposizione medesima, per

le persone che, nelle condizioni previste dal titolo I del t.u. (e,

segnatamente, nell'art. 4), siano, tra l'altro, addette ai lavori "per

l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per

l'allestimento e l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le

persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e

teatrali".

A sostegno del provvedimento di rimessione a questa Corte, il

Pretore ha in linea preliminare osservato che la ricorrente ha subito

un danno di gravissima entità nello svolgimento delle proprie

mansioni "in quanto il rischio (di aggressioni a scopo di rapina), cui

la Rossini era esposta nello svolgimento del lavoro di cassiera, era

specificamente aggravato - rispetto al rischio generale cui ogni

cittadino è esposto - dall'entità della somma raccolta, dalla

brevità del tempo in cui ciò avveniva e dal carattere notorio che la

detenzione di rilevanti somme di denaro da parte sua - in situazioni

date di tempo e di luogo - assumeva"; ha soggiunto che la esclusione

della Rossini, in tal guisa danneggiata, dalla copertura assicurativa

non era conforme all'art. 38 Cost., in quanto la necessità che siano

"preveduti e assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita dei

lavoratori in caso di infortunio" deve essere posta non in relazione

alla intensità del rischio cui i lavoratori sono esposti, ma alla

posizione di favore, nell'ordinamento repubblicano, di coloro che

"svolgono un'attività e una funzione che concorra al progresso

materiale e spirituale della società" (art. 4, secondo comma Cost.)

in posizione subordinata che renda necessaria la predisposizione di

particolari forme di tutela "per rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale", di cui all'art. 3, secondo comma Cost. Ha

rilevato infine il Pretore che il processo storico di estensione

dell'assicurazione obbligatoria dell'INAIL, avendo ormai coperto i

rischi anche di lavoratori non direttamente addetti a macchinari di cui

all'art. 1 del t.u., ed i rischi specifici anche indipendenti dal

concreto funzionamento dei macchinari per i lavoratori addettivi, ha

finito con creare una zona marginale di esclusione che risulta ormai

priva di una reale ragionevolezza, tanto da apparire sostanzialmente

casuale: rilievo confermato da ciò che, se l'aggressione, di che

trattasi, avesse colpito l'operatore cinematografico, accorso per

difendere i beni aziendali, l'infortunio sarebbe stato indennizzabile,

pur non dipendendo l'evento lesivo dalla manovra della macchina di

proiezione.

In questa sede si è costituito il solo INAIL, che, rappresentato

e difeso dagli avvocati Vincenzo Cataldi, Francesco Hernandez e

Pasquale Napolitano, ha, nelle deduzioni 12 luglio 1979, richiamato

l'attenzione sulla circostanza che l'infortunata, seppur non può

godere della tutela assicurativa gestita dall'INAIL, può beneficiare

- e ne beneficia - di adeguate forme di assistenza gestite da altri

Enti previdenziali diversi dall'INAIL. Il Presidente del Consiglio dei

ministri non è intervenuto.

Alla pubblica udienza del 21 gennaio 1981, cui la trattazione

dell'incidente è stata rinviata dalla udienza del 26 novembre 1980,

il Giudice Andrioli ha svolto la relazione; per l'INAIL l'avv.

Graziani ha insistito nelle già esposte argomentazioni e conclusioni. Considerato in diritto :

1. - Le forme di assistenza, gestite da enti diversi dall'INAIL,

cui l'Istituto ha fatto sol in questa sede richiamo per inferirne la

irrilevanza della prospettata questione di costituzionalità, non

attribuirebbero, pur se riconosciute, alla ricorrente il trattamento

richiesto e, pertanto, la questione è da stimarsi rilevante.

2. - L'incidente è altresì fondato sebbene non tutti gli

argomenti esposti nella ordinanza di rimessione meritino credito, né

la violazione di precetti costituzionali sia dell'ampiezza lamentata

dal giudice a quo.

