Art. 58 d.P.R. 633/1972
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Articolo abrogato dal d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Abrogato dal 1 aprile 1998
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58, ultimo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui stabilisce che la decisione della commissione tributaria, divenuta definitiva, fa stato nel processo penale per il reato previsto dall'art. 50, primo comma, dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633. Così…
Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 50 d.P.R. 633/1972
a) Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 41, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dalla Commissione tributaria di secondo grado di Alessandria e dalle Commissioni tributa…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 cost. · Art. 41 d.P.R. 633/1972
Il divieto di procedere penalmente fino a quando l'accertamento della imposta sia divenuto definitivo anche quando il reato (falsa fatturazione e annotazione nel registro IVA) e` del tutto indipendente dalla entita` del tributo, essendo perfetto in tutti i suoi elementi, integra una deroga, senza alcuna giustificazione, al principio della obbligatorieta` dell'azione penale consacrato nell'art. 112 Cost. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 112 Cost., l'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 nella parte in cui dispone che l'azione penale ha corso dopo che l'accertamento e` divenuto definitivo anche nel caso del reato indicato nel quarto comma dell'art. 50 stesso d.P.R. n. 633.
Art. 3 cost. · Art. 112 cost. · Art. 53 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972
La norma che presupponeva la definitivita` dell'accertamento dell'imposta sull'I.V.A. ai fini del promovimento dell'azione penale non e` censurabile per violazione del diritto di difesa qualora l'avviso di accertamento dell'infrazione contestata non sia stato notificato ad uno dei soggetti interessati poiche` nei suoi confronti non si e` formata alcuna preclusione per la mancata osservanza del fondamentale requisito del contraddittorio, appli- cabile anche rispetto agli obbligati solidali (Manifesta inammis- sibilita` della questione di legittimita` costituzionale - solleva- ta in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 58, ultimo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Art. 76 cost. · Art. 53 cost. · Art. 24 cost. · Art. 55 d.P.R. 633/1972
Nel quadro della riforma tributaria rientrava nella discrezionalita` del legislatore delegato, disciplinare la mate- ria, anche, ovviamente, modificando il procedimento di accertamento; a quest'ultimo riguardo, la normativa emanata (art. 58 D.P.R. n. 633 del 1972) risponde senza dubbio ai criteri della semplificazione dei rapporti tributari e del perfezionamento del sistema di sanzioni nonche` assicura la tutela del contribuente. (Manifesta inammissibilita` della questione di costituzionalita` dell'art. 58, commi primo e secondo, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 denunziato - in riferimento all'art. 76 Cost. - per mancata tutela del contribuente relativamente all' irrogazione delle pene pecuniarie).
Art. 76 cost. · Art. 10 Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria · Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 1 d.P.R. 633/1972
La intervenuta modifica con effetto retroattivo - con d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, modificato dal d.P.R. 31 marzo 1979, n.94 - del regime e delle ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazione della normativa sull' I.V.A., rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo al fine del riesame della rilevanza della questione sollevata alla luce delle sopravvenute innovazioni normative. (Questioni di legittimita` costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 77 Cost.: a) degli artt. 43, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 7, secondo comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 852 convertito, con modificazioni, con L. 21 febbraio 1977, n. 31, nella parte in cui non distinguono, ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria, il caso della definitiva omissione della dichiarazione da quello, meno grave, dell'omessa dichiarazione seguita da spontaneo, ancorche` tardivo adempimento; b) dell'art. 58, quarto comma, del citato d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui non consente al contribuente che presenti in ritardo la dichiarazione di evitare la pena pecuniaria versando all'Ufficio dell'imposte una somma pari ad un sesto del massimo della pena stessa, come invece e` previsto per il contribuente che abbia del tutto omesso la dichiarazione, la cui violazione sia stata accertata ex art. 52 dello stesso d.P.R. a seguito di accessi, ispezioni o verifiche).
Art. 3 cost. · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 43 d.P.R. 633/1972
Il significato della dizione "verbale di constatazione" presente nell'art. 53 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede la definizione in via breve della controversia per violazioni in materia di I.V.A. da effettuarsi mediante il pagamento di un sesto del massimo della pena pecuniaria prevista, nel termine di trenta giorni dalla notifica del verbale di constatazione - è ora da intendersi secondo il contenuto più ampio posto in luce dall'art. 1 d.P.R. n. 24/1979, che ha dato vita ad un istituto assolutamente diverso (anche dalla definizione in via breve di cui all'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4), e svincolato dalle formalità del procedimento ispettivo in contraddittorio, ex art. 52, cit., d.P.R. n. 633/1972. Essa può quindi essere riportata alla più generale nozione di "atto ufficiale" di constatazione: con una flessibile equipollenza fra documenti che, sempre ufficiali quanto a origine e sostanza, siano riconducibili, pur nella diversità delle relative situazioni, ricorrendo comunque la certezza documentale ai fini del versamento in termini, alla stessa ratio di legge. Il che comporta, indubbiamente, la collocazione paritaria delle situazioni suddette con esclusione di violazione dell'art. 3 Cost. (e meno ancora del successivo art. 53) nei casi in cui la constatazione dell'infrazione sia stata effettuata in forma diversa da quella del procedimento ispettivo ex art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972. (Infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in parte qua).
Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 58, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) nella parte in cui non prevede per il curatore del fallimento che il termine di pagamento della pena pecuniaria abbia a decorrere dalla data di esecutività del piano di riparto e non già dalla data di notifica del verbale di constatazione dell'infrazione. La stessa questione è già stata, infatti, dichiarata manifestamente inammissibile con l'ord. n. 304/1985, sul rilievo che il richiesto intervento della Corte implicherebbe una scelta discrezionale che solo al legislatore è dato di effettuare. - O. n. 304/1985.
