Art. 57 d.P.R. 633/1972 — Termine per gli accertamenti

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Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'art. 54 e nel secondo comma dell'art. 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si e' formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, e' differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna. 130 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'avviso di accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'art. 55 puo' essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. 130 In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e' stata commessa la violazione. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

130

Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-bis) che "Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati."

Testo in vigore dal 28 febbraio 2010 al 28 dicembre 2011

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 57 d.P.R. 633/1972, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 8113/2026

    1 aprile 2026

    In tema di IVA, nel caso in cui, per la medesima annualità, vengano notificati due diversi avvisi di accertamento, quello notificato per secondo non costituisce accertamento integrativo, ex art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, ove abbia ad oggetto distinte pretese impositive, sicché non è necessario che ricorra il requisito, prescritto dalla suddetta norma a pena di nullità, della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi, specificamente indicati in motivazione.

    Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 56 d.P.R. 633/1972

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 374 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34268/2025

    27 dicembre 2025

    In tema di esercizio del potere impositivo, l'Amministrazione finanziaria può legittimamente annullare, per vizi di forma o di merito, una cartella di pagamento, emessa ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, ed emettere, in sostituzione, un nuovo avviso di accertamento, purché la riedizione del potere impositivo, a seguito dell'esercizio dell'autotutela, avvenga entro il termine decadenziale di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo ratione temporis vigente, in conformità alla giurisprudenza unionale che ammette l'autotutela sostitutiva entro un ambito temporale definito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, rilevando che l'Amministrazione, prendendo atto delle osservazioni del contribuente, aveva sanato correttamente, entro il termine di decadenza previsto, l'errore di calcolo degli interessi sulla sorte capitale, come originariamente indicati nella cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi).

    Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 36-bis Accertamento imposte sui redditi · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 54-bis d.P.R. 633/1972

    Rassegna di dicembre 2025, p. 204 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 34129/2025

    25 dicembre 2025

    Le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dell'art. 12, del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009 - che raddoppiano, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento basati sulla presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del suddetto decreto, e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero - hanno natura procedimentale e non sostanziale e si applicano, pertanto, anche in relazione a periodi d'imposta antecedenti alla loro entrata in vigore (1° luglio 2009), quando venga in rilievo la sottrazione alla tassazione di redditi esportati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, indipendentemente dall'applicabilità della presunzione legale di cui all'art. 12, comma 2, del suddetto decreto.

    Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 20 Sanzioni tributarie

    Rassegna di dicembre 2025, p. 203 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 33084/2025

    18 dicembre 2025

    La presunzione di evasione di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009 (in vigore dal 1° luglio 2009), per gli investimenti e le attività finanziarie detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, ha natura sostanziale, sia perché le presunzioni sono regolate nel codice civile sia per non pregiudicare l'effettività del diritto di difesa del contribuente rispetto alla scelta in ordine alla conservazione di un certo tipo di documentazione, e conseguentemente non ha efficacia retroattiva, mentre hanno natura procedimentale - e soggiacciono, dunque, al principio tempus regit actum - le previsioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter dello stesso art. 12 (alla cui stregua sono raddoppiati, rispettivamente, i termini di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento e quelli di decadenza e di prescrizione stabiliti per la notificazione degli atti di contestazione o di irrogazione delle sanzioni per l'omessa denuncia delle disponibilità finanziarie detenute all'estero), le quali, pertanto, si applicano anche in relazione ai periodi d'imposta antecedenti all'entrata in vigore del suddetto d.l. ed indipendentemente dalla suddetta presunzione legale.

    Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 Accertamento imposte sui redditi · Art. 20 Sanzioni tributarie

    Rassegna di dicembre 2025, p. 187 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 247/2011

    Questione infondata
    25 luglio 2011

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto del terzo comma dell'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 - comma inserito dal comma 25 dell'art. 37 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 -, e del comma 26 dell'art. 37 del decreto-legge n. 223 del 2006, va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per omessa o insufficiente motivazione sulla rilevanza delle questioni. Il rimettente non affronta espressamente il tema dell'incidenza del perfezionamento del "condono tombale" sul potere accertativo dell'amministrazione finanziaria; tuttavia, il silenzio serbato sul punto dall'ordinanza di rimessione non integra l'eccepita insufficiente motivazione della rilevanza, perché è giustificato dalla notorietà ed evidenza della ragione adducibile a sostegno dell'assoluta irrilevanza del condono (ancorché perfezionato) sui poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria con riferimento alla sussistenza dei crediti vantati dal contribuente. Va inoltre rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per irrilevanza perché proprio l'evidente adesione del rimettente al suddetto notorio e consolidato principio giurisprudenziale gli ha fatto ritenere superflua l'indicazione nell'ordinanza di rimessione di una espressa motivazione al riguardo. Circa il principio secondo cui il condono impedisce di accertare i debiti tributari coperti dall'agevolazione, ma non esclude il potere dell'amministrazione finanziaria di accertare la sussistenza dei crediti vantati dal contribuente, v. citata ordinanza n. 340/2005 e Corte di cassazione civile, v. citate sentenze n. 5586/2010 e n. 375/2009; ordinanze n. 12337/2011 e n. 18942/2010; Cassazione penale, sentenza n. 42462/2010. In tema di rapporti tra ordinamento comunitario e diritto nazionale riguardanti il condono, v. citate pronunce della Cassazione civile, sezioni unite, dal n. 3673 al n. 3677 del 2010; sezione semplice, n. 24586 e n. 24587/2010.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 390/2005

    Questione inammissibile
    14 ottobre 2005

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo neppure specificato da che tipo di liquidazione o accertamento origini la pretesa tributaria, ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, il che non consente di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dall'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze prive della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quò, v. la citata ordinanza n. 235/2005. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, v. la citata sentenza n. 280/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 57 d.P.R. 633/1972 · Art. 17 Riscossione imposte sul reddito

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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  6. 6 dicembre 2017 — 1 gennaio 2018per 26 giorni
  7. 1 gennaio 2016 — 6 dicembre 2017per un anno
  8. 28 novembre 2015 — 1 gennaio 2016per un mese
  9. 2 settembre 2015 — 28 novembre 2015per 3 mesi
  10. 28 dicembre 2011 — 2 settembre 2015per 4 anni
  11. 28 febbraio 2010 — 28 dicembre 2011per un anno
  12. 12 agosto 2006 — 28 febbraio 2010per 4 anni
  13. 1 gennaio 1998 — 12 agosto 2006per 9 anni
  14. 11 novembre 1972 — 1 gennaio 1998testo originarioper 25 anni

Che cosa è cambiato dal 28 febbraio 2010

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 2006 al 28 febbraio 2010.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 12, comma 2-bis) che "Per l'accertamento basato sulla presunzione di cui al comma 2, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art57 · fonte del testo

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