Giova muovere dai nn. 27 e 24 dell'art. 1, comma terzo, d.P.R. 30

giugno 1965 n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) per il complesso disposto dei quali l'assicurazione è

obbligatoria, pur quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi

precedenti, per le persone che, nelle condizioni previste nel primo

titolo del testo unico (assicurazione infortuni e malattie

professionali nell'industria) siano addette a lavori "per

l'allestimento, la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli, per

l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento, escluse le

persone addette ai servizi di sala dei locali cinematografici e

teatrali" (n. 27), e "per il servizio di vigilanza privata, comprese

le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e

pesca" (n. 24).

Dal raffronto delle due fattispecie legali emerge che il

legislatore ordinario, se non ha esitato a riconoscere la fruizione

dell'assicurazione obbligatoria da un lato agli addetti ai lavori per

l'esecuzione di pubblici spettacoli ecc., per i quali pur non

ricorrono per certo i presupposti previsti nei due primi commi

dell'art. 1, e dall'altro lato alle guardie giurate, per le quali in

ancor più incisiva guisa non soccorrono le situazioni descritte nei

ripetuti due primi commi dell'art. 1, non ha con pari perspicacia

avvertito che non diverso trattamento dovesse razionalmente riservarsi

a persone, che, come i cassieri in contatto con il pubblico,

nell'ambito dell'impresa di esecuzione di spettacoli pubblici ecc.,

incontrano rischi non diversi da quelli cui si espongono guardie

giurate (tuttoché addette alla sorveglianza di riserve di caccia e

pesca).

La esclusione, decretata dal n. 24 in sfavore delle persone addette

ai servizi di sala nell'esercizio di pubblici spettacoli, si

giustifica perché per costoro non ricorrono il presupposto che si

coglie per le persone addette al servizio per l'esercizio dei pubblici

spettacoli ecc., né il rischio cui sono per le loro funzioni esposte

le guardie giurate.

Pertanto implica violazione degli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 1 t.u.

del 1965 nella parte in cui non comprende nelle previsioni descritte

nel terzo comma le persone che siano comunque addette, in rapporto

diretto con il pubblico, a servizio di cassa alle dipendenze di

imprese, per le quali sia, a sensi del titolo I del testo unico,

obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali.

Per fondare la statuizione che la Corte va a rendere, non necessita

far leva, come dal Pretore si è fatto, sulla posizione di favore dei

lavoratori nell'ordinamento repubblicano, cui si ispira l'art. 4,

comma secondo Cost., né devesi, come dal giudice a quo si è pur

ritenuto, far getto del concetto di "rischio", di cui è per contro

d'uopo farsi carico, e, ancor meno, preoccuparsi della sorte

dell'operatore cinematografico, che sia fatto segno di aggressione per

essere accorso a difendere i beni aziendali, perché tale specie è

estranea, sotto il profilo subiettivo, alla res in iudicium deducta

anche in questa sede.

Più pianamente è da ripercorrere il processo storico di

espansione dell'assicurazione obbligatoria, di cui si fa parola nelle

ultime pagine dell'ordinanza di rimessione, per convincere che

l'esclusione dei cassieri in rapporto diretto con il pubblico,

dipendenti da imprese destinatarie del titolo primo del testo unico,

comporta attentato vuoi all'art. 3 vuoi all'art. 38 della Carta

costituzionale.

Il rispetto del canone della corrispondenza tra il chiesto e il

pronunciato vieta alla Corte di scrutinare se per analogo rischio

meritino obbligatoria copertura assicurativa i dipendenti da imprese

che non siano destinatarie del titolo primo del t.u., e - lo si è

già rilevato - i dipendenti impegnati nelle lavorazioni proprie delle

imprese pur destinatarie del t.u.; dipendenti, i quali pur siano

esposti ai rischi cui vanno incontro i cassieri in rapporto diretto

con il pubblico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 30

giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione

obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali) in relazione all'art. 4 n. 1 dello stesso testo unico,

nella parte in cui non comprende nelle previsioni, di cui al terzo

comma dell'art. 1 medesimo, le persone che siano comunque addette, in

rapporto diretto con il pubblico, a servizio di cassa presso imprese,

i cui dipendenti sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro

gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, così come

disciplinata dal titolo primo del testo unico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE

FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:55 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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