Art. 3 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - nella parte in cui non prevede la possibilità per il curatore fallimentare di evitare maggiori penalità, per violazioni in materia di iva, versando una somma pari ad un sesto del massimo della pena, entro trenta giorni dalla data di approvazione del piano di ripartizione finale. Infatti, l'intervento della Corte implicherebbe, nell'ambito delle possibili diverse soluzioni all'interno di un complesso sistema normativo, scelte discrezionali che solo al legislatore è dato di effettuare.
Art. 3 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui "limita la definizione in via breve della pena pecuniaria, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche o indagini, eseguite ai sensi dell'art. 52 dello stesso d.P.R.", in quanto la rilevanza della questione risulta immotivata, non avendo il giudice a quo tenuto conto della normativa - di quasi due anni anteriore all'ordinanza di rimessione - di cui agli artt. 1 e 3, quarto comma, del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, i quali, come già rilevato dalla Corte, hanno interamente mutato, con effetto retroattivo, il testo dell'art. 58, modificando, in materia, il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa. - O. nn. 22 e 127/1979.
Art. 3 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 58, commi primo, secondo, terzo e quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Imposta sul valore aggiunto), - concernenti le sanzioni per le violazioni in via breve e i presupposti per la definizione in via breve - in quanto l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza.
Art. 76 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
L'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, fa obbligo all'autorità giurisdizionale, che sollevi questione di legittimità costituzionale, di riferire nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione, per cui s'impone una declaratoria di manifesta inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza qualora il giudice remittente si limiti a criticare gli articoli delle leggi impugnate senza alcun riferimento alla fattispecie concreta e senza motivare in punto di rilevanza, ne' sulle ragioni della denunziata incompatibilità. (Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in ordine agli artt. 17, 18 e 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, 58, 60, 61, 62 e l'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché in ordine all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 (riguardanti tutti il contenzioso tributario), con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 76, 97, 101, secondo comma, 104 e 113 Cost.). - S. nn. 29/1982; 158/1982.
Art. 3 cost. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 16 giugno 1981. F.to: GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGI…
Art. 3 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 58, comma quarto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e dell'art. 7, comma secondo, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 852, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, concernente la proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nella materia di detta imposta - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. -, postoché gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopraggiunto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, hanno interamente mutato con effetto retroattivo il testo dell'art. 58, quarto comma, ed altre norme del d.P.R. n. 633/1972 (al quale l'art. 7 summenzionato fa riferimento), modificando, tra l'altro, il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in tema di violazioni della normativa dell'IVA, per cui si rende necessario riesaminare il giudizio sulla rilevanza della prospettata questione tenendo presente la suddetta nuova normativa. - O. nn. 29 e 129/1979; 82/1980; 114/1981.
Art. 3 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 58, quarto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, nella parte in cui non prevede la possibilità di definizione in via breve per le violazioni che non siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, postoché gli artt. 1 e 3 del d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, hanno interamente mutato il testo della disposizione denunciata, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, per cui si rende necessario riesaminare il giudizio sulla rilevanza delle questioni proposte tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. nn. 22/1979; 129/1979; 108/1980 e 114/1981.
Art. 3 cost. · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 41, comma secondo, 43, commi secondo e quinto, 58, comma quarto, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. - non prevedono che il contribuente possa avvalersi della definizione in via breve anche fuori dei casi in cui le violazioni siano state constatate in occasione degli accertamenti di cui all'art. 52 dello stesso d.P.R. n. 633/1972, postoché gli artt. 1 e 3, quarto comma, del sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 4, hanno interamente mutato il testo del denunziato art. 58, comma quarto, con effetto retroattivo, modificando il regime e le ipotesi di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'I.V.A., per la qual ragione si rende necessario che i giudici di provenienza riesaminino la rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della suddetta nuova normativa. - O. n. 22/1979.
Art. 3 cost. · Art. 41 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 d.P.R. 633/1972 · Art. 58 d.P.R. 633/1972
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonché dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimità costituzionale della limitazione della possibilità di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.
Art. 58 d.P.R. 633/1972 · Art. 43 d.P.R. 633/1972 · Art. 48 d.P.R. 633/1972
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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8 versioni dal 1972
Confronto con la versione in vigore dal 29 giugno 1990 al 1 aprile 1998. 184 parole tolte, 6 parole aggiunte.
tolto: In caso di violazione degli obblighi stabiliti dal presente decreto l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto procede alla irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse previste nel titolo terzo. Per le violazioni che danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta la irrogazione delle sanzioni e' comunicata al contribuente con lo stesso avviso di rettifica o di accertamento. Per le violazioni che non danno luogo a rettifica o ad accertamento dell'imposta l'ufficio puo' provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi da notificare a norma del primo comma dell'art. 56, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. La pena pecuniaria non puo' essere irrogata qualora nel termine di trenta giorni dalla data del verbale di constatazione della violazione sia stata versata all'ufficio una somma pari ad un sesto del massimo della pena; la pena pecuniaria irrogata contestualmente alla constatazione della violazione effettuata presso l'ufficio sara' considerata priva di effetto se il pagamento avviene nei termini e con le modalita' sopra citate. COMMAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: L. 10 LUGLIO 1982 aggiunto: LGS. 18 DICEMBRE 1997, N.tolto: 429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516. aggiunto: 471
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;633~art58 · fonte del testo
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