Art. 86 — Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative

L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunita' montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 81. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. L'amministrazione locale provvede, altresi', a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724. ((5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

  • a)assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;
  • b)presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;
  • c)assenza di dolo o colpa grave)) Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 e' consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.

Testo vigente dal 15 agosto 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 86, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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Che cosa è cambiato dal 15 agosto 2015

Confronto con la versione in vigore dal 28 settembre 2000 al 15 agosto 2015. 17 parole tolte, 113 parole aggiunte in 4 capoversi.

… disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994, n. 724. tolto: I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali aggiunto: 5. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del presente testo unico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. aggiunto: Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali e' ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

aggiunto: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

aggiunto: b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

aggiunto: c) assenza di dolo o colpa grave Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art86 · fonte del testo

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