Art. 57 d.P.R. 633/1972 — Termine per gli accertamenti
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Articolo abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141.
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10 pronunce che riguardano l’art. 57 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.
In tema di IVA, nel caso in cui, per la medesima annualità, vengano notificati due diversi avvisi di accertamento, quello notificato per secondo non costituisce accertamento integrativo, ex art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, ove abbia ad oggetto distinte pretese impositive, sicché non è necessario che ricorra il requisito, prescritto dalla suddetta norma a pena di nullità, della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati in motivazione.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 56 d.P.R. 633/1972
In tema di esercizio del potere impositivo, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare, per vizi di forma o di merito, una cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ed emettere, in sostituzione, un nuovo avviso di accertamento, purché la riedizione del potere impositivo, a seguito dell'esercizio dell'autotutela, avvenga entro il termine decadenziale di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis vigente, in conformità alla giurisprudenza unionale che ammette l'autotutela sostitutiva entro un ambito temporale definito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che l'Amministrazione, prendendo atto delle osservazioni del contribuente, aveva sanato correttamente, entro il termine di decadenza previsto, l'errore di calcolo degli interessi sulla sorte capitale, come originariamente indicati nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi).
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno natura procedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del suddetto decreto.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 20 Sanzioni tributarie
La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 20 Sanzioni tributarie
Ai fini della notificazione di un atto d'irrogazione di sanzioni ad un ad un soggetto che abbia fatto uso, nella qualità di cessionario in regime di "reverse charge", di fatture per operazioni (anche solo soggettivamente) inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può beneficiare del diverso termine previsto per l'accertamento del tributo ex art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, eventualmente raddoppiato a seguito di denuncia di fatti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972 (ratione temporis vigenti), senza che vi osti il concreto mancato recupero dell'IVA indetraibile.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 20 Sanzioni tributarie · Art. 331 c.p.p.
In tema di accertamento tributario, in presenza dei presupposti per il raddoppio dei termini, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF ed ex art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla l. n. 208 del 2015, l'istituto opera anche in relazione agli eventuali accertamenti integrativi ex art. 43, comma 4, del detto d.P.R. e art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, relativi al medesimo anno di imposta, a prescindere dalla sussistenza o meno di autonomi profili di responsabilità penale, poiché il termine raddoppiato si sostituisce una volta per tutte a quello originario.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamento mediante studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività accertativa, di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevista dall'art. 10 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non si applica alla categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamento con adesione, le ipotesi, elencate dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 218 del 1997, in cui l'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sono fra loro alternative e, pertanto, la definizione con adesione dell'accertamento parziale consente, ai sensi della lettera b) del citato art. 2, comma 4, l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice entro i termini predetti, indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio, come invece richiesto nella diversa ipotesi prevista dalla precedente lettera a).
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 2 Accertamento con adesione · Art. 41-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, nel testo vigente ratione temporis, consegue al mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, anche se l'azione penale non è perseguita o è intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o di condanna.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 331 c.p.p.
In tema di accertamento tributario, i termini previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e dall'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA, come modificati dall'art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall'art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi
Tutte le 20 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza delle questioni. Il rimettente non affronta espressamente il tema dell'incidenza del perfezionamento del "condono tombale" sul potere accertativo dell'amministrazione finanziaria; tuttavia, il silenzio serbato sul punto dall'ordinanza di rimessione non integra l'eccepita insufficiente motivazione della rilevanza, perché è giustificato dalla notorietà ed evidenza della ragione adducibile a sostegno dell'assoluta irrilevanza del condono (ancorché perfezionato) sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dal contribuente. Va inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza perché proprio l'evidente adesione del rimettente al suddetto notorio e consolidato principio giurisprudenziale gli ha fatto ritenere superflua l'indicazione nell'ordinanza di rimessione di una espressa motivazione al riguardo. Circa il principio secondo cui il condono impedisce di accertare i debiti tributari coperti dall'agevolazione, ma non esclude il potere dell'amministrazione finanziaria di accertare la sussistenza dei crediti vantati dal contribuente, v. citata ordinanza n. 340/2005 e Corte di cassazione civile, v. citate sentenze n. 5586/2010 e n. 375/2009; ordinanze n. 12337/2011 e n. 18942/2010; Cassazione penale, sentenza n. 42462/2010. In tema di rapporti tra ordinamento comunitario e diritto nazionale riguardanti il condono, v. citate pronunce della Cassazione civile, sezioni unite, dal n. 3673 al n. 3677 del 2010; sezione semplice, n. 24586 e n. 24587/2010.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 3 Statuto del contribuente · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo neppure specificato da che tipo di liquidazione o accertamento origini la pretesa tributaria, ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, il che non consente di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dall'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze prive della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quò, v. la citata ordinanza n. 235/2005. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, v. la citata sentenza n. 280/2005.
Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 Riscossione imposte sul reddito · Art. 1 Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione · Art. 25 Riscossione imposte sul reddito
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
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14 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027. 229 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2026, N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art57 · fonte del testo
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